Dopo mesi di istanze ripetutamente respinte da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per la prima volta l’AGCM ha consentito ad una società dell’Aquila di evitare gli obblighi di scioglimento o privatizzazione imposti dall’art. 4, comma 1, della spending review (Decreto Legge n. 95/2012).
Secondo il predetto articolo, infatti, le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, che entro fine anno abbiano conseguito almeno il 90% del proprio fatturato da prestazione di servizi a favore dell’ente controllante, devono essere privatizzate o, in alternativa, sciolte.
Secondo l’Authority tale evenienza è esclusa se – sulla base di un confronto condotto su un ampio numero di contratti effettivi relativi ad attività analoghe – è dimostrabile che il ricorso al mercato non farebbe ridurre la spesa, ovvero che il mantenimento della società strumentale sia più conveniente rispetto all’acquisto degli stessi servizi sul mercato.
A pronunciarsi sulla “salvezza” delle società strumentali – eccezione alla regola imposta dall’art. 4 – é appunto l’Antitrust, sulla base di un’istanza motivata da parte dell’ente pubblico.
Anche se il tempo che resta ormai è davvero esiguo, il primo sì concesso dall’AGCM all’Aquila apre la strada a tutte le pubbliche amministrazioni per provare a salvarsi dall’inevitabile epilogo imposto dalla spending review.