Circolare Inail sul Durc negativo
Inail, 3 ottobre 2013
DURC. Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 (Decreto Fare) convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies.
Con nota prot. 5727 del 20.9.2013 sono state illustrate le semplificazioni in materia di DURC introdotte dall’articolo 31 della legge di cui all’oggetto, sulla base dei primi chiarimenti forniti con circolare n. 36/2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come già evidenziato anche nella circolare ministeriale, tra le diverse innovazioni apportate alla disciplina DURC, alcune riguardano l’intervento sostituivo in caso di irregolarità contributiva, introdotto come noto dall’art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010 nell’ambito dei contratti pubblici e illustrato con nota prot. 2029 del 21.3.2012.
In sintesi, la procedura per l’intervento sostitutivo:
a) è stata rimodulata nell’ambito dei contratti pubblici, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 207/2010;
b) si applica ora, “in quanto compatibile” alle amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC.
L’intervento sostitutivo da parte delle amministrazioni pubbliche per le erogazioni di qualunque tipo è previsto dall’art. 31, comma 8-bis, secondo cui:
“Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 20056, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali é prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo”.
Il comma 3 dell’art. 31 ha previsto, come noto, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso in cui nel DURC acquisito d’ufficio sia segnalata un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 207/2010 “trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza” e “il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC é disposto … direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Il flusso operativo per l’intervento sostitutivo delle amministrazioni pubbliche procedenti di cui sopra è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti pubbliche, pertanto:
Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità nei confronti dell’Inail del soggetto beneficiario dell’erogazione, l’amministrazione deve compilare il modello “Intervento sostitutivo Durc – Comunicazione preventiva” e inviarlo tramite PEC alla Sede Inail competente (indicata sul certificato);
La Sede, verificata l’attualità dell’inadempienza contributiva, trasmette via PEC all’amministrazione la comunicazione con i dati per il pagamento, con indicazione dell’importo e delle modalità di compilazione dei modelli di versamento F24 o F24 EP. Nel caso in cui l’Amministrazione non possa utilizzare i modelli F24 e F24 EP, la Sede INAIL indica l’IBAN sul quale effettuare il pagamento e la causale che deve essere indicata, al fine di contabilizzare correttamente l’incasso.
Sono stati di conseguenza aggiornati i modelli di comunicazione preventiva (all. 1) nonché il facsimile ad uso delle Sedi per comunicare agli interessati i dati per il pagamento (all. 2).
L’art. 31, comma 8-quater, ha dettato, inoltre, specifiche disposizioni in relazione alle imprese beneficiarie di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, stabilendo che le pubbliche amministrazioni procedenti in sede di concessione delle agevolazioni, sono tenute a verificare “anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato” la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC.
Per quanto sopra, le amministrazioni tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, qualora non già in possesso dell’utenza per accedere al servizio di richiesta dei certificati in www.sportellounicoprevidenziale.it, devono richiedere l’abilitazione inviando tramite PEC ad una sede INAIL, INPS o Cassa Edile il modulo per il rilascio dell’utenza “stazione appaltante/amministrazione procedente”, pubblicato sul sito (all. 3).
Lo stesso modulo deve essere utilizzato anche dal gestore pubblico o privato dell’intervento, allegando copia della convenzione o del contratto con l’amministrazione pubblica procedente.
In coerenza con le altre disposizioni di semplificazione del DURC in materia di contratti pubblici, inoltre, il comma 8-quinquies dell’art. 31 ha previsto che la concessione delle agevolazioni in discorso è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data di rilascio.
Si ricorda, infine, che per effettuare le richieste di DURC le amministrazioni procedenti hanno a disposizione nell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it la specifica tipologia di “Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazione”, nel menù “Altra tipologia”, che prevede la compilazione del modulo unificato “Quadro C”.
Il direttore centrale
Dr. Agatino Cariola
– – –
Modelli (in PDF):
Intervento sostitutivo Art 31 DL69
Intervento sostitutivo Durc – comunicazione preventiva
All. 1 Modello Comunicazione preventiva