Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013 si è pronunciato dichiarando l’ illegittimità avverso il provvedimento con il quale un Comune ha rigettato la domanda avente ad oggetto il “rilascio di un titolo edilizio” per la costruzione di un frantoio oleario, richiesto da una cooperativa. Coltivatori diretti, in quanto il medesimo progetto era stato redatto da un dottore agronomo, atteso l’ art 2 lett. d della Legge 7 gennaio 1976 n.3 recante ” Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”, anzichè essere redatto da ingegneri e architetti iscritti ai relativi albi.
Ai sensi dell’ articolo 2 lett. d) della legge 7 gennaio 1976 n. 3 recante il ” Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale” si stabilisce che: <<…lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,(2) nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;>>.
Quindi, nel caso di specie è possibile ricondurre alla relativa competenza professionale, di dottore agronomo e di dottore forestale, anche “la progettazione… ed il collaudo dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali ” , in quanto la prestazione professionale, relativamente alle industrie, tra le quali devono essere, annoverate le “industrie agrarie” e, quindi, il complesso in questione, essendo indubitabile che nella disposizione medesima il termine “industria” è sempre usato nel senso tecnico-giuridico di attività diretta alla produzione di beni o di servizi di cui all’art. 2195, n. 1 c. c. e che l’opera in questione è per l’appunto relativa ad industria agraria.
E solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilità e richiede, ad esempio, opere di “conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone”, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R.D.L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi, “nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923 n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sull’ esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto, e delle successive modificazioni”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza