Deroghe al blocco assunzioni: il testo del decreto in Gazzetta

Con DPCM pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sono state autorizzate assunzioni a tempo indeterminato di personale alle dipendenze dell’Avvocatura dello Stato, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Istituto superiore della sanità e del Ministero dell’Interno. Qui le tabelle numeriche allegate al DPCM:

– Tabella 1,
– 
Tabelle 2/3,
– 
Tabella 4

A seguire, il testo del DPCM.

. . .

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2013

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere
in servizio unita’ di personale per le esigenze dell’Avvocatura generale
dello Stato, del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
dell’Istituto superiore della sanita’ e del Ministero dell’interno. 

(G.U. del 21.10.2013)

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che

disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione

alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

di stabilita’ 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

di stabilita’ 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

di stabilita’ 2013);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante

disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la

competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con

modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n.

122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria

e di competitivita’ economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge,

con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,

n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni

urgenti per il rilancio dell’economia ed in particolare l’art. 58,

comma 1, lettera b);

Visto l’art. 1, comma 523, della succitata legge n. 296 del 2006, e

successive modificazioni ed integrazioni, che individua i seguenti

destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti

pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del

d.lgs. n. 165 del 2001;

Visto l’art. 3, comma 102, della predetta legge n. 244 del 2007, e

successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per

il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui al predetto art.

1, comma 523, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad

eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo

svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale

a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di

quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni

caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’

eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita’ cessate

nell’anno precedente;

Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008 e successive

modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 66, comma 14,

il quale prevede che «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca

possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento

delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale con rapporto

di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento

delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal

bilancio consuntivo dell’anno precedente, purche’ entro il limite del

20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di

lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La

predetta facolta’ assunzionale e’ fissata nella misura del 50 per

cento per gli anni 2014 e 2015 e del 100 per cento a decorrere

dall’anno 2016.»;

Visto l’art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.

207, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge

27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da

disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» che

stabilisce che «Con decreto del Ministro dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono definite le modalita’ applicative delle

disposizioni di cui al comma 14 dell’ art. 66 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente

articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita’ di

computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo

assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si

tiene conto del maturato economico»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca del 10 agosto 2011 adottato, in attuazione dell’art.

35, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la

pubblica amministrazione e l’innovazione;

Visto l’art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010

il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di

riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche

amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle

procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle

predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente

nell’ambito delle facolta’ assunzionali consentite dalla legislazione

vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle

relative procedure autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili

a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in

misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai

trattenimenti in servizio;

Visto l’art. 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 78 del

2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino

al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’

superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed e’, comunque,

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del

personale in servizio;

Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del

2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9

dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui

all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni

interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni

avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e

dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,

asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il

quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’

di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle

amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione

delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;

Visto l’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del

31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche ed integrazioni

dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che, a

decorrere dall’anno 2008, le disposizioni sulle modalita’ di

autorizzazione ad assumere di cui al citato art. 1, comma 536, primo

periodo, della predetta legge n. 296 del 2006, si applicano anche

agli enti di ricerca pubblici di cui all’art. 1, comma 643, della

medesima legge;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in

particolare l’ art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di

autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la

funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze;

Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare

l’art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le

dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non

economici, degli enti di ricerca, nonche’ degli enti pubblici di cui

all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le

modalita’ previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici

dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le

relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe

le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di

quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non

dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10

per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di

organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di

cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del

personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi.»;

Visto l’art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,

secondo e terzo periodo, che dispone: «Le riduzioni di cui alle

lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni

organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’art. 1, comma

3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le

amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si

prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla

normativa vigente. Al personale dell’amministrazione civile

dell’interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si

applicano all’esito della procedura di soppressione e

razionalizzazione delle province di cui all’art. 17, e comunque entro

il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle

suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente

articolo»;

Visto l’art. 1, comma 115, ultimo periodo, della citata legge n.

228 del 2012 secondo cui «Fino al 31 dicembre 2013 e’ sospesa

l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ di quelle di cui all’art.

2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22

gennaio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013,

che, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 95 del

2012, riduce le dotazioni organiche di cinquanta amministrazioni

pubbliche;

Visto l’art. 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,

secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e

il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici

giudiziari, il personale di magistratura.»;

Vista la nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P, con la quale

l’Avvocatura generale dello Stato rimette alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e

legislativi l’interpretazione da dare all’art. 2 del decreto-legge n.

95 del 2012, fornendo fondate argomentazioni a sostegno

dell’applicazione alla stessa della deroga prevista dal comma 7 del

citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del 4 febbraio

2013, n. 203, nella quale si esprime, con ampia motivazione, la

condivisione delle argomentazioni svolte dall’Avvocato generale dello

Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;

Vista la nota del Capo dell’Ufficio legislativo – economia del

Ministero dell’economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359,

nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione, con le

conclusioni a cui e’ pervenuto l’Avvocato generale dello Stato nella

citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;

Ritenuto che le riduzioni delle dotazioni organiche previste

dall’art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non sono applicabili

all’Avvocatura generale dello Stato;

Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni

organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di

vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,

anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole

posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.

14, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 che fissa al

30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi

giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla predetta legge;

Visto il successivo comma 394 dello stesso art. 1 della suddetta

legge n. 228 del 2012 secondo cui «Con uno o piu’ decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta

l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30

giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393»;

Vista nella tabella 2 allegata alla legge n. 228 del 2012, la

seguente disposizione normativa il cui termine di scadenza del 31

dicembre 2012 e’ stato prorogato al 30 giugno 2013 dal citato art. 1,

comma 388, della medesima legge: art. 1, comma 2, del decreto-legge

29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19

giugno 2013, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in base

al quale, in applicazione dell’articolo 1, comma 394, della citata

legge n. 228 del 2012, viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine

di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle

disposizioni di legge, gia’ prorogate al 30 giugno 2013 dall’art. 1,

comma 388, della medesima legge;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale

il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad

alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di

personale per il triennio 2011-2013;

Vista la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale

il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d’intesa con il

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a favore degli

enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno di

personale per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21

febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013,

registro n. 3 foglio 31, con il quale l’Avvocatura generale dello

Stato e’ stata autorizzata a procedere a n. 2 trattenimenti in

servizio, per la durata di due anni, a valere sul budget per l’anno

2013 – cessazioni 2012;

Vista la nota del 18 marzo 2013, n. 121937, con la quale

l’Avvocatura generale dello Stato, chiede l’autorizzazione ad

assumere a tempo indeterminato ulteriori 3 unita’ di personale

contrattualizzato, sempre a valere sul budget assunzionale per l’anno

2013, rideterminato e riasseverato dal competente organo di

controllo, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica

dimostrazione, delle ulteriori cessazioni avvenute nell’anno 2012 e

delle nuove risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Vista la nota del 29 marzo 2013, n. 143154, con la quale

l’Avvocatura generale dello Stato, chiede l’autorizzazione ad

assumere 2 unita’ di procuratore dello Stato a valere sul budget

assunzionale per l’anno 2013, asseverato dal competente organo di

controllo con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica

dimostrazione, delle cessazioni avvenute nell’anno 2012 e delle

risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Viste le note in data 24 giugno 2013, n. 10171, e in data 27 giugno

2013, n. 10345, con le quali il Ministero dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca, chiede l’autorizzazione a

trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un biennio, 1

dirigente di prima fascia, fornendo la specifica degli oneri da

sostenere dando dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno

2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Vista la nota del 19 febbraio 2013, n. 5764, con la quale

l’Istituto Superiore di Sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a

tempo indeterminato n. 10 unita’ di personale di varie qualifiche;

Vista la nota del 29 maggio 2013 n. 20846, ad integrazione della

precedente nota del 19 febbraio 2013, n. 5764, con la quale

l’Istituto superiore di sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a

tempo indeterminato ulteriori n. 29 unita’ di personale sul budget

assunzionale 2012 asseverato dal competente organo di controllo, con

specifica degli oneri da sostenere, dando dimostrazione delle

cessazioni avvenute nell’anno 2011 e delle risorse finanziarie che si

rendono disponibili;

Vista la nota del 29 maggio 2013, n. 20847, con la quale l’Istituto

superiore di sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a tempo

indeterminato n. 11 unita’ di personale sul budget assunzionale 2013,

asseverato dal competente organo di controllo, con specifica degli

oneri da sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute

nell’anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono

disponibili;

