Esodati e Salvaguardati nell’ art. 7 legge di stabilità

Il disegno di legge di stabilità 2014 al suo interno contiene nuove disposizione attinenti la tutela di coloro che rientrano nella “categoria di esodati e salvaguaurdati” per ampliarne l’ambito di applicazione apportando modifiche alla precedente legge di applicazione, legge 228/2012, recante ” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
L‘ art. 7 comma 2 della legge di stabilità prevede che << ..Con effetto sulle pensioni decorrenti dall’anno 2014 il contingente numerico di cui all’articolo 9 del decreto interministeriale 22 aprile 2013 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del predetto comma 231 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità..>> 
In questo modo il contingente viene aumentato di 6.000 unità ed i lavoratori per poter accedere a questa cd. “ipotesi di salvaguardia” devono possedere i requisiti già previsti dalla legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e inoltre essere:

– autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011.

-possedere un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. -trascorso il 4 dicembre 2011 possono aver svolto attività lavorativa, purché non come dipendente a tempo indeterminato e avendo dopo tale data conseguito un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro inerenti sempre a tali attività e che si sommino ai requisiti utile per poter usufruire della decorrenza pensione entro gennaio 2015.
L’ampliamento di sei unità del contingente si applica a quelle pensioni decorrenti dal 2014 comportando così un incremento di spesa pensionistica di circa 247 milioni dal 2014 al 2020.
Oltre a questo evidente ampliamento riguardante i “provvedimenti di salvaguardia” si affianca un ulteriore ampliamento previsto dalla Legge 102/2013 recante: “Disposizioni urgenti in materia Imu, di altra fiscalità immobiliare. di sostegno delle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” con cui sono stati previsti 6.500 posti per lavoratori ” cessati” tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 per la risoluzione ulilaterale del rapporto ma a condizione che la pensione inizì a decorrere entro gennaio 2015 secondo le regole ante-riforma e inoltre a condizione che questi non abbiano lavorato come dipendenti a tempo indeterminato e non abbiano superato il reddito annuo lordo di 7.500 euro.

Per ulteriori approfondimenti riportiamo il testo del disegno di legge di stabiltà 2014, recante l ‘art 7 comma 2.

Redazione

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