Il parere n. 124/ 2013 reso dalla Sezione controllo Regione Umbria risponde alla richiesta del Comune di Tuoro sul Trasimeno riguardo l’applicazione degli artt. 9 della L. 16.01. 2003 n.3 e 3 comma 61 L. 24.12.2003 n. 350 art. 12 in merito alla possibilità di “assumere in ruolo a tempo determinato, part-time, a copertura di un posto vacante”, attingendo all’ utilizzo di graduatorie appartenenti ad altro Comune, previo accordo tra le pubbliche amministrazioni.
La Sezione Controllo della Regione Umbria, chiarisce nel parere 124 del 2013 depositato in data 3 ottobre 2013, che ai fini della corretta applicazione delle predette disposizioni, occorre prendere in considerazione il profilo e la categoria professionale del posto che s’intende ricoprire, il quale dovrà rispecchiare, il posto per il quale è stato bandito il concorso di cui s’ intende utilizzare la graduatoria.
Sempre nello stesso parere n. 124 del 2013, Sezione Controllo dell Regione Umbria, si ammette che la medesima omogeneità deve sussistere per qualsiasi altro elemento che caratterizza il posto in comparizione, come il regime giuridico di tempo pieno dei posti messi a concorso, che è alquanto diverso dal regime part-time del posto che si intende coprire. Tale differenza ha una sua sicura incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso e rappresenta perciò un ostacolo alla corretta applicazione dell’art. 9, comma 1, della l. n°3/2003, come integrato dall’art. 3, comma 61, della l. n°350/2003, in relazione alle disposizioni dell’art. 97, comma 3, della Carta Costituzionale.
Ai fini della corretta applicazione, inoltre, il predetto “accordo” tra le amministrazioni interessate deve sia intervenire “prima dell’utilizzazione della graduatoria”, al fine di garantire il rispetto dei Principi di Trasparenza ed Imparzialità che devono sovrintendere a tutto l’operato delle pubbliche amministrazioni, affinchè si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri enti, tale da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e la violazione delle regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici, che “prima dell’indizione della procedura concorsuale” al fine di evitare richieste nominative di canditati inserite nelle predette graduatorie e per dare la possibilità a tutti i cittadini di poter partecipare al concorso sapendo, sin dalla pubblicazione del bando, il numero complessivo dei posti messi a concorso e presso quali enti potrebbero essere chiamati a ricoprirli.
Ecco quanto reso dai magistrati contabili dell’Umbria nel parere 124 del 2003, riportato di seguito, per ulteriori approfondimenti.