Con decreto n. 109 del 23 agosto 2013, pubblicato in G.U. n. 230 del 1° ottobre 2013 – in vigore dal 16 ottobre 2013, il Consiglio dei Ministri ha emanato le disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
L‘ANPR è una base base dati di interesse nazionale istituita con Dl 179/2012, che subentra all‘Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE) e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni, sulla base di un apposito piano da completarsi entro il 31 dicembre 2014..
L’ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale.
Le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall’ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate
Le fasi relative all’attuazione dell’ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014 come gà detto, nonchè i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al regolamento.
In particolare l’allegato descrive la soluzione relativa alle modalità di scambio dei dati tra le anagrafi comunali e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e tra quest’ultima e gli enti centrali della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle informazioni anagrafiche.
Nelle more della completa implementazione della soluzione definitiva, sono previste due fasi transitorie:
Fase 1
In questa fase l’ANPR garantisce i servizi resi dall’INA e dall’AIRE continuando ad operare secondo le attuali modalità restando inalterate l’organizzazione ed i flussi dei dati nonché i trattamenti che su di essi intervengono ad eccezione dei meccanismi di sicurezza a protezione del canale di comunicazione, secondo quanto indicato nell’allegato tecnico.
Fase 2
In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dell’ANPR contestualmente ai servizi resi dall’INA e dall’AIRE (quali ANPR) e si procede alla progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero nell’ANPR.
Effettuata la migrazione delle anagrafi comunali nell’ANPR, le banche dati relative alle anagrafi comunali vengono dismesse.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del Regolamento