Per buoni propositi di semplificazione, l’art. 31 del cd. Decreto del Fare ha esteso fino a 120 giorni il periodo di validità del Durc, purché tali documenti di regolarità contributiva siano stati rilasciati dopo il 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del cd. Decreto del Fare.
Nello stesso articolo si stabilisce che il DURC vada acquisito in tre momenti distinti :
– Una prima volta in sede di verifica della dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali – ex art. 38 d.lgs. 163/2006- fatta dall’impresa ai fini della partecipazione alla gara e, dopo l’aggiudicazione, lo stesso documento sarà valido anche ai fini della stipula del contratto.
Ciò significa che l’ente appaltante, una volta acquisito il Durc per la verifica dell’autocertificazione di regolarità resa , dovrà utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni – decorrenti non dalla data non di rilascio ma dal momento di verifica della dichiarazione sostitutiva ( come specificato dalla Circ. Min. Lav n. 36/2013)- anche per le fasi di aggiudicazione e stipula del contratto.
– Un secondo durc va acquisito al momento del pagamento degli stati di avanzamento lavori, e sarà eventualmente utilizzabile anche per il rilascio del certificato di collaudo e per l’autorizzazione al subappalto.
Ciò significa che, all’indomani della stipula del contratto, come specificato a chiare lettere dalla circolare del Lavoro n. 36/2013, il secondo DURC va acquisito al momento del primo pagamento ( relativo ai s.a.l. e/o delle prestazioni relative a servizi e forniture) e -nell’ambito dei 120 giorni di validità- lo stesso durc dovrà essere utilizzato per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità e per l’attestazione di regolare esecuzione.
In tal modo viene definitivamente meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle singole fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuno delle attestazioni e certificati eventualmente dovuti.
– Un ultimo DURC dovrà poi essere necessariamente acquisito al momento del pagamento del saldo finale.
La semplificazione introdotta riguarda anche i rapporti tra amministrazione e imprese: prima di consentire alle imprese la fruizione di sovvenzioni, contributi, benefici normativi e altri sussidi, la p.a. deve acquisire d’ufficio il Durc. Le stesse regole riguardano anche finanziamenti e sovvenzioni concesse da Ue, Stato e Regioni e si applicano persino ai fini dell’ottenimento di benefici e sgravi contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio, gli enti previdenziali prima dell’emissione del durc o dell’eventuale annullamento di quello già reso, formulano un invito alla regolarizzazione – entro massimo giorni quindici- delle inadempienze contributive, che deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro incaricato .
E, nelle ipotesi in cui, in corso d’opera, dovesse venir fuori un’inadempienza contributiva, le p.a. operano una sorta di “compensazione”: trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, pagando quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali creditori!