La Corte Costituzionale – con sentenza 203/2013- ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.42 comma 5 del dlgs 151/2001, laddove non include il parente e l’affine entro il terzo grado tra i soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile “sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico”, fruendo del congedo straordinario previsto dalla norma suddetta.
Nell’ottica di valorizzazione della solidarietà familiare e del potenziamento della cura e del benessere a favore dei soggetti svantaggiati, la Corte Costituzione ha allargato il novero dei soggetti lavoratori che possono fruire dei benefici riconosciuti ai familiari del disabile, ma precisando anche un tassativo ordine di priorità nella fruizione degli stessi.
Ed infatti, parenti ed affini entro il terzo grado potranno godere dei giorni di congedo parentale solo laddove gli altri soggetti – che abbiano rapporto di parentela più prossimo- manchino, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti, in questo preciso e tassativo ordine:
-Il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile.
-In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio).
-In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e anche della madre ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.
-Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
-In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.
Con la circolare del 15 novembre 2013 l’Inps, adeguandosi alla decisione della Consulta, fornisce in dettaglio i requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario e le modalità per la presentazione delle domande.
Documenti utili:
1) sentenza Corte Costituzionale_203 del 2013
2) Circolare Inps_numero_159_del_15 novembre 2013