SISTRI: arriva la prima circolare del Ministero dell’Ambiente – sostitutiva della Nota esplicativa pubblicata nelle more della conversione del d.l. n. 101/2013 – sull’applicazione dell’art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge n. 125/2013.
1. Ambito soggettivo di applicazione
Anzitutto, la circolare chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione del SISTRI sulla base della nuova formulazione dell’art. 188-ter del Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato dal predetto D.L. n. 101/2013 e dalla successiva legge di conversione, ai sensi del quale l’obbligo di adesione al SISTRI è limitato alle seguenti categorie di operatori economici:
a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ovvero coloro che, come conseguenza della loro attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi, restandone, quindi, esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi e i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese;
b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi: si tratta di coloro che sottoponendo i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento, ne ottengono di nuovi (eventualmente anche non pericolosi), o che sottoponendo i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento, ottengono nuovi rifiuti pericolosi.
2. Tempi di operatività
Per quanto riguarda l’operatività del SISTRI, essa si articola in tre fasi:
1) la prima è iniziata il 1° ottobre 2013 per le categorie di soggetti indicati sub lett. b) (enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, essendo il trasporto in conto proprio soggetto ad altra decorrenza; vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti all’interno del territorio nazionale e che effettuano trasporti transfrontalieri dal territorio nazionale e verso Stati esteri), c) e d);
2) la seconda avrà inizio il 3 marzo 2014 per le categorie di soggetti sub lett. a) (produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi); per gli enti o imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti nonché per i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti; per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania;
3) la terza è la c.d. fase di sperimentazione, che prenderà avvio a partire dal 30 giugno 2014 per tutti quei soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi. In questi casi il SISTRI si applica “a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o di stoccaggio”.
Tale fase di sperimentazione sarà disciplinata da un decreto interministeriale da adottarsi entro la fine del 2013.
3. Coordinamento degli obblighi tra iscritti e non al SISTRI
Altra questione affrontata dalla circolare è relativa alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti, disciplinati, questi ultimi, dall’art. 14 del D.M. n. 52/2011.
Il Ministero, in particolare, stabilisce che le procedure relative ai soggetti non iscritti al SISTRI devono essere adottate anche da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria (quindi fino al 3 marzo 2014) secondo precise modalità indicate nella circolare.
Laddove, poi, un’impresa non tenuta al rispetto dei predetti obblighi intenda aderire volontariamente al SISTRI, potrà farlo solo comunicando espressamente tale volontà al Concessionario, secondo la modulistica disponibile sul sito dedicato, restando ferma la possibilità di tornare, in qualsiasi momento, all’originario sistema cartaceo.
Resta inteso che le procedure di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti appena descritte saranno oggetto di periodico aggiornamento e ottimizzazione da parte del Ministero, attraverso il consueto strumento del decreto ministeriale, alla luce delle problematiche individuate e discusse, volta per volta, dal Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI previsto dall’art. 11, comma 13, del d.l. n. 101/2013.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.