Decreto istruzione 104/2013. Il testo coordinato …

Decreto istruzione 104/2013. Il testo coordinato

Testo del decreto-legge 12  settembre  2013 n.  104,  (in  Gazzetta
Ufficiale del  12  settembre  2013), coordinato con la legge di conversione
8 novembre 2013, n.  128,  (in Gazzetta  Ufficiale dell'11 novembre 2013),
recante:  «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.».

[Le modifiche apportate dalla legge di conversione, 
in vigore dal 12 novembre 2013,
sono  stampate con caratteri corsivi e sono tra i segni (( ... )) ]

Capo I
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE


                               Art. 1 

                       Welfare dello studente 

  1. Al fine di favorire il  raggiungimento  dei  piu'  alti  livelli
negli studi nonche' il conseguimento del  pieno  successo  formativo,
incrementando l'offerta di servizi  per  facilitare  l'accesso  e  la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15  milioni  per  l'anno  2014  per  l'attribuzione  di
contributi  e  benefici  a  favore  degli  studenti,  ((  anche   con
disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, )) delle scuole secondarie di primo e secondo grado  in
possesso dei requisiti di cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base di requisiti inerenti a: 
    (( a) (soppressa); )) 
    b) esigenza di servizi di (( trasporto e assistenza specialistica
anche con riferimento alle  peculiari  esigenze  degli  studenti  con
disabilita' di cui al comma 1 del  presente  articolo  ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  ))
non  soddisfatta  con  altri  benefici  erogati  da   amministrazioni
pubbliche; 
    c) condizioni economiche individuate sulla  base  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare (( entro venti giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione )) del presente  decreto,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra  le
regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di  cui  al
comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i  requisiti  per
l'accesso agli stessi,  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio  dei
risultati ottenuti. (( Nei successivi trenta giorni ciascuna  regione
provvede, con eventuale pubblicazione di  un  bando,  a  definire  la
natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare  fino  a
esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari. )) 
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni.
                      
Art. 2 
Diritto allo studio 

  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti degli importi previsti per  ciascun  anno,  sono  esclusi  dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni. 
  (( 2-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
secondo modalita' da definire con  successivo  decreto  ministeriale,
invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti
agli ultimi due anni di corso  delle  scuole  secondarie  di  secondo
grado, per via telematica, un opuscolo  informativo  sulle  borse  di
studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei
criteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi  web
di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio. 
  2-ter. Alla lettera c) del comma 1  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo  le  parole:  «delle  regioni»
sono inserite le seguenti: «, oltre al gettito di  cui  alla  lettera
b),». 
  2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale  delle  somme  di
cui al comma 1 al fondo integrativo statale  per  la  concessione  di
borse di studio, di cui all'articolo 18 del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68». ))
                               Art. 3 

Premi di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica 

  1.  Al  fine  di  sostenere  la  formazione  artistica  presso   le
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre
1999,   n.   508,   promuovendone    l'eccellenza,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
premi  a  favore  degli  studenti  iscritti,   nell'anno   accademico
2013-2014, presso le suddette Istituzioni. (( I bandi stabiliscono  i
settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca
di rilevanza nazionale  e  iniziative  nazionali  di  promozione  del
settore AFAM, )) l'importo dei (( singoli premi )) nei  limiti  delle
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione  delle
domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni
e per la valutazione dei candidati. 
  2. I soggetti di cui al (( comma 1 ))  sono  ammessi  al  beneficio
sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  per  i  residenti  in  Italia,  condizioni  economiche  dello
studente individuate  sulla  base  dell'Indicatore  della  situazione
economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, e successive modificazioni; 
    b)  per  i  non  residenti  in  Italia,   condizioni   economiche
comprovate mediante autocertificazione; 
    c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica
della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 
  3. (( I premi sono attribuiti )) fino a esaurimento delle risorse e
(( sono cumulabili con le borse di studio )) assegnate ai  sensi  del
decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68.  La  comunicazione  della
graduatoria  e  l'individuazione  dei  destinatari  dei  premi   sono
effettuate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca entro il  ((  31  marzo  2014  attraverso  il  sito  internet
istituzionale del medesimo Ministero. )) 
  4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro  3
milioni per l'anno 2014.
                               Art. 4 

                  Tutela della salute nelle scuole 

  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  e'
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni  ((
del sistema educativo di istruzione e di formazione». )) 
  (( 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema  educativo  di
istruzione  e  di  formazione  incaricato  dal  dirigente,  a   norma
dell'articolo 4, lettera  b),  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione
del  divieto  non   puo'   rifiutare   l'incarico.   Le   istituzioni
scolastiche,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  attivano  incontri
degli  studenti  con  esperti  delle  aziende  sanitarie  locali  del
territorio sull'educazione alla salute e  sui  rischi  derivanti  dal
fumo. )) 
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali
chiusi (( e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del
sistema educativo di istruzione  e  di  formazione,  ))  comprese  le
sezioni di scuole operanti presso le  comunita'  di  recupero  e  gli
istituti  penali  per  i  minorenni,  nonche'  presso  i  centri  per
l'impiego e i centri di formazione professionale. 
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette
elettroniche  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
  4. (( I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  previste
dal comma 3 sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere successivamente  riassegnati  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   I
proventi  medesimi  sono  destinati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario,  con  gli
altri Ministeri  interessati,  alle  singole  istituzioni  che  hanno
contestato le violazioni, per essere successivamente  utilizzati  per
la realizzazione di attivita'  formative  finalizzate  all'educazione
alla salute. )) 
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevole   dei   prodotti
ortofrutticoli (( locali, stagionali e  biologici  ))  nelle  scuole,
elabora appositi programmi di  educazione  alimentare,  ((  anche  in
collaborazione  con  associazioni  e   organizzazioni   di   acquisto
solidale, ))  anche  nell'ambito  di  iniziative  gia'  avviate.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  e  del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali sono definite le modalita' per  l'attuazione  del  presente
comma. (( All'attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  (( 5-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca adotta specifiche linee guida,  sentito  il  Ministero  della
salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e  grado,  la
somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti
un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi  trans,  oli
vegetali,  zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di  sodio,
nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di  zuccheri
semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di  teina,  caffeina,
taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti
per tutti coloro che sono affetti da celiachia. 
  5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,  nei  bandi
delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei  servizi  di
refezione  scolastica  e  di  fornitura  di   alimenti   e   prodotti
agroalimentari agli  asili  nido,  alle  scuole  dell'infanzia,  alle
scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e
alle altre strutture pubbliche che  abbiano  come  utenti  bambini  e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti  appaltanti
devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata  quota  di  prodotti
agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera  corta  e
biologica, nonche' l'attribuzione di un punteggio per le  offerte  di
servizi e forniture rispondenti al  modello  nutrizionale  denominato
«dieta  mediterranea»,  consistente  in   un'alimentazione   in   cui
prevalgano  i  prodotti  ricchi  di  fibre,  in  particolare  cereali
integrali e semintegrali, frutta fresca  e  secca,  verdure  crude  e
cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte
e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse  e  zuccheri
semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'  un'adeguata  quota  di
prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che  sono
affetti da celiachia. 
  5-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5,   il
Ministero della salute, d'intesa con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda le attivita'  da
svolgersi nelle istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  favorire  la
consapevolezza dei rischi  connessi  ai  disturbi  del  comportamento
alimentare,  elabora  programmi  di  educazione   alimentare,   anche
nell'ambito di iniziative gia' avviate. 
  5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  come
modificato, da ultimo,  dal  comma  1  del  presente  articolo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il secondo periodo del comma 10-bis e' soppresso; 
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «10-ter. La pubblicita'  di  marchi  di  liquidi  o  ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione
che riporti, in modo chiaramente visibile: 
  a) la dicitura: "presenza di nicotina"; 
  b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. 
  10-quater. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e
private e le  agenzie  pubblicitarie,  unitamente  ai  rappresentanti
della produzione, adottano un codice  di  autoregolamentazione  sulle
modalita' e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari  relativi  alle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. 
  10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina che: 
  a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori  e  nei
quindici minuti  precedenti  e  successivi  alla  trasmissione  degli
stessi; 
  b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che  non  siano
espressamente riconosciute dal Ministero della salute; 
  c) rappresenti minori di  anni  diciotto  intenti  all'utilizzo  di
sigarette elettroniche. 
  10-sexies. E' vietata la  pubblicita'  diretta  o  indiretta  delle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina  nei  luoghi
frequentati prevalentemente dai minori. 
  10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi  o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia
oraria dalle 16 alle 19. 
  10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di  liquidi
o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: 
  a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori; 
  b) nelle sale cinematografiche in  occasione  della  proiezione  di
film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori. 
  10-novies. La violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da
10-ter  a  10-octies  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a  euro  25.000.
La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 
  10-decies. La  sanzione  di  cui  al  comma  10-novies  si  applica
altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle
sale cinematografiche». ))
                               Art. 5 

