In presenza di profili di connessione con il giudizio già instaurato, alla stregua dei principi della concentrazione e della pregiudizialità cronologica e logico-giuridica, deve affermarsi l’attrazione del ricorso per motivi aggiunti, con il quale sia impugnato un atto sopravvenuto nel corso del giudizio stesso, alla competenza cognitoria del T.A.R. già adìto.
È quanto stabilisce l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Presidente: Giovannini, Estensore: Cacace) con la recente ordinanza n. 29 del 20 novembre 2013.
Secondo l’Adunanza Plenaria, “l’atto applicativo, o consequenziale, rientrante nella competenza di un determinato T.A.R. sulla base degli ordinari criteri di cui all’art. 13 c.p.a., risulterà attratto per connessione in quella del T.A.R. competente, sulla base degli stessi criteri, per l’atto presupposto già fatto oggetto di impugnazione; ciò salva l’ipotesi (…) in cui l’atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo rientri in una delle tipologie di competenza funzionale, di cui all’art. 14 c.p.a., la cui particolare valenza comporta l’inapplicabilità ad esse delle regole di spostamento per ragioni di connessione”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale dell’ordinanza del Consiglio di Stato