Consiglio di Stato. Diritto di accesso civico e individuale: differenze

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5515 del 20 novembre 2013 traccia le differenze tra il nuovo accesso civico disciplinato dal d. lgs n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“ e l’ accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990

Con tale sentenza il Consiglio di Stato si è soffermato sulle nuove disposizioni del d. lgs n 33. del 14 marzo 2013 in “ materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubbliche amministrazioni le quali disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili “ a quelle che consentono l’ accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’ articolo 22 e ss della legge 241 del 1990, come successivamente modificata e integrata.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha inteso assicurare a tutti cittadini la più ampia possibilità di informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni al fine di attuare il “principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino.

La normativa attua una funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati, attraverso l’obbligo di pubblicazione di una seria di documenti negli stessi siti istituzionali delle P.A, sancendo nei confronti di chiunque il diritto ad accedere ai tali siti automaticamente e direttamente senza autenticazione ed identificazione.

In caso di omessa pubblicazione può essere esercitato ai sensi dell’art. 5 d.lgs il cd. accesso civico consistente in una richiesta che “non deve essere motivata”, ad effettuare gratuitamente tale adempimento con possibilità, in caso di inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo, d.lgs n 104 del 2010.

Invece l’ accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss della Legge 241 del 1990 è riferito invece al “ diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, intendendosi per interessati tutti i soggetti… che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.. perciò in funzione di tale interesse, la domanda di accesso deve essere appositamente motivata.

Si riporta lo stralcio della sentenza citata:

Consiglio di Stato, Sezione VI
Sentenza n. 5515 del 20 novembre 2013

(…)

Al riguardo sembra opportuno sottolineare, in primo luogo, che le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata.

Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare “il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione – intende anche attuare la funzione di “coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione”: quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l’organizzazione, nonchè diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto “accesso civico”, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 2.7.2010, n. 104).

L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati….tutti i soggetti….che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Benchè sommarie, le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare la diversificazione di finalità e di disciplina dell’accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica.

(…)

Redazione

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