                Potenziamento dell'offerta formativa 

  (( 01.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la
valutazione  dei  sistemi  di  istruzione  professionale,  tecnica  e
liceale,  come  previsto  dai  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.  89,  al
fine di garantirne  l'innovazione  permanente,  l'aggiornamento  agli
sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il  confronto  con
gli  indirizzi  culturali  emergenti,  nonche'   l'adeguamento   alle
esigenze espresse  dalle  universita',  dalle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  dagli  istituti  tecnici
superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio
e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale,  tecnica  e
liceale devono concludersi entro dodici  mesi  dal  loro  avvio  e  i
relativi  risultati  sono  considerati  nella   ridefinizione   degli
indirizzi,  dei  profili  e  dei  quadri  orari  di  cui  ai   citati
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n.  87,
n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento  dell'offerta  formativa
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il  tempestivo
adeguamento  dei  programmi,   a   decorrere   dall'anno   scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi  di  studio  previsti  ((  dai
regolamenti di cui ai decreti )) del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 87 e  n.  88,  relativi  al  riordino  degli  istituti
tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi  del
primo biennio, da un'ora di insegnamento di  «geografia  generale  ed
economica» laddove non sia gia' previsto l'insegnamento di geografia.
A tale fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro  ((  3,3  milioni  ))
nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Al fine di promuovere la formazione continua dei  docenti  della
scuola e la  consapevole  fruizione  del  patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento agli  studenti  delle  scuole,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  fermo  restando
quanto previsto nell'articolo 119 del (( codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, e ferma restando la possibilita' di concludere convenzioni con le
Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia,  bandisce
un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei
siti di interesse  archeologico,  storico  e  culturale  o  ((  nelle
istituzioni  culturali  e  scientifiche.  ))  Al   concorso   possono
partecipare le universita', (( le istituzioni di cui all'articolo  2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ))  e  le  istituzioni
scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo  l'assenso  dei
musei interessati, che  partecipano  alla  progettazione  mediante  i
rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti  da  parte
di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati.
Gli enti e le istituzioni che ricevono  finanziamenti  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  la  diffusione
della cultura  possono  cofinanziare  i  progetti.  Non  puo'  essere
finanziato piu' di un  progetto  per  ogni  museo.  I  criteri  e  le
modalita' di selezione, tali da assicurare  il  finanziamento  di  un
congruo numero di progetti  e  la  loro  adeguata  distribuzione  sul
territorio  nazionale,  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
(( Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. )) Il concorso
e' bandito entro il 31 dicembre 2013. I progetti sono realizzati  dai
docenti delle universita', delle (( istituzioni di  cui  all'articolo
2, comma 1, della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  ))  o  delle
istituzioni scolastiche, con  la  partecipazione  degli  studenti,  e
possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei  musei,
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
di aule o laboratori  multimediali,  l'elaborazione  di  libri  o  di
materiale  illustrativo  ((   audio-video   e   multimediale,   anche
pubblicati con licenze aperte che ne permettano la  diffusione  e  la
distribuzione  gratuita  senza  diritti  patrimoniali  di  autori   o
eventuali editori, )) relativi al museo. I progetti devono  includere
tutte le spese per la  loro  realizzazione  senza  determinare  oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi. 
  3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma
2, la spesa di euro 3 milioni. 
  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  dopo  il
comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  A  decorrere  dall'anno
scolastico  2013/2014  parte  del  Fondo  di  cui  al  comma   1   e'
espressamente destinata  al  finanziamento  di  progetti  volti  alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le  istituzioni  scolastiche
statali,  di  laboratori   scientifico-tecnologici   che   utilizzano
materiali innovativi, necessari  a  connotare  l'attivita'  didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  individua  con
proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i  quali
e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la  parte
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.». 
  ((  4-bis.  L'amministrazione  scolastica   puo'   promuovere,   in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe
a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata  di  tre
mesi, prorogabili  a  otto,  che  prevedono  attivita'  di  carattere
straordinario,  anche  ai  fini  del  contrasto   della   dispersione
scolastica, da realizzare con  personale  docente  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle  graduatorie  provinciali  e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della  mancata  disponibilita'
del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale
fine sono stipulate  specifiche  convenzioni  tra  le  regioni  e  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
partecipazione delle regioni ai progetti di  cui  al  presente  comma
avviene  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   in   base   alla
legislazione  vigente.  Al  suddetto  personale  e'  riconosciuta  la
valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
negli elenchi provinciali  ad  esaurimento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile  2001  nonche'
nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione
del  servizio,  ai  fini  dell'attribuzione  del   punteggio,   nelle
graduatorie  di  istituto   previste   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio
2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui  al
presente comma  si  applica  anche  ai  progetti  promossi  nell'anno
scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4-ter. Ai  fini  dell'implementazione  del  sistema  di  alternanza
scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di  didattica
in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentito
il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  e'  adottato  un
regolamento, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  concernente  la
definizione dei diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  dell'ultimo
biennio della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  impegnati  nei
percorsi di formazione di cui all'articolo 4  della  legge  28  marzo
2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77. Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di  applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, agli  studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro  ovvero
impegnati in attivita' di stage,  di  tirocinio  e  di  didattica  in
laboratorio, senza pregiudizio per la tutela  della  salute  e  della
sicurezza degli stessi nei luoghi di  lavoro  e  nei  laboratori.  Il
regolamento  provvede  altresi'  all'individuazione  analitica  delle
disposizioni legislative con esso incompatibili,  che  sono  abrogate
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 
  4-quater. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19
febbraio 2004, n. 59, dopo le  parole:  «formazione  integrale  delle
bambine  e  dei  bambini»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   anche
promuovendo il plurilinguismo  attraverso  l'acquisizione  dei  primi
elementi della lingua inglese,». ))
                               Art. 6 

             Contenimento del costo dei libri scolastici 
                e dei materiali didattici integrativi 

