Esame avvocato: le sentenze più importanti della Cassazione Civile

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AGGIORNAMENTO 2014: Consulta anche le ultime sentenze della Cassazione Civile del 2014


Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza 03-01-2013, n. 72  (Distanze nelle costruzioni)

Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 e segg. c.c. e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (nella specie, il proprietario di un fondo aveva costruito, proprio sulla linea di confine, un vano di circa 5 metri per 3 di lato e 3 metri di altezza). Il Testo

Cassazione Civile,  Sez. I, sentenza  09 gennaio 2013,  n. 350 (Usura e Interessi)

In tema di usura, gli interessi in misura ultralegale derivanti da un mutuo non possono qualificarsi come usurari per il solo fatto che il contratto sia stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione, dovendosi escludere che detta finalità sia sufficiente ad integrare le condizioni di difficoltà economica o finanziaria richieste dalla nuova formulazione dell’art. 644, comma 3, c.p.. Il Testo

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 10-01-2013, n. 477 ( Responsabilità precontrattuale)

La responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 c.c.; in particolare, se non è ipotizzabile una responsabilità precontrattuale, per violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. rispetto al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, essa è ammissibile con riguardo alla fase successiva alla scelta, in cui il recesso dalle trattative dell’ente è sindacabile sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere, ove lo stesso sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto. Spetta al giudice di merito accertare se il comportamento della P.A. abbia ingenerato nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto. (La S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale, pur avendo ritenuto che le trattative intercorse tra le parti, in relazione ad un pubblico avviso di ricerca di un immobile da destinare a sede di uffici regionali, fossero state in grado di ingenerare, nell’unico soggetto che aveva risposto a quell’avviso, un ragionevole affidamento circa la conclusione dell’accordo, aveva poi affermato che il recesso della P.A. risultasse sorretto da un giustificato motivo, costituito dalla presentazione di una successiva proposta tardiva da parte di un terzo, tale da indurre l’acquirente ad un repentino generale ripensamento sull’idoneità dell’immobile offerto per primo, sulla base di elementi, peraltro, non sopravvenuti, ma già intrinseci alla stessa richiesta formulata con l’avviso pubblico). Il Testo

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 31-01-2013, n. 2253 (Consenso informato)

Il diritto al consenso informato del paziente è un diritto irretrattabile della persona e che, al fine di escluderlo, non assume alcuna rilevanza il fatto che l’intervento absque pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale deficit di informazione, il paziente non è stato posto in condizione di assentire al trattamento, di talché si è consumata, nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza umana nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica. Il Testo

Cassazione Civile, Sezione III,  sentenza 19.02.2013, n. 4030 (Contratto sociale)

L’erronea diagnosi di una patologia va ad elidere il consenso prestato dal paziente all’intervento chirurgico reputato necessario dai medici in conseguenza della patologia riscontrata (fattispecie relativa all’azione intrapresa da una donna per vedere riconosciuto il risarcimento dei danni per i postumi invalidanti permanenti seguiti ad un’operazione chirurgica). Il Testo

Cassazione Civile, sezione III, sentenza 19 febbraio 2013, n. 4039 (cose in custodia)

Nell’ipotesi di sinistro occorso in una strada oggetto di lavori concessi in appalto, la responsabilità dell’Ente proprietario rientra nell’ambito dell’art. 2051 c.c. (nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad un minorenne che, alla guida del proprio motorino, si era schiantato contro un palo posto al centro di una strada non illuminata e chiusa al traffico per lavori, la Corte ha condiviso la decisone dei giudici d’Appello che avevano affermato la responsabilità per custodia dell’Ente, accanto a quella dell’impresa, atteso che le misure apprestate dall’impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l’obbligo di curare che lo sbarramento della strada fosse completo ed impedisse, realmente, l’ingresso a mezzi e persone e spettando al Comune il compito di controllo sull’effettivo adempimento di tale obbligo). Il Testo

Cassazione Civile, sezione III, sentenza 26 febbraio 2013, n. 4781 (responsabilità dell’avvocato)

L’errore professionale addebitabile all’avvocato, consistente nella mancata impugnazione di una sentenza dichiarativadell’estinzione del processo per irritualità della riassunzione dello stesso, nonché nell’omessa informazione del cliente circa le conseguenze di essa, con definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista. Il Testo

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 27-02-2013, n. 4847 (successione legittima)

Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540 secondo comma c.c.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato. Il Testo

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 27-02-2013, n. 4848 (responsabilità della Pa)

Nelle controversie che hanno ad oggetto la tutela del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., la P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, sicché ladomanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o dei suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Il Testo

Cassazione Civile, sezione II, sentenza 28 febbraio 2013, n. 5039 ( condominio) 

In tema di condominio negli edifici, non costituisce “nuova fabbrica” in sopraelevazione, agli effetti dell’art. 1127 c.c., la cosiddetta “altana” (denominata anche “belvedere”), struttura tipica dei palazzi veneziani consistente in una piattaforma o loggetta, di regola in legno, realizzata sulla sommità del fabbricato, la quale a differenza delle terrazze e dei balconi, normalmente non sporge dal corpo principale dell’edificio, dando luogo ad un intervento che non comporta lo spostamento in alto della copertura, mediante occupazione della colonna d’aria sovrastante il medesimo fabbricato, quanto, piuttosto, la modifica della situazione preesistente, attuata attraverso una diversa ed esclusiva utilizzazione di una parte del tetto comune, con relativo potenziale impedimento all’uso degli altri condomini. Il Testo

Cassazione civile SS.UU. 6070/2013 (Cancellazione della società)

Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. TESTO

Cassazione civile 6093/2013 (Responsabilità medica)

La responsabilità, sia del medico, sia dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha contenuto contrattuale ed è quella tipica del professionista. Ne deriva che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell’onere della prova, i principi delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa, e la prescrizione ordinaria. Quanto all’onere della prova, in particolare, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

In relazione alla responsabilità del primario, il primario ospedaliero, che, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi. TESTO

Cassazione civile 7290/2013 (Danno da obbligazioni pecuniarie)

Il danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta ma richiede specifica e tempestiva domanda e comporta l’onere dell’allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere la sussistenza e l’entità del maggior danno subito dal creditore. In particolare nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta ai fini del riconoscimento del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c., anche il creditore imprenditore commerciale ha l’onere di allegare e dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero – con la produzione dei bilanci – di comprovare quale fosse la produttività della sua impresa, per le somme in essa investite. TESTO

Cassazione civile 7295/2013 (Assegno di divorzio)

L’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.

A tale principio ha introdotto un temperamento l’articolo 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970 così come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. (Atteso che nella specie il giudice di secondo grado aveva confermato la sentenza del primo giudice motivando l’attribuzione dell’assegno con decorrenza dalla domanda sulla base della precarie condizioni economiche della moglie sin dall’epoca in cui era stata proposta la domanda di divorzio, la Suprema corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la decisione dei giudici di merito)TESTO

Cassazione civile 7327/2013 (Amministratore di condominio)

Il potere rappresentativo che compete all’amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall’ambito degli atti conservativi. Resta esclusa, di conseguenza, la possibilità di esperimento di azioni reali, contro i singoli condomini o contro terzi, dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell’edificio. TESTO

Cassazione civile SS.UU. 8348/2013 (Prescrizione)

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell’art. 2947, terzo comma c.c., nel termine di due anni, decorrente non dalla verificazione dell’evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all’esercizio dell’azione civile, anche in funzione dell’esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all’accesso alla giustizia. TESTO

Cassazione civile 8500/2013 (Compravendita)

In tema di vendita di cosa gravata da oneri o diritti reali o personali di godimento a favore di terzi, l’apparenza degli oneri e dei diritti è equiparata, ai fini dell’esclusione della responsabilità del venditore, alla loro conoscenza effettiva da parte dell’acquirente, con la conseguenza che, ove il peso gravante sul fondo acquistato sia una servitù, è sufficiente ad escludere la garanzia ex art. 1489 c.c. che la servitù sia apparente.

 Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 1489 c.c. è esclusa tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l’abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell’acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità. TESTO

Cassazione civile 9105/2013 (Presunzione di comunione)

L’estensione della comunione al suolo, come dispone l’art. 1117 c.c., postula che su uno stesso terreno insistano diversi piani o porzioni di piani costituenti un unico edificio, sicché le costruzioni fra loro separate, ancorché erette su suolo originariamente del medesimo proprietario, non soggiacciono alla presunzione di comunanza posta dalla norma.

 La presunzione ex art. 1117 c.c. di comunanza del suolo su cui insiste il fabbricato condominiale, non opera in direzione inversa, nel senso che non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale. L’originaria appartenenza al medesimo proprietario dell’unico terreno su cui in tempi diversi siano stati costruiti l’edificio condominiale e il fabbricato distinto, non costituisce quest’ultimo come parte del condominio stesso, se ciò non risulta dal relativo titolo di provenienza. TESTO

Cassazione civile 9148/2013 (Danno da emotrasfusione)

Massima: “Lart. 1, Comma 3, della Legge 210/92, a seguito della declaratoria di incostituzionalità sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 28/2009, deve essere interpretato nel senso che il rischio per cui prevede l’indennizzo comprende anche l’ipotesi in cui il contagio sia derivato dalla contaminazione del sangue “proprio” del contagiato durante una operazione di emodialisi”. TESTO

Cassazione civile 9685/2013 (Servitù di passaggio)

Massima: “La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica, dovendo, in mancanza, essere respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente”. TESTO

Cassazione civile SS.UU. 10064/2013 (Affidamento dei figli)

Massima: In materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo. TESTO

Cassazione civile 10209/2013 (Contratto preliminare)

Massima: Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. TESTO

Cassazione civile SS.UU. 11523/2013 (Simulazione)

Massima: Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all’accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l’accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell’interposto e dell’interponente; d’altro canto, l’attuazione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso. TESTO

Cassazione civile 11737/2013 (Riduzione delle disposizioni testamentarie)

Massima: In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del “de cuius”; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore. TESTO

Cassazione civile 11751/2013 (Responsabilità dell’istituto scolastico)

Massima: La domanda di iscrizione alla frequentazione di una scuola e il suo accoglimento fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto scolastico, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti del secondo, accanto all’obbligo contrattuale di istruire ed educare gli allievi, quello di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli stessi, sia con riferimento ai rischi derivanti da condotte di terzi, sia con riferimento a rischi derivanti da condotte autolesive. TESTO

Cassazione civile SS.UU. 11830/2013 (Locazione)

Massima: In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art. 560 cod. proc. civ. TESTO

Cassazione civile 11906/2013 (Legato modale)

Massima: In tema di successioni “mortis causa”, allorché l’adempimento dell’onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell’obbligo per l’erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest’ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell’art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell’onere, trovando, invece, l’impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all’estinzione dell’obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell’onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario. TESTO

Cassazione civile 12248/2013 (Compensazione)

Massima: Il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di compensare il danno da ritardato rilascio di immobile condotto in locazione con il vantaggio derivante dalla stipulazione di una sublocazione, intervenuta a contratto principale già incontestabilmente scaduto, trattandosi di eventi distinti, sebbene ricollegabili alla coordinazione di due differenti condotte tenute dalla parte conduttrice). TESTO

Cassazione civile 12462/2013 (Patto commissorio)

Massima: Un contratto preliminare di compravendita può incorrere nel divieto del patto commissorio, sanzionato dall’art. 2744 cod. civ., ove risulti l’intento primario delle parti di costituire con il bene promesso in vendita una garanzia reale in funzione dell’adempimento delle obbligazioni contratte dal promittente venditore con altro negozio, in maniera da stabilire un collegamento strumentale fra i due negozi, mediante predisposizione di un meccanismo (quale la previsione di una condizione) diretto a far sì che l’effetto irrevocabile del trasferimento si realizzi solo a seguito dell’inadempimento del debitore, promittente alienante, rimanendo altrimenti il bene nella titolarità di quest’ultimo, atteso che in tal modo il preliminare viene impiegato non per finalità di scambio, ma in funzione di garanzia, per conseguire l’illecita coartazione del debitore rispetto alla volontà del creditore promissario acquirente, costituendo, allora, il mezzo per raggiungere il risultato vietato dalla legge. TESTO

Cassazione civile 13457/2013 (Responsabilità contrattuale)

Massima: L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolatica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l’esistenza di lavori di manutenzione dell’immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività. TESTO

Cassazione civile 13649/2013 (Associazione in partecipazione)

Massima: Il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo determinato non è un contratto basato sull’elemento della fiducia e, pertanto, non è consentito il recesso unilaterale anticipato. TESTO

Cassazione civile 14197/2013 (Donazione indiretta)

Massima: In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell’esclusione di cui all’art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ., senza che sia necessaria l’espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall’art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., né la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell’altro coniuge acquirente ai sensi dell’art. 179, secondo comma, cod. civ., trattandosi di disposizione non richiamate. TESTO

Cassazione civile 14648/2013 (Contratti a prestazioni corrispettive)

Massima: Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte. TESTO

Cassazione civile 15108/2013 (Fideiussione)

Massima: Al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l’esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, secondo comma, cod. civ., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e rispettosa dei criteri di ermeneutica la motivazione della decisione della corte territoriale, che, in mancanza nel contratto di espresso richiamo alla disciplina tipica della fideiussione, l’aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia). TESTO

Cassazione civile 16117/2013 (Giudicato riflesso)

Massima: Quando le pretese dell’unico creditore, prese in esame in due separati giudizi contro due diversi condebitori solidali, siano state nell’un caso accolte e nell’altro rigettate, nel successivo giudizio di regresso tra coobbligati i due giudicati si annullano a vicenda, e nessuno dei due potrà giovarsene. Ciò non comporta, però, il necessario rigetto della domanda di regresso proposta dal condebitore che abbia pagato il debito, ma semplicemente che questi avrà l’onere di dedurre e dimostrare con i mezzi ordinari, nel giudizio di regresso, l’effettiva inevitabilità del pagamento. TESTO

Cassazione civile 16285/2013 (Addebitabilità della separazione)

Massima: Va riconosciuta l’irrilevanza, ai fini dell’addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire. TESTO

Cassazione civile 16413/2013 (Danno morale)

Massima: “Con riferimento alla quantificazione del danno, non si riscontra alcuna duplicazione laddove le voci risarcitorie hanno distintamente riguardato il danno biologico (inteso come mera lesione della integrità psicofisica), il danno morale (inteso come sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito), il danno esistenziale (inteso come umiliazione delle capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all’immagine del dipendente sul luogo di lavoro). In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi”TESTO

Cassazione civile 16559/2013 (Comunione)

Massima: In tema di comunione legale tra coniugi, qualora l’alienante eserciti l’azione di risoluzione della compravendita per inadempimento dell’acquirente, il coniuge di quest’ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, non è litisconsorte necessario, trattandosi di un’azione che verte sull’inadempimento dello stipulante ed incide direttamente sull’atto, pur potendosi ripercuotere sull’acquisto del coniuge non stipulante, avvenuto “ope legis”, ai sensi dell’art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ. Va riconosciuta l’irrilevanza, ai fini dell’addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire. TESTO

Cassazione civile 16630/2013 (Nullità contrattuale)

Massima: In seno alle questioni pregiudiziali, bisogna distinguere tra quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise “incidenter tantum”, e quelle che lo sono in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti del detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa.

La Sezione Seconda Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della decisione sulla questione di massima di particolare importanza concernente i rapporti tra la soluzione secondo cui la nullità rilevata d’ufficio dal giudice, nelle cause di risoluzione del contratto, viene accertata incidenter tantum senza effetto di giudicato, e l’orientamento per il quale ogni decisione di merito relativa alla risoluzione del contratto determina comunque un giudicato implicito sulla validità dello stesso. TESTO

Cassazione civile 17287/2013 (Contratto condizionale)

Massima: Alla stregua della nozione enunciata dall’art. 1353 c.c., la condizione costituisce un elemento accidentale del negozio giuridico e, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme. Non v’è dubbio però che – stante il principio generale dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. da cui deriva il potere delle parti di determinare liberamente entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all’uno piuttosto che all’altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata – i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell’efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto.

Ma se è indubbia l’esistenza di siffatto potere deve, per contro, ritenersi che, qualora insorga controversia sulla esistenza ed effettiva portata di una convenzione difforme dal modello legale, spetti alla parte che invoca a sostegno della propria tesi difensiva tale difformità, fornirne la prova inequivoca ed al giudice di merito compiere una indagine approfondita diretta ad accertare l’esatta volontà dei contraenti. TESTO

Cassazione civile 17773/2013 (Disconoscimento della paternità)

Massima: 1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2006, n. 266, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, secondo comma cod. civ., nella parte in cui subordinava l’esame delle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie, il giudice di merito deve procedere agli accertamenti genetici anche in mancanza di prova dell’adulterio, traendo argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. dall’eventuale rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo.

2. Le circostanze di fatto afferenti la sfera intima dei rapporti interpersonali, quali quelle riguardanti relazioni esclusive a carattere sentimentale e sessuale, sono difficilmente accertabili mediante prova diretta, risultando ammissibile sia il ricorso alla prova presuntiva sia alla testimonianza “de relato”. TESTO

Cassazione civile 17944/2013 (Collegamento negoziale)

Massima: Per la reciproca interdipendenza negoziale, è necessario che sussista l’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, che deve esser obiettivata nel contenuto degli stessi, nel senso di far ritenere che entrambi siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro. TESTO

 

Redazione

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