Il T.a. r. Lazio, con sentenza n. 8550/2013, ha respinto il ricorso proposto dal Collegio nazionale Agrotecnici e agrotecnici laureati verso il Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l’ annullamento del D.p.r. 137 del 2012 recante la ” Riforma degli ordini professionali”, a norma dell’ art. 3, comma 5, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148″, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Il Collegio Nazionale Agrotecnici e agrotecnici laureati ha lamentato la lesività del D.P.R. 137/2012 per la categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, limitatamente agli artt. 6, 7 ed 8 del testo di legge, relativi a tirocinio professionale, formazione e procedimenti disciplinari, evidenziando che il D.P.R. 137/2012 verrebbe ad erodere competenze e prerogative proprie delle categorie dei professionisti. A parere del Collegio, quindi , le motivazioni a sostegno del rigetto appaiono innanzitutto succinte e allo stesso modo assenti.
La sentenza n.8550/2013 del T.a.r. Lazio , a norma dell’ art. 2229 codice civile, comma 1 e 2 del suddetto articolo specifica che: << 1. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e` necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.>>
E dunque, la sottoposizione delle associazioni professionali alla vigilanza del Ministero della Giustizia realizza le finalità di vigilanza dello Stato e, poichè gli ordini e i collegi professionali tutelano valori individuati nelle leggi che disciplinano le singole professioni, la vigilanza esercitata dal Ministero della Giustizia risulta in definitiva “funzionale all’interesse pubblico per il corretto svolgimento delle professioni”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza del Tar Lazio