La questione concerne l’appello della celebre pronuncia del Tar Lazio – n.7636/2011- che ha bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici dell’ Agenzia delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari – esattamente 767! – che, pur avendo ricevuto l’incarico a termine per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi della relativa qualifica; la nomina si porrebbe dunque in contrasto con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001 e risulterebbe affetta da nullità assoluta.
La questione è rilevante: qualora venissero dichiarati nulli gli incarichi dirigenziali suddetti potrebbe discenderne la correlata nullità di tutti gli atti e provvedimenti emanati da tali “invalidi” dirigenti.
Nelle more della insorta controversa giudiziaria, il legislatore ha cercato di rimediare all’operato dell’Agenzia delle Entrate con l’art. 8 comma 24, legge 44/2012, con il quale si autorizza l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari della stessa Agenzie mentre è in corso l’espletamento dei concorsi; ed inoltre si fanno salvi gli incarichi “già affidati” a funzionari privi di qualifica dirigenziale.
La “sanatoria” legislativa però non convince i Giudici di Palazzo Spada che con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della sentenza