DURC irregolare: no alla esclusione se la violazione non è “definitivamente accertata”

Con sentenza dello scorso 10 ottobre, la Terza Sezione del TAR Puglia – sede di Lecce – ha sancito l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per irregolarità del DURC dell’aggiudicataria non fondata su una violazione della normativa previdenziale “definitivamente accertata”.

A fondamento del predetto provvedimento di revoca, l’esistenza – alla data di scadenza del bando -di una causa ostativa ex art. 38, comma 1, lett. i), del Codice Appalti a carico del Consorzio risultato poi aggiudicatario definitivo della gara.

Tuttavia, di tale irregolarità, l’impresa aggiudicatrice ha avuto conoscenza solo in virtù del procedimento di revoca dell’aggiudicazione da parte dell’amministrazione comunale, non essendole – alla data di presentazione della domanda e fino a quel momento – mai stato formalmente contestato alcunchè da parte dell’ente previdenziale.

L’ente di previdenza, in assenza dei requisiti relativi alla capacità contributiva, avrebbe invece dovuto attivare, prima dell’emissione del DURC, la procedura in contraddittorio prevista dall’art. 7 del D.M. Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007, consentendo, così, all’interessato di chiarire o regolarizzare la propria posizione o, piuttosto, di contestarne le risultanze, entro un termine non superiore a 15 giorni.

Secondo i giudici amministrativi “non essendosi – nel caso di specie – completato il procedimento di contestazione dell’irregolarità da parte dell’ente previdenziale, a causa della mancanza della fase in contraddittorio prevista dal decreto ministeriale richiamato, la violazione non può dirsi “definitivamente accertata” come richiesto dall’art. 38 lett. i) d.lgs. 163/2010” e per questo “non può costituire il presupposto per l’espulsione della ricorrente dalla gara e per la revoca dell’aggiudicazione già disposta in suo favore”.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al testo integrale della sentenza n. 2108 del 10 ottobre 2013.

Redazione

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