“La dichiarazione di avvalimento non può consistere in una dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i mezzi dei quali la ditta ausiliata è carente”.
E’ quanto stabilito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato che, con sentenza breve n. 5384/2013 dello scorso 12 novembre, ha considerato inidonea ed inefficace la dichiarazione di avvalimento priva di qualunque riferimento all’oggetto dell’avvalimento stesso, ma contenente il solo richiamo all’attestazione SOA.
Vero è, infatti che l’istituto dell’avvalimento – come previsto e disciplinato dall’art. 49 del Codice Appalti – è finalizzato a consentire in concreto la partecipazione al mercato a quegli operatori economici di per sé privi dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari avvalendosi dei requisiti di altre imprese che ne siano invece provviste, ma a condizione che dal contratto di avvalimento emerga un serio impegno da parte dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per l’intera durata dell’appalto.
Diversamente, secondo il giudice amministrativo, il contratto non sarebbe “idoneo a garantire l’amministrazione sull’impegno dell’ausiliaria ad integrare con i propri mezzi le carenze dell’ausiliata” e sarebbe, per tali ragioni, del tutto inefficace.
Qui il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato.