La responsabilità solidale appalti dopo la conversione dei decreti Fare e Lavoro

Lo scorso 9 agosto sono state approvate dal Parlamento le leggi n. 98 e 99, di conversione, rispettivamente, del decreto Fare (d.l. 69/2013) e del decreto Lavoro (d.l. 76/2013). All’interno dei due provvedimenti si prevedevano delle novità in tema di responsabilità solidale negli appalti che non sono state oggetto di modifica in sede di conversione e che, pertanto, hanno assunto carattere definitivo.

In primo luogo, ai sensi dell‘art. 50 del decreto Fare, il quale ha modificato l’art. 35, comma 28, del decreto legge 223 del 2006, l’appaltatore non è più responsabile in solido per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto di opere e servizi. Sempre in ambito fiscale, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore resta tuttavia immutata in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a cui lo stesso subappaltatore è tenuto.

Sul tema della responsabilità solidale negli appalti è intervenuto anche il decreto Lavoro, il cui art. 9 chiarisce e specifica il contenuto dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276 del 2003: differentemente dalle previsioni del decreto Fare, in questo caso ci si riferisce però alla responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l’appaltatore (e con gli eventuali subappaltatori) con riguardo ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti.

La norma precisa innanzitutto che le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano per gli appalti in cui committenti siano le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.

Un’ulteriore novità riguarda la facoltà che la riforma Fornero ha riservato ai contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime della solidarietà negli appalti; tale clausola di riserva è tuttavia efficace solo con riferimento ai trattamenti retributivi. Restano dunque inderogabili le previsioni circa la responsabilità solidale per i contributi previdenziali e per quelli assicurativi.

Ma la modifica più rilevante che ha introdotto il decreto Lavoro è senz’altro quella relativa all’estensione del regime solidaristico agli obblighi di natura retributiva, previdenziale e assicurativa assunti nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma; in altri termini il committente risponderà in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto, ai vecchi CO.CO.CO e alle prestazioni di lavoro occasionale, nonché alle prestazioni d’opera professionale il cui compenso sia superiore ai 5.000 € (sebbene limitatamente al pagamento del compenso stesso).

Redazione

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