Corte Costituzionale sulle forze armate Militari …

Corte Costituzionale sulle forze armate

Militari – Codice dell’ordinamento militare – Perdita del grado, senza giudizio disciplinare, del militare condannato con sentenza definitiva non condizionalmente sospesa, per reato non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

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Il TAR Lazio aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in particolare si discute della illegittimità costituzionale, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di una norma che preveda una automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego nel caso della emanazione di una sentenza irrevocabile di condanna senza che sia possibile valutare da parte dell’amministrazione procedente la gravità del reato commesso, la sua rilevanza rispetto all’attività svolta in concreto dal dipendente, il vantaggio che possa derivare per l’amministrazione dall’eventuale mantenimento in servizio dello stesso.

La destituzione automatica mal si concilierebbe con l’esigenza di tutela del diritto al lavoro, violando gli artt. 4 e 35 della Costituzione. A parere del TAR deve trovare applicazione, anche nei confronti del pubblico dipendente che presta servizio nelle forze armate, l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), in base al quale «1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre inflitta all’esito del procedimento disciplinare […]». Per cui l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, anche nel caso di condanna penale irrevocabile, potrebbe essere pronunciata solo a seguito di un procedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa del pubblico dipendente.

La questione è stata tuttavia ritenuta inammissibile, per genericità dell’ordinanza di remissione, dalla Consulta, con ordinanza numero 276 del 20 novembre 2013.

Redazione

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