  1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici  da  parte  degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275,» )) e la parola: «sono» e' sostituita  dalle  seguenti:
«possono essere»; 
    (( b) all'articolo 15 del )) decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133: 
  (( 01) al comma 1, le parole: «fatta salva  l'autonomia  didattica»
sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica  e
la liberta' di scelta dei docenti»; )) 
      1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'eventuale adozione» (( e dopo le parole:  «dei  libri
di testo»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  nell'indicazione  degli
strumenti  alternativi  prescelti,   in   coerenza   con   il   piano
dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il  limite
di spesa,»; )) 
      2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
testi consigliati possono essere indicati dal  collegio  dei  docenti
solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»; 
      (( 3) (soppresso); )) 
  (( 3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al medesimo fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
fruibilita', a costi  contenuti,  di  testi,  documenti  e  strumenti
didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro  famiglie,
nel  termine  di  un  triennio,  a  decorrere  dall'anno   scolastico
2014-2015,  anche  per  consentire  ai  protagonisti   del   processo
educativo di  interagire  efficacemente  con  le  moderne  tecnologie
digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open
source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita'  di  studio  con
processo di costruzione dei saperi, gli istituti  scolastici  possono
elaborare il materiale didattico digitale per  specifiche  discipline
da utilizzare come libri  di  testo  e  strumenti  didattici  per  la
disciplina  di  riferimento;  l'elaborazione  di  ogni  prodotto   e'
affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche  avvalendosi
di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico
e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie  classi
in  orario  curriculare  nel  corso  dell'anno  scolastico.   L'opera
didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la
distribuzione gratuite  e  successivamente  inviata,  entro  la  fine
dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole  statali,  anche
adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti  prodotte  da  reti
nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del
Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  "Editoria  Digitale
Scolastica". 
  2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e  finanziarie  a  tal  fine  stanziate  a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2-quater. Lo Stato promuove lo  sviluppo  della  cultura  digitale,
definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi  digitali  e
favorisce l'alfabetizzazione  informatica  anche  tramite  una  nuova
generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte
che prevedano la possibilita' di azioni  collaborative  tra  docenti,
studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche,
quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento
economico, culturale e  civile  come  previsto  dall'articolo  8  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82». 
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo,
si applicano a tutte  le  istituzioni  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. )) 
  2.  Al  fine  di  contenere  la  spesa  per  l'acquisto  dei  libri
scolastici e  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  statali  di
dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte  degli  studenti,
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche  la  somma
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed  euro  5,3  milioni
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri  di
testo, ((  anche  usati,  di  contenuti  digitali  integrativi  ))  e
dispositivi  per  la  lettura  di  materiali  didattici  digitali  da
concedere in comodato d'uso, (( nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e  dell'editore  connessi  all'utilizzo  indicato,  ))  a
studenti delle  scuole  secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,
individuati sulla base  dell'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, sono  assegnate  le  risorse,  sulla  base  del
numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione  dei
libri agli stessi. 
  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da
parte dei  singoli  studenti  di  libri  nelle  edizioni  precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali (( e alle linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento  negli  istituti  tecnici  e  negli
istituti professionali. ))
                               Art. 7 

  Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica 

  1. Al  fine  di  evitare  i  fenomeni  di  dispersione  scolastica,
particolarmente  nelle   aree   a   maggior   rischio   di   evasione
dell'obbligo,  nell'anno  scolastico  2013-2014  e'  avviato  in  via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla  tra
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario  scolastico  per
gruppi di studenti, (( per le scuole di ogni ordine e grado. )) 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, (( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, e  tenuto  conto  di  quanto  disposto  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro in materia  ))  vengono  indicati  gli
obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, ((  le
linee guida in  materia  di  metodi  didattici,  ))  che  contemplano
soluzioni  innovative  e  percorsi   specifici   per   gli   studenti
maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, (( anche con
percorsi  finalizzati  all'integrazione  scolastica  degli   studenti
stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo
e all'italiano come lingua 2, )) nonche' i criteri di selezione delle
scuole in cui realizzare il Programma di  cui  al  comma  1.  Con  il
medesimo decreto sono definite altresi' le modalita' di  assegnazione
delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi  ((
della collaborazione degli enti locali e delle  figure  professionali
ad essi collegate,  delle  cooperative  di  educatori  professionali,
nonche' )) di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro,
(( incluse le  associazioni  iscritte  al  Forum  delle  associazioni
studentesche maggiormente rappresentative, )) tra  le  cui  finalita'
statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile  e
il  recupero  da  situazioni  di  disagio,  all'uopo  abilitate   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le modalita' di monitoraggio  sull'attuazione  e  sui  risultati  del
Programma. 
  (( 3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo
e per le finalita' )) di cui all'articolo 1, comma 627,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni
per  l'anno  2013  e  di  euro  11,4  milioni  per  l'anno  2014,  ((
destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di  cui  al
comma 1, sia a compenso delle prestazioni  aggiuntive  del  personale
docente coinvolto, )) oltre  alle  risorse  previste  nell'ambito  di
finanziamenti di programmi europei  e  internazionali  per  finalita'
coerenti. 
  ((  3-bis.  Al  fine  di  prevenire  i  fenomeni   di   dispersione
scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse  gia'  stanziate  a
legislazione vigente, alla  promozione  della  pratica  sportiva  nel
tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale,  coesione  e
sviluppo  culturale  ed  economico,   e   all'eventuale   inserimento
dell'attivita'   motoria    nel    piano    dell'offerta    formativa
extracurriculare. ))
                               Art. 8 

              Percorsi di orientamento per gli studenti 

  1. Al fine di facilitare una scelta  consapevole  del  percorso  di
studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi
occupazionali per gli studenti  iscritti  ((  all'ultimo  anno  delle
scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle  scuole
secondarie di secondo grado, )) anche allo  scopo  di  realizzare  le
azioni previste (( dal programma europeo Garanzia per i  giovani,  di
cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio,  del  22  aprile
2013, )) a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013-2014,  al  decreto
legislativo 14 gennaio  2008,  n.  21,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  (( a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le attivita' inerenti  ai  percorsi  di  orientamento,  che
eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con  il  Fondo
delle  istituzioni  scolastiche  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di contrattazione integrativa»; )) 
    b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: (( «tra  cui
le associazioni iscritte al  Forum  delle  associazioni  studentesche
maggiormente  rappresentative,  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura e )) agenzie per il  lavoro  che  intendano
fornire  il  loro  apporto  ai  fini   predetti   nell'ambito   degli
stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili  e  nel  rispetto
dei principi di pluralismo, concorrenza (( e trasparenza, ovvero  con
proprie  risorse  tecniche,  umane,   finanziarie,   attrezzature   e
laboratori»; )) 
    c) all'articolo 3, comma 2, le parole:  «nell'ultimo  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi  due  anni»  ((  e  dopo  le
parole: «secondo grado» sono inserite  le  seguenti:  «e  nell'ultimo
anno di corso della scuola secondaria di primo grado»; 
  c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In presenza di  alunni  con  disabilita'  certificata  sono
previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti  a
offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la  scelta  del
percorso formativo. Tali  percorsi  di  orientamento  si  inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria  di
primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola  secondaria
di secondo grado»; )) 
    d) all'articolo 3, dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa  e  sul  sito  istituzionale
delle istituzioni  scolastiche  vengono  indicate  le  iniziative  di
orientamento poste in essere.». 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, (( come modificato dal presente articolo,  ))
e' autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro
5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per  le  spese
di  ((  organizzazione,  programmazione  e  realizzazione  ))   delle
attivita', oltre alle risorse agli stessi fini  previste  nell'ambito
di  finanziamenti  di  programmi  regionali,  nazionali,  europei   e
internazionali,  le  quali  possono  essere  utilizzate   anche   per
iniziative di orientamento per gli studenti delle  scuole  secondarie
di  primo  grado.  Le  risorse  sono  assegnate   direttamente   alle
istituzioni  scolastiche,  ((sulla  base  del  numero  totale   degli
studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le  scuole  secondarie
di primo grado e  agli  ultimi  due  anni  di  corso  per  le  scuole
secondarie di secondo grado. ))
                             Art. 8-bis 

