Il Senato esamina oggi, in terza lettura, il decreto-legge n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Il disegno di legge era già stato approvato dal Senato il 10 ottobre scorso, ma essendo stato modificato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre, si è reso necessario un ulteriore passaggio a palazzo Madama.
Il decreto legge scade domani 30 ottobre.
Leggi il testo sul quale i senatori voteranno oggi.
Leggi il dossier sulle modifiche apportate dalla Camera.
Ecco la relazione d’accompagnamento illustrata ieri in Prima Commissione affari costituzionali:
L’articolo 1 persegue risparmi di spesa su due versanti: autovetture di servizio e buoni taxi; studi e incarichi di consulenza. Per questo secondo riguardo, il comma 5 reca un inasprimento del limite di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, incluse le consulenze affidate a pubblici dipendenti. In particolare, dispone che il limite non possa essere superiore all’80 per cento di quello già imposto per l’anno 2013. La Camera dei deputati ha aggiunto la previsione di un limite per il 2015, pari al 75 per cento del limite per il 2014. Ha altresì introdotto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. In particolare, si pone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali, di trasmettere al Ministro per la pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2013, i dati sulla spesa destinata a studi e consulenze nonché a incarichi ed a contratti a tempo determinato.
La modificazione al comma 8, approvata dalla Camera dei deputati, prevede che le visite ispettive disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze siano effettuate obbligatoriamente, ed almeno una volta l’anno. I commi da 9-bis a 9-sexies, introdotti dal Senato in prima lettura, relativi alla riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.
L’articolo 2 reca, nei suoi primi commi, disposizioni in tema di organico soprannumerario. La Camera dei deputati ha introdotto la previsione che le procedure di mobilità debbano esser svolte dalle amministrazioni previo “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali. L’articolo in esame prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica previgente alla riforma introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro un certo termine.
Il comma 2 esclude gli ordini e i collegi professionali dalla riduzione organica sancita dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 sulla spending review.
Ancora la Camera dei deputati ha introdotto un comma 2-bis, che prevede che ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti con natura associativa, si auto-regolamentino in modo da adeguarsi ai principi del pubblico impiego.
Inoltre la Camera ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter che recano due norme di interpretazione autentica relative all’individuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare nei contingenti previsti, ai fini dell’applicazione dei requisiti per il trattamento pensionistico vigenti prima della riforma introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.
L’articolo 2 reca altresì alcune previsioni in materia di conferimento di incarichi. Il comma 8 prevede che, all’esito della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche, esse conferiscano gli incarichi dirigenziali seguendo la disciplina posta dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Insieme, fa salvi i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, fino alla scadenza dei contratti con i quali sono stati conferiti i relativi incarichi.
Altre previsioni dell’articolo 2 concernono la rilevazione del costo del lavoro nella pubblica amministrazione. Si prevede, dal 1° gennaio 2014, l’assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall’ISTAT al controllo del costo del lavoro. Il Senato in prima lettura aveva previsto che la disposizione non si applicasse agli organi di rilievo costituzionale; la Camera dei deputati ha soppresso tale aggiunta.
Ancora all’articolo 2, la Camera dei deputati ha aggiunto tre nuovi commi. Il comma 13-quinquies reca una novella all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, da un lato, la nullità degli atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti, dall’altro ampliando il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e di ricerca scientifica.
All’articolo 3 la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 7-ter, che prevede che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (escluse quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o società loro controllate), i quali siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, abbiano sospeso il trattamento pensionistico per la durata dell’incarico dirigenziale – qualora la società presenti un esercizio in attivo.
L’articolo 4 contiene, tra le altre, disposizioni relative al precariato nelle pubbliche amministrazioni ed al reclutamento. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato disposto, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano – per prevenire il precariato – contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie (della stessa o di altre amministrazioni) ancora valide e predisposte a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito i commi da 3-bis a 3-septies. In particolare, il comma 3-quinquies e il successivo comma 3-sexies prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche statali, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica, senza oneri per la finanza pubblica e – in prima istanza – su base regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. I commi da 6 a 10 affrontano poi il tema della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. La Camera dei deputati ha apportato anche altre modifiche. Per quanto concerne la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario, il termine per l’esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 dicembre 2015, è stato ampliato fino al 31 dicembre 2016. Ulteriore novità è la facoltà – per il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui allo stesso comma – di partecipare ad una procedura selettiva indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando. Infine, la Camera dei deputati ha esteso l’arco temporale valido sia per l’identificazione delle risorse da assumere, a valere sulle quali possono partire le previste procedure selettive, sia per l’utilizzo delle graduatorie ad esito delle procedure stesse – portandolo dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-2016.
