Con DPCM pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sono state autorizzate assunzioni a tempo indeterminato di personale alle dipendenze dell’Avvocatura dello Stato, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Istituto superiore della sanità e del Ministero dell’Interno. Qui le tabelle numeriche allegate al DPCM:
– Tabella 1,
– Tabelle 2/3,
– Tabella 4
A seguire, il testo del DPCM.
. . .
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2013
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere
in servizio unita’ di personale per le esigenze dell’Avvocatura generale
dello Stato, del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
dell’Istituto superiore della sanita’ e del Ministero dell’interno.
(G.U. del 21.10.2013)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2011);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2012);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2013);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n.
122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita’ economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia ed in particolare l’art. 58,
comma 1, lettera b);
Visto l’art. 1, comma 523, della succitata legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni ed integrazioni, che individua i seguenti
destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del
d.lgs. n. 165 del 2001;
Visto l’art. 3, comma 102, della predetta legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per
il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui al predetto art.
1, comma 523, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita’ cessate
nell’anno precedente;
Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 66, comma 14,
il quale prevede che «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento
delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno precedente, purche’ entro il limite del
20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La
predetta facolta’ assunzionale e’ fissata nella misura del 50 per
cento per gli anni 2014 e 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall’anno 2016.»;
Visto l’art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge
27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» che
stabilisce che «Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita’ applicative delle
disposizioni di cui al comma 14 dell’ art. 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita’ di
computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo
assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si
tiene conto del maturato economico»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 10 agosto 2011 adottato, in attuazione dell’art.
35, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto l’art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010
il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di
riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell’ambito delle facolta’ assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in
misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai
trattenimenti in servizio;
Visto l’art. 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 78 del
2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino
al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed e’, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’
di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;
Visto l’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del
31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche ed integrazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che, a
decorrere dall’anno 2008, le disposizioni sulle modalita’ di
autorizzazione ad assumere di cui al citato art. 1, comma 536, primo
periodo, della predetta legge n. 296 del 2006, si applicano anche
agli enti di ricerca pubblici di cui all’art. 1, comma 643, della
medesima legge;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l’ art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di
autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare
l’art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonche’ degli enti pubblici di cui
all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita’ previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici
dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di
quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi.»;
Visto l’art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo e terzo periodo, che dispone: «Le riduzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si
prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla
normativa vigente. Al personale dell’amministrazione civile
dell’interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all’esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all’art. 17, e comunque entro
il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente
articolo»;
Visto l’art. 1, comma 115, ultimo periodo, della citata legge n.
228 del 2012 secondo cui «Fino al 31 dicembre 2013 e’ sospesa
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ di quelle di cui all’art.
2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
gennaio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013,
che, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 95 del
2012, riduce le dotazioni organiche di cinquanta amministrazioni
pubbliche;
Visto l’art. 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e
il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, il personale di magistratura.»;
Vista la nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P, con la quale
l’Avvocatura generale dello Stato rimette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi l’interpretazione da dare all’art. 2 del decreto-legge n.
95 del 2012, fornendo fondate argomentazioni a sostegno
dell’applicazione alla stessa della deroga prevista dal comma 7 del
citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del 4 febbraio
2013, n. 203, nella quale si esprime, con ampia motivazione, la
condivisione delle argomentazioni svolte dall’Avvocato generale dello
Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;
Vista la nota del Capo dell’Ufficio legislativo – economia del
Ministero dell’economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359,
nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione, con le
conclusioni a cui e’ pervenuto l’Avvocato generale dello Stato nella
citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;
Ritenuto che le riduzioni delle dotazioni organiche previste
dall’art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non sono applicabili
all’Avvocatura generale dello Stato;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 che fissa al
30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla predetta legge;
Visto il successivo comma 394 dello stesso art. 1 della suddetta
legge n. 228 del 2012 secondo cui «Con uno o piu’ decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta
l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30
giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393»;
Vista nella tabella 2 allegata alla legge n. 228 del 2012, la
seguente disposizione normativa il cui termine di scadenza del 31
dicembre 2012 e’ stato prorogato al 30 giugno 2013 dal citato art. 1,
comma 388, della medesima legge: art. 1, comma 2, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2013, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in base
al quale, in applicazione dell’articolo 1, comma 394, della citata
legge n. 228 del 2012, viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine
di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle
disposizioni di legge, gia’ prorogate al 30 giugno 2013 dall’art. 1,
comma 388, della medesima legge;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013;