                Istruzione e formazione per il lavoro 

  (( 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente
decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare  entro  il  31  gennaio
2014, comprendono anche misure per: 
  a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro,  anche
attraverso giornate di formazione in  azienda,  agli  studenti  della
scuola  secondaria  superiore,  con  particolare   riferimento   agli
istituti   tecnici   e   professionali,    organizzati    dai    poli
tecnico-professionali di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, come modificato  dall'articolo  14  del  presente
decreto; 
  b) sostenere la diffusione dell'apprendistato  di  alta  formazione
nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso
misure di incentivazione finanziaria  previste  dalla  programmazione
regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli  ITS
nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e di  quelli  destinati  al  sostegno  all'apprendistato  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
e' avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda per gli studenti degli ultimi  due  anni  delle
scuole secondarie di secondo grado  per  il  triennio  2014-2016.  Il
programma contempla la stipulazione di  contratti  di  apprendistato,
con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori
oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Il  decreto  definisce  la
tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i  loro
requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere  concluse
tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti
coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica  curriculare  e  i
criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. ))
                               Art. 9 

                  Durata del permesso di soggiorno 
         per la frequenza a corsi di studio o per formazione 

  1. All'articolo 5, comma 3, (( del testo unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto )) legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale,  di  un
corso di  studio  ((  di  istituzioni  scolastiche,  universitarie  e
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  ))  o  per
formazione debitamente certificata, fatta salva la  verifica  annuale
di profitto (( secondo le previsioni del regolamento  di  attuazione.
Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il
termine del percorso  formativo  compiuto,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 22, comma 11-bis;». )) 
  2. Entro sei mesi (( dalla data di entrata )) in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento  del
(( regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  del
testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica  a  decorrere  dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore  delle  predette
norme regolamentari di adeguamento. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

                               Art. 10 

Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e  per  l'edilizia   residenziale
                 universitaria e detrazioni fiscali 

  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
(( miglioramento, )) messa in sicurezza, (( adeguamento  antisismico,
)) efficientamento energetico  di  immobili  di  proprieta'  pubblica
adibiti all'istruzione (( scolastica e di immobili adibiti ad alloggi
e residenze per  studenti  universitari,  di  proprieta'  degli  enti
locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e
la realizzazione di palestre nelle scuole o di  interventi  volti  al
miglioramento  delle  palestre  scolastiche  esistenti,  ))  per   la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possono
essere autorizzate dal (( Ministero dell'economia e delle finanze, ))
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, (( dell'universita'  ))  e
della  ricerca  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, (( sulla  base  di
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, ))  con  oneri
di ammortamento a (( totale ))  carico  dello  Stato,  con  la  Banca
europea per gli investimenti, (( con la  Banca  ))  di  Sviluppo  del
Consiglio d'Europa, (( con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa,
))  e  con  i  soggetti  autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'
bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
(( Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono  pagate  agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato. )) A  tal  fine  sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40  milioni  annui  per  la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno  2015.  Le
modalita' di attuazione della presente disposizione  e  del  comma  2
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro dell'istruzione, (( dell'universita' )) e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
(( da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  e  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  in  conformita'   ai   contenuti   dell'intesa,
sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto  2013,  tra
il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. )) 
  (( 1-bis. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  predispongono  congiuntamente  una
relazione da trasmettere  annualmente  alle  Camere  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai  sensi
del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18,  commi  da  8  a
8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato  dal
presente   articolo,   dell'articolo   11,   comma   4-sexies,    del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche'  con  riferimento  agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio
dello   Stato   ai   sensi   della   normativa   vigente.   Ai   fini
dell'elaborazione della predetta relazione  sono  altresi'  richiesti
elementi   informativi    alle    amministrazioni    territorialmente
competenti. 
  1-ter.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, nella definizione del decreto attuativo  di  cui  al  quarto
periodo del comma 1, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tiene  conto  dei  piani  di  edilizia  scolastica  presentati  dalle
regioni. )) 
  2. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle  Regioni,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni  per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 
  3. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  alle  istituzioni
scolastiche,  alle  istituzioni   dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando  quanto  gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera (( i-octies),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto )) del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ((  in  materia  di
detrazione per oneri, )) alla medesima lettera (( i-octies) )),  dopo
le parole: «successive modificazioni, » sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' a favore delle istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica e delle universita'», e dopo le parole «edilizia
scolastica»  sono  inserite  le  seguenti:  «e   universitaria».   Le
disposizioni del presente comma si applicano a partire  dall'anno  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  (( 3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma
329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Capo  del
Dipartimento   della   protezione   civile,   sentito   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definiti  le
modalita'  di  individuazione  delle  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'». 
    3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,»  sono  inserite  le
seguenti: «per gli interventi finanziati con le  risorse  di  cui  ai
commi 8 e 8-sexies, nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al
presente periodo,». ))
                             Art. 10-bis 

Disposizioni in materia di prevenzione degli  incendi  negli  edifici
                             scolastici 

  (( 1.  Le  vigenti  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia  scolastica  sono
attuate  entro  il  31  dicembre  2015.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  tenendo
conto della normativa sulla costituzione delle  classi  di  cui  agli
articoli 9, 10, 11 e  12  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,  sono  definite  e
articolate,  con  scadenze   differenziate,   le   prescrizioni   per
l'attuazione. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))
                             Art. 10-ter 

                  Interventi di edilizia scolastica 

  (( 1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati  alla  messa
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali,  degli  edifici
scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010,  pubblicata
nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n.  215  del
14 settembre 2010, e n. 6  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14  aprile  2012,  in  deroga  a  quanto
disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30  giugno
2014. ))
                               Art. 11 

                        Wireless nelle scuole 

  1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno  2013  e  di
euro 10  milioni  nell'anno  2014  per  assicurare  alle  istituzioni
scolastiche statali secondarie, prioritariamente (( a  quelle  ))  di
secondo grado, la realizzazione e la  fruizione  della  connettivita'
wireless per l'accesso degli  studenti  a  materiali  didattici  e  a
contenuti  digitali.  Le  risorse  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.
                               Art. 12 

            Dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

  1.  Al  fine  di  consentire   l'ottimale   dimensionamento   delle
istituzioni  scolastiche  e   la   programmazione   degli   organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5 la parola  «Alle»  e'  sostituita  da  «Negli  anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»; 
    b) al comma 5-bis le parole  «A  decorrere  dall'anno  scolastico
2012-2013»  sono  sostituite  dalle  parole  «Negli  anni  scolastici
2012-2013 e 2013-2014»; 
  (( c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i  criteri  per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche'  per  la
sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con  decreto,  avente
natura   non    regolamentare,    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e della finanze, previo accordo in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  fermi  restando   gli
obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Le regioni provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine
dell'anno scolastico nel corso del quale  e'  adottato  l'accordo  si
applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis». 
  1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena  i  criteri
di cui al comma 5-ter dell'articolo 19  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma  1  del  presente
articolo, nonche' ogni azione di dimensionamento sono adottati previo
parere  vincolante  della  Commissione   scolastica   regionale   per
l'istruzione in lingua slovena, di  cui  all'articolo  13,  comma  3,
della legge 23 febbraio 2001, n. 38. )) 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  (( 3. (soppresso). ))
                               Art. 13 

             Integrazione delle anagrafi degli studenti 

  1. Al fine di  realizzare  la  piena  e  immediata  operativita'  e
l'integrazione  delle  anagrafi  di  cui  all'art.  3   del   decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico  2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti  e  l'anagrafe  nazionale  degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale  delle  anagrafi  degli
studenti (( del sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione.
))br/> 
  2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 ((
del presente articolo )) e di  accesso  alle  stesse  sono  definite,
prevedendo   la   funzione    di    coordinamento    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 3  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per  la  protezione
dei dati personali. 
  (( 2-bis. In ottemperanza  all'articolo  10  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati  base
delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi  di
loro competenza nel rispetto della  normativa  sulla  protezione  dei
dati personali. 
  2-ter.  Al   fine   di   consentire   il   costante   miglioramento
dell'integrazione   scolastica   degli   alunni   disabili   mediante
l'assegnazione del personale  docente  di  sostegno,  le  istituzioni
scolastiche  trasmettono  per  via   telematica   alla   banca   dati
dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di  cui
al comma 5 dell'articolo 12 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
prive di  elementi  identificativi  degli  alunni.  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definiti, previo parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la  possibilita'
di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e  la
sicurezza  dei  medesimi,   assicurando   nell'ambito   dell'Anagrafe
nazionale degli studenti la separazione tra la partizione  contenente
le diagnosi funzionali e gli altri dati. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
                               Art. 14 

                     Istituti tecnici superiori 

  1. All'articolo 52,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione»
fino alla fine del periodo. 
  (( 1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La mancata o parziale  attivazione  dei  percorsi  previsti
dalla   programmazione   triennale   comporta   la   revoca   e    la
redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo
1, comma 875, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio  e  la
valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente
articolo». 
  1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta  degli
studenti durante la formazione post-secondaria, le  universita',  con
esclusione di quelle telematiche, possono stipulare  convenzioni  con
singole imprese o con  gruppi  di  imprese  per  realizzare  progetti
formativi congiunti i quali prevedano che  lo  studente,  nell'ambito
del proprio curriculum  di  studi,  svolga  un  adeguato  periodo  di
formazione  presso  le  aziende  sulla  base  di  un   contratto   di
apprendistato.  All'attuazione  del  presente  comma  le  universita'
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi
di studio interessati, le procedure di individuazione degli  studenti
in apprendistato  e  dei  tutori,  le  modalita'  di  verifica  delle
conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il  numero
dei crediti formativi riconoscibili  a  ciascuno  studente  entro  il
massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2,
comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
                               Art. 15 

                        Personale scolastico 

  1.  Per  garantire   continuita'   nell'erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo e conferire il  maggior  grado  possibile  di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto  degli  obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle  risorse
rese disponibili per effetto della predetta  sessione  negoziale,  e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo  2,  comma
414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ((  come  modificato  dal
presente  articolo.  ))  Il  piano  e'  annualmente  verificato   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere  necessarie,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni  di
cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, )) della legge  27  dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno  agli  alunni  con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' ((  inserito  ))  il  seguente:  «La
predetta  percentuale  e'  rideterminata,   negli   anni   scolastici
2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al  ((  75  per
cento e al 90 per cento )) ed e' pari  al  ((  100  per  cento  ))  a
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016». 
  (( 2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma
2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare
una  situazione  di  organico  di  diritto  dei  posti  di   sostegno
percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti  risultanti
dall'applicazione del  primo  periodo  non  puo'  comunque  risultare
complessivamente superiore a  quello  derivante  dall'attuazione  del
comma 2. )) 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((  come  modificato
dal presente articolo, )) ferma restando la procedura  autorizzatoria
di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, ))della legge 27 dicembre
1997, n. 449. 
  (( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2  e  3,  le  aree
scientifica  (AD01),   umanistica   (AD02),   tecnica   professionale
artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13,  comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del  Ministro
della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al
citato comma 5 dell'articolo 13 della  legge  n.  104  del  1992,  le
parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale    e    del    conseguente    piano     educativo
individualizzato»  sono  soppresse.  Le  suddette  aree  disciplinari
continuano  ad  essere  utilizzate  per   le   graduatorie   di   cui
all'articolo 401 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  e  per  i  docenti
inseriti negli elenchi  tratti  dalle  graduatorie  di  merito  delle
procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie  di  istituto,
ad esclusione della  prima  fascia  da  effettuare  in  relazione  al
triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  e  successive  modificazioni,  le
aree di cui al comma 3-bis del presente  articolo,  per  le  predette
graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di
istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a  meno  che
non siano  esauriti  all'atto  dell'aggiornamento  da  effettuare  in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017,  sono  unificati  all'atto
dell'aggiornamento per il  successivo  triennio  2017/2018-2019/2020.
Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono  collocati
in un unico  elenco  e  graduati  secondo  i  rispettivi  punteggi  e
rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. )) 
  4. A decorrere dal 1º  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
      1) il comma 13 e' abrogato; 
      2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14»
sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»; 
      3) al secondo periodo del comma 15,  le  parole  «dai  predetti
commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  predetto  comma
14»; 
    b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 e' abrogato. 
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le
commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri  per
la   finanza   pubblica,   da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  designato  dal
competente ufficio scolastico regionale. 
  6. (( Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente
al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo  alla  propria  funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche
in corso d'anno scolastico, la  procedura  di  cui  all'articolo  19,
commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   con
conseguente assunzione, su  istanza  di  parte  da  presentare  entro
trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica  di
assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza  o
in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti  disponibili,
applicazione obbligatoria  della  mobilita'  intercompartimentale  in
ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente,  con  mantenimento  del  maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Nelle  more
dell'applicazione della  mobilita'  intercompartimentale  e  comunque
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale  personale
puo' essere utilizzato per le iniziative di cui  all'articolo  7  del
presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione  della
dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e  di  supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. )) 
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del presente ((  decreto  ))  e'  gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto  a  nuova
visita da  parte  delle  commissioni  mediche  competenti,  integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove  la  dichiarazione  di
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6.  In
tal caso i 30 giorni di cui  al  comma  6  decorrono  dalla  data  di
conferma della  inidoneita'.  Il  suddetto  personale  puo'  comunque
chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione  del
comma 6. 
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  anche  nell'anno  scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su  altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o  in  possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero  nella
relativa provincia, (( o di permanere  negli  organici  degli  uffici
tecnici previsti dai regolamenti di cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se gia' utilizzato  in
tali  ambiti  e  in  possesso  del   relativo   titolo   di   studio,
subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e' soppresso. )) 
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle
disposizioni del presente articolo ai fini della  determinazione  del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64. 
  (( 10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  «I  docenti
destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il
trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra
provincia dopo tre anni di  effettivo  servizio  nella  provincia  di
titolarita'». 
  10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo
o alla modifica dei componenti del comitato di cui  all'articolo  64,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono  adottati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
))
                               Art. 16 

                 Formazione del personale scolastico 

  (( 1. Al fine di migliorare  il  rendimento  della  didattica,  con
particolare riferimento alle zone  in  cui  e'  maggiore  il  rischio
socio-educativo,  e  potenziare  le   capacita'   organizzative   del
personale scolastico, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro
10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di  finanziamenti
di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione  e
aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo: 
  a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di  ciascun
alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche
attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e
per  migliorare  gli  esiti  nelle   valutazioni   nazionali   svolte
dall'Istituto nazionale  di  valutazione  del  sistema  educativo  di
istruzione  e  formazione  (INVALSI)  e   degli   apprendimenti,   in
particolare nelle  scuole  in  cui  tali  esiti  presentano  maggiori
criticita'; 
  b) all'aumento  delle  competenze  per  potenziare  i  processi  di
integrazione a favore di alunni con disabilita' e  bisogni  educativi
speciali; 
  c) al potenziamento delle competenze nelle  aree  ad  alto  rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in
particolare le competenze relative all'integrazione scolastica,  alla
didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano  come  lingua
2; 
  d)   all'aumento   delle   competenze    relative    all'educazione
all'affettivita',  al  rispetto  delle  diversita'   e   delle   pari
opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi  di  genere,
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119; 
  e) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione  dei
sistemi scolastici; 
  f)  all'aumento  delle  competenze  relativamente  ai  processi  di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica; 
  g)  all'aumento  delle  competenze  per  favorire  i  percorsi   di
alternanza scuola-lavoro,  anche  attraverso  periodi  di  formazione
presso enti pubblici e imprese. )) 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita'  formative  di  cui  al  comma  1,  anche  attraverso
convenzioni  con  le  universita'  statali  e  non  statali   e   con
associazioni  professionali  di  docenti  accreditate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  che  possiedano
specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel
rispetto dei principi di concorrenza e  trasparenza.  ((  Il  decreto
disciplina altresi' lo svolgimento delle iniziative di formazione  di
cui al comma 1, lettera g), all'interno del  contesto  aziendale,  al
fine di promuovere lo sviluppo professionale  specifico  dei  docenti
coinvolti,     attraverso     l'apprendimento     degli     strumenti
tecnico-laboratoriali piu' avanzati. )) 
  3. Al fine di promuovere  la  formazione  culturale  del  personale
docente della scuola (( di ruolo e con contratto a  termine,  ))  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  per
l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai  siti
di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in
via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti  del  Fondo  di  cui  al
periodo successivo. A tal fine e' istituito nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali  un  Fondo  per  il
recupero delle minori entrate per l'ingresso  gratuito  al  personale
docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni
per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui  al
precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al  primo  periodo
sono definite le modalita' di monitoraggio degli accessi  gratuiti  e
dei conseguenti oneri,  al  fine  di  eventuali  interventi  per  gli
esercizi successivi.
                               Art. 17 

                        Dirigenti scolastici 

  1. Al  fine  di  garantire  continuita'  e  uniformita'  a  livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 29. - (Reclutamento dei  dirigenti  scolastici).  -  1.  Il
reclutamento  dei   dirigenti   scolastici   si   realizza   mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunicato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  alla
Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentito   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati  in
numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale  massima
del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso del  relativo  diploma  di  laurea  ((
magistrale  ovvero  di  laurea  conseguita  in  base  al   previgente
ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva  nel  ruolo
di appartenenza )) di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di
un contributo, da parte dei candidati, per le spese  della  procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prova  preselettiva  e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano (( l'eventuale preselezione, )) e una  prova  orale,  a  cui
segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si  svolge  presso
la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni  e  orari  e  con
metodi didattici compatibili con (( l'attivita' didattica svolta  dai
)) partecipanti, con  eventuale  riduzione  ((  del  loro  carico  ))
didattico.  Le  spese  di  viaggio  e  alloggio  sono  a  carico  dei
partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono  definite  le   modalita'   di   svolgimento   delle   procedure
concorsuali, la durata del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei
candidati ammessi al corso.». 
  (( 1-bis.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  del  concorso  a
dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  56
del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386  posti  complessivi,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di  tali
graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e  degli
idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima  dell'indizione  del
nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo  sostituito  dal  comma  1  del
presente articolo. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni. 
  1-ter. Contestualmente  al  concorso  nazionale  viene  bandito  il
corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della  regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia. Esso  viene  bandito  dall'ufficio  scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di
almeno un modulo in  lingua  slovena  e  deve  essere  integrato  con
contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in  lingua
slovena e bilingue.  Nella  relativa  commissione  giudicatrice  deve
essere presente almeno un membro con piena  conoscenza  della  lingua
slovena. La prova selettiva e' prevista solo in presenza di  un  alto
numero di candidati e comprende almeno una prova  scritta  in  lingua
slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui
segue la valutazione  dei  titoli.  Dal  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
  2. Il  decreto  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi (( dalla data di  entrata  ))
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei  dirigenti  scolastici  sono  trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite  di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
  (( 4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici  gia'  banditi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n.  296
del 2006 e del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal  comma
8 del presente articolo. )) 
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri  di  cui  all'articolo
459, commi 2 e 3, (( del testo unico di cui al decreto legislativo ))
16 aprile 1994, n. 297,(( a decorrere )) dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico  2013/2014,
nelle regioni nelle quali uno  dei  concorsi  a  posti  di  dirigente
scolastico  banditi  rispettivamente  con  decreto  direttoriale   22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale,   4a   serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto  direttoriale  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie  speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011, non si e' ancora concluso con la definitiva
approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a  quello
dei posti banditi con (( i suddetti decreti direttoriali, ))  vacanti
e disponibili, con  priorita'  per  le  istituzioni  scolastiche  con
maggior  numero  di  studenti  e  per  quelle  situate   nelle   aree
caratterizzate da specificita' linguistiche,  i  docenti  di  cui  al
comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria  attivita'
d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate
a dirigenti scolastici con incarico  a  tempo  indeterminato  o  alla
conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art.  1-sexies  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31  marzo  2005,  n.  43,  ma  conferite  in  reggenza  a
dirigenti  aventi  incarico  presso  altra   istituzione   scolastica
autonoma,    possono    ottenere     l'autorizzazione     all'esonero
dall'insegnamento, (( anche in deroga a quanto previsto )) dai  commi
2 e 3 dell'articolo 459 suddetto. 
  (( 5-bis. In attesa di un nuovo  corso-concorso  di  cui  al  comma
1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche  alle
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena  o
bilingue  sloveno-italiano   sprovviste   di   dirigente   scolastico
titolare. )) 
  6. Gli incarichi  di  reggenza  ai  dirigenti  scolastici  titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti  nelle  scuole  individuate  al  comma  5,   cessano   alla
conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale  per
il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  indetta   con   decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale,
4ª serie speciale, n.94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con
decreto  direttoriale  13  luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate,  ovvero  alla  assegnazione,  alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico  a
tempo indeterminato. 
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata  e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma  6.  Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta'  assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti  scolastici.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto,  ad  apportare  le
necessarie variazioni di bilancio. 
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali  ((  di
cui al decreto del Direttore generale del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 13  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  ))
per  il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici   in   seguito   ad
annullamento giurisdizionale, al fine  di  assicurare  la  tempestiva
conclusione delle operazioni, qualora il numero dei  concorrenti  sia
superiore alle 300 unita', la composizione della commissione ((  puo'
essere integrata, )) per ogni gruppo di 300  o  frazione  di  300  ((
candidati, )) con altri componenti in numero sufficiente a costituire
sottocommissioni, a ciascuna delle quali e'  preposto  un  presidente
aggiunto ed e' assegnato un segretario aggiunto. Il presidente  della
commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni.  Anche  nel
caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna  delle  sottocommissioni
non puo' comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a
cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro  100.000  nell'anno
2013 e di euro 400.000 (( nell'anno 2014. )) 
  ((  8-bis.  All'articolo  10,  comma  1,  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole:  «il
processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono
aggiunte le seguenti: «, e il processo  in  materia  di  integrazione
scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per  la  garanzia
del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». ))
                               Art. 18 

      Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione 

  1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma ((  4-undevicies,
))  lettera  c),  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e'
autorizzato  ad  assumere,  ((  a  decorrere  dall'anno  2014,  ))  i
vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti ((  di
dirigente tecnico, di cui  al  decreto  del  Direttore  generale  del
Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale )) del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4ª Serie  speciale
«Concorsi ed esami», in aggiunta alle facolta'  assunzionali  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, (( n. 244, e
successive modificazioni. )) Al relativo  onere,  pari  ad  euro  8,1
milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 2. 
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,  n.  425,
le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite
da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  ((
come  integrata  dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto-legge   7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, )) e' ridotta di euro 8,1 milioni  a  decorrere
dall'anno 2014.
                               Art. 19 

           Alta formazione artistica, musicale e coreutica 

  (( 01. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e'  emanato  il
regolamento previsto dall'articolo 2,  comma  7,  lettera  e),  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine  di  consentire  le  relative
procedure  di  assunzione  in  tempi  utili  per  l'avvio   dell'anno
accademico 2015/2016. )) 
  1. Al fine di (( consentire il regolare svolgimento delle attivita'
per  l'anno  accademico  2013-2014,  ))  fermi  restando  il   limite
percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, (( del testo  unico  di
cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso  in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,  comma  6,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime  autorizzatorio  di
cui all'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le
graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie  nazionali  a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
  (( 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a
tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, che abbia superato  un  concorso  selettivo  ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e  abbia  maturato
almeno  tre  anni  accademici  di  insegnamento  presso  le  suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e'
inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo  2,
comma 7, lettera e),  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  in
apposite  graduatorie  nazionali  utili  per   l'attribuzione   degli
incarichi di insegnamento  a  tempo  determinato  in  subordine  alle
graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei  limiti  dei
posti vacanti disponibili. L'inserimento e'  disposto  con  modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  3. (soppresso). 
  3-bis. Il personale che abbia superato  un  concorso  pubblico  per
l'accesso all'area «Elevata professionalita'» o all'area terza di cui
all'allegato A al contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  4
agosto 2010, puo' essere assunto con contratto a tempo  indeterminato
al maturare  di  tre  anni  di  servizio,  nel  rispetto  del  regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449,   e   successive
modificazioni. )) 
  4. Nelle more di un processo di  razionalizzazione  degli  Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine
di rimediare alle gravi  difficolta'  finanziarie  degli  stessi,  e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la  spesa  di  5  milioni  di
euro. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori,  si  provvede  a
ripartire le risorse di cui  al  comma  4,  sulla  base  di  criteri,
definiti con lo stesso decreto, ((  che  devono  tenere  conto  anche
della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e  delle  unita'
di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro  del  comparto  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica. 
  5-bis. Al fine di  rimediare  alle  gravi  difficolta'  finanziarie
delle accademie non statali di belle  arti  che  sono  finanziate  in
misura prevalente  dagli  enti  locali,  e'  autorizzata  per  l'anno
finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. 
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca si provvede a ripartire le  risorse  di  cui  al  comma
5-bis, sulla base di criteri, definiti con  lo  stesso  decreto,  che
tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio
e delle unita' di  personale  assunte  secondo  le  disposizioni  del
contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. ))

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

                               Art. 20 

               Corsi di laurea ad accesso programmato 

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.  21  e'
abrogato.  L'articolo  4  del  citato  decreto  legislativo  non   e'
applicato alle procedure relative agli esami di ammissione  ai  corsi
universitari gia' indette e non ancora concluse alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  (( 1-bis. I  partecipanti  agli  esami  di  ammissione  per  l'anno
accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina  e  chirurgia,
odontoiatria, medicina veterinaria nonche' a quelli finalizzati  alla
formazione di architetto, che avrebbero avuto  diritto  al  punteggio
relativo  alla  valutazione  del   percorso   scolastico   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 3,  lettera  b),  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  12  giugno  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che,
in assenza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi  in  quanto
sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero  massimo  di
posti  disponibili  fissato  dai  relativi  decreti  ministeriali  di
programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a
iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto
e  l'ordine  di   preferenza   delle   sedi   indicate   al   momento
dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede  alla  quale  avrebbero
potuto iscriversi in base alla graduatoria  di  diritto  che  sarebbe
conseguita all'applicazione  del  suddetto  decreto,  in  assenza  di
rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono
altresi'  scegliere  di   iscriversi   in   sovrannumero,   nell'anno
accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso  di  studi
prescelto, secondo  le  previsioni  del  periodo  precedente.  Ove  i
suddetti  partecipanti  scelgano  di   iscriversi   in   sovrannumero
nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo  o  al  secondo
anno di corso e' effettuata con il  riconoscimento,  da  parte  degli
atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014  in
insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 
  1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si  sono  iscritti
ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede  diversa  da  quella  alla
quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi  ai  sensi  del  medesimo
comma  1-bis  possono  trasferirsi  nella  suddetta  sede   nell'anno
accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte  degli  atenei,
dei  crediti  gia'  acquisiti  nell'anno  accademico   2013/2014   in
insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 
  1-quater.  Ai  fini  dei  commi  1-bis  e   1-ter,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  termine  delle
immatricolazioni  dell'anno  accademico   2013/2014   relative   alla
graduatoria  del  30  settembre  2013,  riapre   la   procedura   per
l'inserimento del voto di maturita' da parte di tutti i candidati che
hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che  non  abbiano
provveduto al predetto  inserimento  entro  i  termini  previsti  dal
citato decreto ministeriale 12 giugno 2013. 
  1-quinquies. Le universita' sedi di corsi di laurea in  professioni
sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a  iscriversi
in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico
2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e  1-ter,  i
partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014
che, in assenza delle disposizioni di cui al  comma  1  del  presente
articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera
b), del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo l, comma 6, lettera  b),  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca n. 615 del 15  luglio  2013,  come  recepiti  dai  rispettivi
bandi, si sarebbero potuti iscrivere  ai  suddetti  corsi  in  quanto
collocati  in  graduatoria  entro  il   numero   massimo   di   posti
disponibili. ))
                               Art. 21 

                 Formazione specialistica dei medici 

  1. All'articolo 36, comma 1,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    (( a) all'alinea, )) le parole «delle  commissioni  giudicatrici»
sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»; 
    b) la lettera d) e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  all'esito
delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i
vincitori  sono  destinati  alle  sedi  prescelte,   in   ordine   di
graduatoria. Sono fatte salve le  disposizioni  di  cui  all'articolo
757, comma 2, (( del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto )) legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  2. All'articolo 39, comma 3,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,  le  parole   «ed   e'
determinato  annualmente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e,  a
partire dall'anno  accademico  2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
anni,». 
  (( 2-bis. Al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare
entro  il  31  marzo  2014,  la  durata  dei  corsi   di   formazione
specialistica viene ridotta rispetto a quanto  previsto  nel  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  1°
agosto 2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005,  con  l'osservanza  dei  limiti
minimi previsti dalla normativa europea  in  materia,  riorganizzando
altresi' le classi  e  le  tipologie  di  corsi  di  specializzazione
medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione  del  presente
comma sono  destinati  all'incremento  dei  contratti  di  formazione
specialistica medica. 
  3-ter. La  durata  dei  corsi  di  formazione  specialistica,  come
definita  dal  decreto  di  cui  al  comma  3-bis,  si  applica  agli
specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del
medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso.  Per  gli
specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al  secondo  o  al
terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca   provvede,   con   proprio   decreto,   ad   adeguare
l'ordinamento  didattico  alla  durata  cosi'   definita.   Per   gli
specializzandi che nel medesimo  anno  accademico  sono  iscritti  al
quarto  o  successivo  anno  di  corso,  resta  valido  l'ordinamento
previgente»; 
  b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le  parole  da:
«determina»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «determina il numero globale degli specialisti  da  formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la  corrispondenza  tra
il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di  laurea  in
medicina e chirurgia e quello  dei  medici  ammessi  alla  formazione
specialistica, nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti
per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle  regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale». 
  2-ter.  I  periodi  di  formazione  dei  medici  specializzandi  si
svolgono ove ha sede la  scuola  di  specializzazione  e  all'interno
delle aziende del Servizio sanitario nazionale  previste  dalla  rete
formativa, in conformita' agli ordinamenti e ai regolamenti didattici
determinati secondo la normativa vigente in materia  e  agli  accordi
fra le universita' e le aziende  sanitarie  di  cui  all'articolo  6,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni.  L'inserimento  non  puo'  dare  luogo   a
indennita', compensi o emolumenti comunque denominati, diversi  anche
sotto il profilo previdenziale da  quelli  spettanti  a  legislazione
vigente  ai   medici   specializzandi.   I   medici   in   formazione
specialistica assumono una  graduale  responsabilita'  assistenziale,
secondo  gli  obiettivi  definiti  dall'ordinamento   didattico   del
relativo corso di specializzazione e  le  modalita'  individuate  dal
tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione  e
con i dirigenti responsabili delle unita'  operative  presso  cui  si
svolge  la  formazione,  fermo  restando  che  tale  formazione   non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro  con  il  Servizio
sanitario nazionale e  non  da'  diritto  all'accesso  ai  ruoli  del
medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. ))
                               Art. 22 

          Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca 

  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo  sono  premessi  i  seguenti:  «I  componenti
dell'organo  direttivo  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR)  sono  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ((  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, )) formulata sulla base di
un elenco di persone, definito  da  un  comitato  di  selezione,  che
rimane valido per due  anni.  La  durata  del  mandato  dei  suddetti
componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di
componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»; 
    b) alla lettera b) le parole «la nomina e la  durata  in  carica»
sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e  ((  le  modalita'  di
selezione ». )) 
  2. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca  (ANVUR),  fino
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di
persone  definito  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,   ((   del
regolamento di cui al decreto )) del Presidente  della  Repubblica  1
febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR
in carica alla data di entrata in vigore del presente  decreto  resta
fermo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  4,  ((  del  citato
regolamento di cui al decreto )) del Presidente della  Repubblica  n.
76 del 2010. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  31  dicembre  2009,  n.
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  I  nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro ((  due
anni )) dalla formulazione della proposta». 
  4. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  le
nomine di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, (( come modificato dal presente articolo, )) successive
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi
prevista viene  seguita  con  la  nomina  di  un  nuovo  comitato  di
selezione.
                               Art. 23 

                 Finanziamento degli enti di ricerca 

  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola «anche» e' sostituita dalle seguenti: «ovvero  di  progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del (( Fondo ordinario  per  gli  enti  di
ricerca  o  del  Fondo  per  il  finanziamento  ))  ordinario   delle
universita', fatta eccezione per quelli». 
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.  213,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. -  (Finanziamento  degli  enti  di  ricerca).  -  1.  La
ripartizione del fondo ordinario per gli enti di  ricerca  finanziati
dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998,  n.  204,  e'  effettuata  sulla  base   della   programmazione
strategica preventiva di cui all'articolo (( 5 del presente  decreto,
)) e considerando la specifica  missione  dell'ente  nonche'  tenendo
conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per  cento
del fondo e soggetta ad incrementi annuali, ((  dei  risultati  della
valutazione  della  qualita'  della  ricerca   scientifica   condotta
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) )) e di specifici programmi e  progetti,  anche
congiunti, proposti  dagli  enti.  I  criteri  e  le  motivazioni  di
assegnazione della  predetta  quota  sono  disciplinati  con  decreto
avente natura non regolamentare del Ministro. 
    1-bis. Salvo quanto previsto dal comma  1,  le  quote  del  fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche  finalita'  e
che non  possono  essere  piu'  utilizzate  per  tali  scopi,  previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere  destinate  ad  altre  attivita'  o  progetti  attinenti  alla
programmazione degli enti.».
                               Art. 24 

                   Personale degli enti di ricerca 

  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica  e
la manutenzione delle reti strumentali  di  monitoraggio,  l'Istituto
nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato  ad
assumere,  nel  quinquennio  2014-2018,  complessive  200  unita'  di
personale ricercatore, tecnologo  e  di  supporto  alla  ricerca,  in
scaglioni annuali di 40  unita'  di  personale,  nel  limite  di  una
maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014,  ((
a euro )) 4 milioni nell'anno 2015, (( a euro )) 6 milioni  nell'anno
2016, (( a euro )) 8 milioni nell'anno 2017 e (( a euro )) 10 milioni
a partire dall'anno 2018. 
  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le
variazioni dell'organico strettamente necessarie sono (( disposte  ))
ai sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  favorevole  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta  giorni
(( dalla data di entrata )) in vigore del presente decreto. 
  3. Per il periodo dal  2014  al  2018,  il  fabbisogno  finanziario
annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV),
(( determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, )) e' incrementato degli oneri  derivanti  dal
comma 1 (( del presente articolo. 
  3-bis. Fino al completamento delle procedure per  l'assunzione  del
personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,
l'INGV puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato  in  essere  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  La  proroga  puo'
essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno  dell'Istituto
e alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti
relativi al medesimo tipo di professionalita'  da  assumere  a  tempo
indeterminato ai sensi del  comma  1  e  comunque  nel  rispetto  dei
vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. )) 
  4. Gli  enti  ((  pubblici  di  ricerca  ))  possono  procedere  al
reclutamento per i profili di ricercatore  e  tecnologo,  nei  limiti
delle facolta'  assunzionali,  senza  il  previo  espletamento  delle
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
                               Art. 25 

            Disposizioni tributarie in materia di accisa 

  1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione  e  sui  consumi  ((  e  relative  ))  sanzioni  penali  e
amministrative, (( di cui )) al decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: 
    a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; 
    b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; 
    c) alcol etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 
  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di
accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al  comma  3
del presente articolo. 
  3. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni,  le  aliquote  di
accisa relative ai prodotti  di  seguito  elencati  sono  determinate
nelle seguenti misure: 
    a) a decorrere dal 1º gennaio 2014: 
      birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; 
      prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; 
      alcol etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro; 
    b) birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; 
      prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; 
      alcol etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.».
                               Art. 26 

     Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale 

  1. Il comma 3 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: «3.  Gli  atti  assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti  e  le  formalita'
direttamente  conseguenti  posti  in  essere   per   effettuare   gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari  sono  esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e  dalle  tasse
ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle  imposte  ipotecaria  e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.». 
  2. L'importo di ciascuna delle imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale stabilito in misura  fissa  di  euro  168  da  disposizioni
vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200. 
  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e  per
le scritture private autenticate a  partire  da  tale  data,  per  le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per  la
registrazione dalla medesima  data,  nonche'  per  le  formalita'  di
trascrizione, di  iscrizione,  di  rinnovazione  eseguite  e  per  le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
                               Art. 27 

                          Norme finanziarie 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  e'  incrementata
di 3 milioni di euro per l'anno 2014,  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
commi 1 e 3, (( 17, commi 1, 8 e 8-bis, )) 19, comma 4, 24, comma  1,
e 25 e dal comma 1 del presente articolo, (( pari a 13,385 milioni di
euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per  l'anno  2014,  a
452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845  milioni  di  euro
per l'anno 2016, a 475,845 milioni  di  euro  per  l'anno  2017  e  a
477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, )) si provvede: 
    a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni
di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015  e
a 413,243 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 25 e 26; 
    b) quanto a 8,717 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  34,868
milioni di euro per  l'anno  2015  e  a  52,302  milioni  di  euro  a
decorrere   dall'anno   2016   mediante   corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2  della  legge  28
giugno 2012, n.92. 
      c) identica; 
      d) quanto a (( 1 milione di euro )) a decorrere dall'anno  2014
mediante  corrispondente  riduzione  degli   stanziamenti   destinati
all'edilizia e alle attrezzature didattiche  e  strumentali,  di  cui
all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
iscritti nel programma «Istituti  di  alta  cultura»  della  missione
«Istruzione universitaria»; 
      (( e) quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2015,  ))  mediante  corrispondente  riduzione   degli   stanziamenti
rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
programma «Sistema  universitario  e  formazione  post-universitaria»
della missione «Istruzione universitaria»; 
      f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6  milioni
di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno  2017  e  a
6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante  ((  corrispondente
)) riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui  all'articolo  1,  comma  870,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 28 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Redazione

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