La norma di cui al comma 6-quinquies – secondo cui i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali – è stata soppressa dalla Camera dei deputati. In merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze, la Camera dei deputati ha esteso alcuni.
Anche il comma 10 è stato modificato dalla Camera dei deputati, lì dove si dispone che per gli enti del Servizio sanitario nazionale l’attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle ASL con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specifiche specializzazioni. Alcune altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati concernono la cosiddetta “privatizzazione” della Croce Rossa Italiana. Il comma 10-septies – anch’esso introdotto dalla Camera dei deputati – modifica la disciplina relativa all’ambito soggettivo di medici e pediatri competenti per il rilascio della certificazione per l’attività sportiva non agonistica, nonché ai criteri di svolgimento dei relativi accertamenti medici.
La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 4-bis, introdotto dal Senato in prima lettura.
L‘articolo 5, modificato dal Senato in prima lettura, introduce alcune modifiche alle funzioni e all’organizzazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in conseguenza dell’individuazione della CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione. Essa assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. La Camera dei deputati ha soppresso il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni della Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
I commi 6 e 7 dell’articolo 7 concernono l’applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette. Anche su queste disposizioni è intervenuta la Camera dei deputati con modifiche puntuali riguardanti molteplici aspetti. In particolare, ogni amministrazione è obbligata ad assumere – a tempo indeterminato – un numero di lavoratori in oggetto, pari all’eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Un’altra norma inserita dalla Camera dei deputati dispone che i dipendenti pubblici assunti – nell’ambito delle quote inerenti alle categorie protette – a tempo determinato abbiano il diritto di precedenza previsto dalle norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato. Il comma 9-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca l’interpretazione autentica di una disposizione del decreto-legge n. 487 del 1993, che prevedeva la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico.
L’articolo 8 contiene disposizioni relative alle risorse strumentali, umane e finanziarie, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Senato in prima lettura aveva introdotto la specificazione che il novero dei candidati da assumere fosse limitato a coloro che già fossero stati sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale. La Camera dei deputati ha soppresso tale previsione e ha inserito la specificazione che le assunzioni di cui al comma 2 debbono comunque porsi entro determinati limiti di spesa indicati.
L’articolo 8-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati. Ha per oggetto l’Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale. Novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989, prevedendo tra l’altro la soppressione della disposizione che richiede che nel Programma statistico nazionale siano indicati finalità e garanzie del trattamento di dati, nonché i dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale; l’aggiornamento annuale del Programma il coordinamento con i piani regionali; l’individuazione delle varianti che possono essere diffuse in modo disaggregato, condizionandole a particolari esigenze conoscitive; l’indicazione delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta e l’indicazione dei criteri per stabilire quelle la cui mancata risposta è suscettibile di sanzione. Inoltre, a proposito della nomina del presidente dell’Istat, aggiunge al requisito di professore ordinario in materie statistiche, economiche ed affini quello dell’esperienza internazionale. Infine, proroga l’efficacia del Piano statistico nazionale 2011-2013, nelle more dell’entrata in vigore del Piano triennale successivo.
L’articolo 11 modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l’individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. La Camera dei deputati ha modificato la disposizione, inserendo fra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa che questi siano presi in carico dall’impresa che effettua il successivo trasporto. Con un’ulteriore modifica si è inoltre disposto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si estenda la sperimentazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che, nel territorio nazionale, raccolgano, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale. In merito all’applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato disposto che, per dieci mesi a partire dal 1° ottobre 2013, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi – nel testo previgente e con le relative sanzioni – gli articoli 188, 189, 190 e 193, riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati dopo il comma 12, sono stati introdotti i commi da 12-bis a 12-quinquies, nonché il comma 13. In particolare il comma 12-ter interviene sulla disposizione che consente ai produttori di rifiuti che non hanno aderito volontariamente al SISTRI, con produzione annua di rifiuti sotto una certa soglia, di adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali, specificando che debba trattarsi di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque. Il comma 12-quater estende le disposizioni sulle modalità di trasporto dei rifiuti, stabilite dall’articolo 193 del codice ambientale – che attualmente riguarda le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del codice ambientale – a tutti coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.
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