L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 21 del 25 settembre scorso, ha interpretato le disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati introdotte dal D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) e, in particolare, gli obblighi e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.
I giudici con il provvedimento in esame hanno rilevato come in giurisprudenza si siano registrate posizioni differenti in ordine al se possa farsi gravare sul proprietario dell’area contaminata, che nello stesso tempo non sia autore della contaminazione, l’obbligo di eseguire misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica ai sensi del citato decreto legislativo.
L’ordinanza in questione, la quale dispone che tale obbligo grava sulla pubblica amministrazione laddove l’effettivo responsabile non sia individuabile o non sia in grado di intervenire, giunge dopo un primo filone giurisprudenziale che già escludeva qualsiasi obbligo di bonifica in capo al proprietario incolpevole e attribuiva i medesimi al responsabile dell’inquinamento ed in subordine alla PA.
Tuttavia da questo orientamento prendevano le distanze alcune pronunce le quali ritenevano legittima l’imposizione, in capo al proprietario non responsabile, dell’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza d’emergenza.
A fondamento di tale posizione venivano richiamati i principi di matrice comunitaria del “chi inquina paga”, di precauzione e prevenzione ed inoltre veniva riconosciuta in capo al proprietario incolpevole la c.d. “responsabilità da posizione”.
Quest’ultima, secondo una parte dei giudici amministrativi, deriverebbe dalla mera relazione che il proprietario ha con la res; dall’esistenza di un onere reale sul sito ed infine dall’essere il proprietario stesso in condizioni di realizzare ogni misura atta ad impedire il verificarsi del danno ambientale.
Contrariamente l’Adunanza Plenaria ha definitivamente chiarito che “ l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia ancora l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica”; ciò in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’articolo 253 del Codice dell’Ambiente in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito che non ha causato o concorso a causare la contaminazione.
A tale indirizzo, i giudici ritengono di dover dare seguito in quanto esso, alla luce delle considerazioni già svolte, esprime l’unica interpretazione compatibile con il tenore letterale delle disposizioni normative in esame.
Ciò nonostante l’Adunanza Plenaria ha chiesto alla Corte di giustizia europea di valutare, in via pregiudiziale, se l’impianto normativo nazionale in materia di bonifiche così interpretato sia effettivamente in linea con i principi comunitari “chi inquina paga”, di precauzione e di prevenzione.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo dell’ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 25 settembre 2013.