Vista la nota del 28 maggio 2013, n. 16928, con la quale il

Ministero dell’interno chiede l’autorizzazione ad assumere a tempo

indeterminato n. 80 unita’ di personale di cui 5 trattenimenti in

servizio sulle cessazioni dell’anno 2011, budget assunzionale 2012,

nonche’ n. 31 unita’ di personale di cui 4 trattenimenti in servizio

sulle cessazioni dell’anno 2012, budget assunzionale 2013, asseverati

dal competente organo di controllo, con specifica degli oneri da

sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute su entrambe

le annualita’ e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Ritenuto di accogliere le predette richieste assunzionali;

Ritenuto che le amministrazioni debbono fornire, alla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed

al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure

assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione

analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle

risorse finanziarie assegnate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data

27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione On. Avv. Giampiero

D’Alia;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze;


Decreta:

Art. 1

1. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata a procedere

all’assunzione delle unita’ di personale appartenenti al personale

amministrativo indicate nella Tabella 1 allegata, che e’ parte

integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma

102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni

ed integrazioni. Per la stessa amministrazione e’, altresi’, indicato

il limite massimo delle unita’ di personale assumibile e

dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni

riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi

nell’anno 2012, rideterminate e riasseverate.

2. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata a procedere

all’assunzione delle unita’ di personale appartenenti alla qualifica

di Procuratore dello stato indicate nella Tabella 1 allegata, che e’

parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3,

comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive

modificazioni ed integrazioni. Per la stessa amministrazione e’,

altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale

assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le

assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni

verificatesi nell’anno 2012.

3. L’Avvocatura generale dello Stato e’ tenuta a trasmettere, entro

e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione

pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le

condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche

amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati

concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime

effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di

assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione

dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente

decreto.

4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si

provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio della stessa

Avvocatura.

Art. 2

1. Il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca e’

autorizzato a trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un

biennio, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre

2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’

dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

l’unita’ di personale indicata nella Tabella 2 allegata, che e’ parte

integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione

e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale

assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le

assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni

verificatesi nell’anno 2012.

2. Il Ministero dell’Istruzione, universita’ e ricerca e’ tenuto a

trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie

verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento

per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il

reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle

pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle

finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i

dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime

effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di

assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione

dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente

decreto.

3. All’onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si

provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio dello stesso

Ministero.

Art. 3

1. L’Istituto superiore di sanita’ e’ autorizzato a procedere alle

assunzioni, delle unita’ di personale indicate nella Tabella 3

allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, ai

sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e

successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente e’,

altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse

disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base

delle cessazioni verificatesi nell’anno 2011.

2. L’Istituto superiore di sanita’ e’ autorizzato a procedere alle

assunzioni, delle unita’ di personale indicate nella Tabella 3

allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, ai

sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e

successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente e’,

altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse

disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base

delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012.

3. L’Istituto superiore di sanita’ e’ tenuto a trasmettere, entro e

non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione

pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le

condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche

amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati

concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime

effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di

assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione

dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente

decreto.

4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si

provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio dell’Istituto

Superiore di Sanita’.

Art. 4

1. Il Ministero dell’interno e’ autorizzato a procedere alle

assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3,

comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonche’ dell’art. 9, comma 31, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unita’ di personale

indicate nella Tabella 4 allegata, che e’ parte integrante del

presente provvedimento. Per la stessa amministrazione e’, altresi’,

indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili

per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base delle

cessazioni verificatesi nell’anno 2011.

2. Il Ministero dell’interno e’ autorizzato a procedere alle

assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3,

comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonche’ dell’art. 9, comma 31, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unita’ di personale

indicate nella Tabella 4 allegata, che e’ parte integrante del

presente provvedimento. Per la stessa amministrazione e’, altresi’,

indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili

per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle

cessazioni verificatesi nell’anno 2012.

3. Il Ministero dell’interno e’ tenuto a trasmettere, entro e non

oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,

Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di

lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il

personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da

sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’

fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei

limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All’onere derivante dalle assunzioni e dai trattenimenti di cui

ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ di

bilancio del Ministero dell’interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei

conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 

Roma, 30 agosto 2013

 

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione

D’Alia

 

Il Ministro dell’economia

e delle finanze

Saccomanni

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 58
Allegati:

Tabella 1

Tabelle 2/3

Tabella 4

 

Redazione

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