“E’ ammessa la possibilità dell’utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati”.
E’ quanto stabilisce la Deliberazione AVCP n. 35 del 25 settembre 2013 (Relatore: Luciano Berarducci, Presidente:Sergio Santoro) la quale, nel sostituire il punto 5. della Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013, consente, in sede di attestazione presso la SOA, l’utilizzo di CEL emessi in forma cartacea prima del luglio 2006. Unico limite è quello della garanzia di autenticità dei certificati di esecuzione lavori, la quale dovrà provenire dalla stazione appaltante attraverso conferma scritta.
Viene così agevolata la posizione delle imprese in possesso di certificati emessi in forma cartacea prima del luglio 2006, le quali non dovranno più (come richiesto dalla vecchia deliberazione n. 24) chiedere alle stazioni appaltanti l’emissioneex novo del certificato in forma digitale e la trasmissione al casellario.
Nell’ottica della semplificazione, la Deliberazione n. 35 prevede esclusivamente l’obbligo per la stazione appaltante (pena l’applicazione di una sanzione fino a 25.822 euro) di confermare per iscritto la veridicità “sia sotto il profilo formale che sostanziale” dei CEL cartacei anteriori al 2006.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della deliberazione