Con sentenza n. 4745 dello scorso 25 settembre, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello con cui veniva chiesta la condanna della AUSSL resistente al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario che l’appellante ha assunto di aver svolto durante gli anni 1986-1993.
Il giudice amministrativo, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha affermato che, nell’ambito del pubblico impiego, il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario prestato è condizionato alla sussistenza di una formale e preventiva autorizzazione, in quanto “la circostanza che il pubblico dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità”.
Tale autorizzazione ha lo scopo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della p.a., la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione di risorse finanziarie a tal fine destinate.
Il principio di indispensabilità della previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce eccezione solo nel caso di “improcrastinabili esigenze di servizio” ma a condizione che intervenga, successivamente, un’autorizzazione a sanatoria.
Benché un orientamento ormai risalente abbia ammesso la rilevanza della c.d. autorizzazione implicita laddove si tratti dello svolgimento di un servizio indilazionabile che l’Amministrazione è tenuta ad assicurare e che per ragioni organizzative non possa essere svolto da soggetti diversi da quello che ne pretende il compenso, la sussistenza di tali ragioni deve in ogni caso essere adeguatamente provata in giudizio.
“E’ legittimo – allora – il diniego di compenso del lavoro straordinario che il pubblico dipendente afferma di aver svolto ma che non furono autorizzate dall’Amministrazione né in via preventiva né in via successiva e neppure in sanatoria, né l’autorizzazione può ritenersi implicitamente rilasciata per ragioni di necessità ed urgenza, solo allegate ma non documentate”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 4745 del 25 settembre 2013.