[ Ora disponibile l’ebook di Giurdanella.it per la preparazione all’esame di avvocato 2013, con consigli, tracce, atti, pareri e sentenze. Per acquistarlo clicca qui ]
Cassazione penale 11792/2013 (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
MASSIMA: “La successione normativa tra il previgente testo dell’art. 317 c.p., quello introdotto dalla legge 190/2012 e quello del nuovo autonomo art. 319 quater c.p., si colloca all’interno del peculiare fenomeno di successione di leggi penali disciplinato dal quarto comma dell’art. 2 c.p.“. TESTO
Cassazione penale 11794/2013 (Concussione)
MASSIMA “1. Dal confronto strutturale tra l’art. 317 c.p., novellato dalla L. 2012, n. 190, e la disposizione previgente emerge che il legislatore abbia riproposto nel nuovo art. 317 cod. pen. una descrizione degli elementi costitutivi del reato di concussione per costrizione sostanzialmente identica a quella degli elementi integranti il reato di concussione per costrizione di cui al previgente art. 317 cod. pen.; per altro verso, il risultato dell’analisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie, immutato in entrambe le disposizioni, essendo ugualmente colpite – fatto salvo l’aumento, con la nuova legge, del trattamento sanzionatorio – vicende criminose identiche, consiste nell’iniziativa di costrizione illecita posta in essere da un pubblico ufficiale. Ne consegue che, sotto l’aspetto intertemporale, a seguito dell’entrata in vigore della novella del 2012, si è al cospetto di un fenomeno di successioni di leggi regolato dall’art. 2, comma 4 c.p., e non di abolitio criminis, ex art. 2 comma 2 c.p.
2. Nel reato di induzione indebita il destinatario della pretesa, al pari della vittima della concussione, soffre l’abusiva iniziativa prevaricatrice del pubblico agente, dalla quale la sua volontà risulta psichicamente condizionata; ma, al pari del corruttore, risponde penalmente della sua condotta, per aver dato o promesso denaro o altra utilità, o perché ha subito una più tenue pretesa intimidatoria, alla quale, senza eccessivi sforzi, ben avrebbe potuto resistere, ovvero perché da quella dazione o promessa ha tratto un vantaggio non dovutogli, al cui conseguimento, in una logica quasi “negoziale”, ha finito per parametrare la sua decisione“. TESTO
Cassazione penale 11808/2013 (Traffico di influenza illecite)
MASSIMA: “Il delitto di traffico di influenze di cui all’art. 346-bis c.p., così come introdotto dall’art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, alterato e non paritario, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato“. TESTO
Cassazione penale 13542/2013 (Elemento psicologico)
MASSIMA: “In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi“. TESTO
Cassazione penale SS.UU. 18374/2013 (Misure di sicurezza)
MASSIMA: “La transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13)“. TESTO
Cassazione penale 18826/2013 (Falsità personale)
MASSIMA: ” Non può non rilevarsi che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per ‘nome’ non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità. In tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti ‘nicknames’ (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il ‘nickname’ è attribuito“. TESTO
Cassazione penale SS.UU. 19054/2013 (Peculato d’uso)
MASSIMA: “La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell’ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui all’art. 314 c.p., comma 2“. TESTO
Cassazione penale 19189/2013 (Corruzione per l’esercizio della funzione)
MASSIMA: “Il nuovo art. 318 cp., invero, lungi dall’abolire, in tutto o in parte, la punibilità delle condotte già previste dal vecchio testo dell’articolo, ha al contrario determinato un’estensione dell’area di punibilità, in quanto ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell’ufficio, oggetto di ‘retribuzione’, il più generico collegamento, della ‘dazione o promessa di utilità’ ricevuta o accettata, all’esercizio (non temporalmente collocato e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell’articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all’area dell’art. 319 una fattispecie di onnicomprensiva ‘monetizzazione’ del munus pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un’interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio“. TESTO
Cassazione penale 20754/2013 (Violenza sessuale)
MASSIMA: “La fattispecie criminosa di cui all’art. 609 bis c.p. si configura allorché la condotta si concreti in una illegittima violazione della sfera della libertà sessuale della vittima posta in essere dall’autore con la consapevolezza dell’azione che compie indipendentemente dal fatto che lo stesso ne tragga un appagamento della propria libido“. TESTO
Cassazione penale 20970/2013 (Concorso di cause)
MASSIMA: “Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’utilizzo di personale non adeguatamente addestrato, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Deve rilevarsi che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni“. TESTO
Cassazione penale 20993/2013 (Stalking)
Massima: “Per configurare il reato di stalking non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa. Trattandosi infatti di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal […] e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa”. TESTO
Cassazione penale 23661/2013 (Omicidio colposo)
Massima: “L’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di specialità, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, in relazione alle esigenze specifiche dei pazienti. Ne consegue che il direttore amministrativo di una casa famiglia e i suoi dipendenti rispondono per la morte di un’anziana malata di Alzheimer, gettatasi, durante la notte, dalla finestra della camera in cui era ricoverata“. TESTO
Cassazione penale SS.UU. 23866/2013 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
MASSIMA: “Il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p. effettuato dall’art. 12 sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica”. TESTO
Cassazione penale 24217/2013 (Dolo eventuale)
Massima: “Risponde di omicidio a titolo di dolo eventuale chi, pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e nonostante ciò agisca accettando il rischio di cagionarle, ovvero, pur non mirando ad un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile – secondo un normale nesso di causalità – la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettandone, con l’agire (o l’omettere di agire), il rischio della sua verificazione, in tal caso dovendosi escludere sia l’ipotesi della colpa cosciente, che presuppone la fiducia che l’evento esiziale non si verifichi, sia la preterintenzione, che presuppone che l’agente avesse realmente di mira solo l’obiettivo primario della propria condotta“. TESTO
Cassazione penale 25570/2013 (Falsità in atti)
Massima: “I verbali delle commissioni mediche di primo grado e quelli della commissione medica superiore per la concessione delle pensioni a militari e a civili sono atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso“. TESTO
Cassazione penale SS.UU. 25939/2013 (Reato continuato)
Massima: “In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse“. TESTO
Cassazione penale 27595/2013 (Legittima difesa)
Massima: “L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento del limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere a un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. In tal modo, la figura dell’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante della legittima difesa e si concreta nel superamento dei limiti a essa immanenti, fondandosi entrambe sull’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata”. TESTO
Cassazione penale SS.UU. 28243/2013 (Circostanze attenuanti)
Massima: “Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, di cui al n. 4 dell’art. 62 c.p. può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima“. TESTO
Cassazione penale 28603/2013 (Maltrattamenti sul lavoro – Straining)
Massima: “Il delitto di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p. può trovare applicazione nei rapporti di tipo lavorativo a condizione che sussista il presupposto della parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all’autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, nonché di affidamento e fiducia del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed esercita l’autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità“. TESTO
Cassazione penale 30346/2013 (Concorso esterno)
Massima: “E’ correttamente qualificabile come concorso esterno all’associazione mafiosa la condotta posta in essere dall’imprenditore entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall’apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire, in particolare, al primo di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie all’ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenerne l’espansione degli affari, in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio medesimo. A tal fine si esclude la sussistenza della condotta di partecipazione all’associazione mafiosa, poiché il soggetto – privo dell’affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell’ente – si è limitato ad agire dall’esterno con la consapevolezza e la volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso”. TESTO
Cassazione penale 30809/2013 (Circostanze aggravanti)
Massima: “In caso di concorso in duplice omicidio aggravato, con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 4, occorre fornire la prova della riconducibilità causale di dette sevizie anche al concorrente morale, trattandosi di circostanza avente natura soggettiva ed in quanto tale applicabile solo con riferimento all’autore materiale della specifica condotta, anche in considerazione del particolare impeto che può accompagnare la realizzazione delle sevizie”. TESTO