Con circolare dello scorso 7 novembre, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha finalmente chiarito alcune questioni di carattere generale relative all’applicazione del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
1.- L’ambito di applicazione
La prima delle questioni affrontate è stata individuare l’ambito di applicazione del predetto decreto: se, cioè, i soggetti destinatari della disciplina ivi contenuta siano solo le piccole e medie imprese non soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o anche tutti gli impianti non soggetti ad AIA.
Dall’analisi dell’art. 1, comma 1 del decreto, nonché dalla lettura dell’art. 23, comma 1, del Decreto Legge n. 5/2012 (che ne costituisce base normativa), si evince che il nuovo procedimento autorizzatorio si applica ad entrambe le categorie e, quindi, “a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore”, con la conseguenza che “un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”.
2.- La natura dell’AUA
Altro problema è chiarire la natura dell’AUA, se facoltativa o, piuttosto, obbligatoria.
Benchè l’art. 10, comma 2 del regolamento disponga che “l’autorizzazione unica ambientale può – e non deve – essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”, in base al combinato disposto con l’art. 3, comma 1, del decreto (che pone l’obbligo di richiedere l’AUA ogni volta che l’impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi in elenco), il Ministero chiarisce che “la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1”, salvo che ricorra una delle seguenti eccezioni:
– l’impianto è soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (art. 3, comma 3, del D.P.R.);
– il gestore aderisce alle autorizzazioni generali alle emissioni (art. 7, comma 1, del D.P.R.).
La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1, anche nell’ipotesi in cui l’impianto sia soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore.
Diversamente accade, invece, nell’ipotesi di attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, oppure, congiuntamente a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale: in tali ipotesi, infatti, il gestore ha la facoltà – e non l’obbligo – di richiedere l’AUA.
3.- Il termine di presentazione
L’ultima delle questioni affrontate dalla circolare riguarda il termine entro il quale debba essere presentata la prima domanda di AUA: se allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, comma 2 del regolamento) o al termine indicato dalle specifiche norme settoriali.
Secondo il Ministero “appare utile…rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA”.
4.- Il testo
Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla lettura del testo integrale della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 (in PDF)