Vista la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d’intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a favore degli
enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013,
registro n. 3 foglio 31, con il quale l’Avvocatura generale dello
Stato e’ stata autorizzata a procedere a n. 2 trattenimenti in
servizio, per la durata di due anni, a valere sul budget per l’anno
2013 – cessazioni 2012;
Vista la nota del 18 marzo 2013, n. 121937, con la quale
l’Avvocatura generale dello Stato, chiede l’autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato ulteriori 3 unita’ di personale
contrattualizzato, sempre a valere sul budget assunzionale per l’anno
2013, rideterminato e riasseverato dal competente organo di
controllo, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica
dimostrazione, delle ulteriori cessazioni avvenute nell’anno 2012 e
delle nuove risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Vista la nota del 29 marzo 2013, n. 143154, con la quale
l’Avvocatura generale dello Stato, chiede l’autorizzazione ad
assumere 2 unita’ di procuratore dello Stato a valere sul budget
assunzionale per l’anno 2013, asseverato dal competente organo di
controllo con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica
dimostrazione, delle cessazioni avvenute nell’anno 2012 e delle
risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Viste le note in data 24 giugno 2013, n. 10171, e in data 27 giugno
2013, n. 10345, con le quali il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, chiede l’autorizzazione a
trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un biennio, 1
dirigente di prima fascia, fornendo la specifica degli oneri da
sostenere dando dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno
2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Vista la nota del 19 febbraio 2013, n. 5764, con la quale
l’Istituto Superiore di Sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato n. 10 unita’ di personale di varie qualifiche;
Vista la nota del 29 maggio 2013 n. 20846, ad integrazione della
precedente nota del 19 febbraio 2013, n. 5764, con la quale
l’Istituto superiore di sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato ulteriori n. 29 unita’ di personale sul budget
assunzionale 2012 asseverato dal competente organo di controllo, con
specifica degli oneri da sostenere, dando dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell’anno 2011 e delle risorse finanziarie che si
rendono disponibili;
Vista la nota del 29 maggio 2013, n. 20847, con la quale l’Istituto
superiore di sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato n. 11 unita’ di personale sul budget assunzionale 2013,
asseverato dal competente organo di controllo, con specifica degli
oneri da sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili;
Vista la nota del 28 maggio 2013, n. 16928, con la quale il
Ministero dell’interno chiede l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato n. 80 unita’ di personale di cui 5 trattenimenti in
servizio sulle cessazioni dell’anno 2011, budget assunzionale 2012,
nonche’ n. 31 unita’ di personale di cui 4 trattenimenti in servizio
sulle cessazioni dell’anno 2012, budget assunzionale 2013, asseverati
dal competente organo di controllo, con specifica degli oneri da
sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute su entrambe
le annualita’ e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Ritenuto di accogliere le predette richieste assunzionali;
Ritenuto che le amministrazioni debbono fornire, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione On. Avv. Giampiero
D’Alia;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata a procedere
all’assunzione delle unita’ di personale appartenenti al personale
amministrativo indicate nella Tabella 1 allegata, che e’ parte
integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni
ed integrazioni. Per la stessa amministrazione e’, altresi’, indicato
il limite massimo delle unita’ di personale assumibile e
dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni
riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi
nell’anno 2012, rideterminate e riasseverate.
2. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata a procedere
all’assunzione delle unita’ di personale appartenenti alla qualifica
di Procuratore dello stato indicate nella Tabella 1 allegata, che e’
parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la stessa amministrazione e’,
altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale
assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell’anno 2012.
3. L’Avvocatura generale dello Stato e’ tenuta a trasmettere, entro
e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio della stessa
Avvocatura.
Art. 2
1. Il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca e’
autorizzato a trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un
biennio, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’
dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
l’unita’ di personale indicata nella Tabella 2 allegata, che e’ parte
integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione
e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale
assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell’anno 2012.
2. Il Ministero dell’Istruzione, universita’ e ricerca e’ tenuto a
trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il
reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle
pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
3. All’onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio dello stesso
Ministero.
Art. 3
1. L’Istituto superiore di sanita’ e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni, delle unita’ di personale indicate nella Tabella 3
allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente e’,
altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse
disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base
delle cessazioni verificatesi nell’anno 2011.
2. L’Istituto superiore di sanita’ e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni, delle unita’ di personale indicate nella Tabella 3
allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente e’,
altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse
disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base
delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
3. L’Istituto superiore di sanita’ e’ tenuto a trasmettere, entro e
non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio dell’Istituto
Superiore di Sanita’.
Art. 4
1. Il Ministero dell’interno e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ dell’art. 9, comma 31, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unita’ di personale
indicate nella Tabella 4 allegata, che e’ parte integrante del
presente provvedimento. Per la stessa amministrazione e’, altresi’,
indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell’anno 2011.
2. Il Ministero dell’interno e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ dell’art. 9, comma 31, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unita’ di personale
indicate nella Tabella 4 allegata, che e’ parte integrante del
presente provvedimento. Per la stessa amministrazione e’, altresi’,
indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
3. Il Ministero dell’interno e’ tenuto a trasmettere, entro e non
oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di
lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’
fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni e dai trattenimenti di cui
ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ di
bilancio del Ministero dell’interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 agosto 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 58
Allegati: