Verifica dell’offerta anomala negli appalti di servizi. Con sentenza n. 2756/2013 il Tar Catania (Calogero Ferlisi, Presidente, Agnese Anna Barone, Estensore) ha ritenuto infondate le censure relative all’omessa verifica di congruità dell’offerta di cui ai commi 3 e 3bis dell’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, dando ragione alla società aggiudicataria dell’appalto relativo al Servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili .
Nelle gare in cui criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attivazione della verifica prevista dall’art. 86, comma 3, del Codice dei Contratti – “In ogni caso le stazione appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” – è una facoltà (non un obbligo) della Stazione appaltante.
I giudici amministrativi hanno ritenuto insussistenti i presupposti per l’attivazione del citato comma 3 “non costituendo il mero scostamento della tariffa oraria del personale da impiegare (€ 11,38) a fronte del costo orario indicato dal bando (€ 16,65) un elemento idoneo (anche alla luce dei documenti esplicativi già allegati all’offerta dell’aggiudicataria) a giustificare la verifica facoltativa”.
Secondo il Tar, quindi, “la determinazione dell’amministrazione di non avvalersi della facoltà discrezionale di procedere a verifica di anomalia rende priva di fondamento anche l’invocata disposizione contenuta nel comma 3bis dell’art. 86 (“nella valutazione dell’anomalia delle offerte gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro”), trattandosi di criterio di valutazione della congruità dell’offerta che si applica all’interno del sub procedimento di verifica che, si ribadisce, non è stato attivato poiché non obbligatorio”.
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