Sicilia. il testo della nuova circolare appalti
Commento alle modifiche al codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto Fare e nel decreto sul pubblico impiego (DL 101/2013)
. . . .
Regione Sicilia
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Circolare 14 novembre 2013 n. 3
Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013
Si ritiene utile ai fini della applicazione delle norme in oggetto indicate formulare direttive operative ad integrazione della circolare n. 2/2013 prot. 4127 dell’11 ottobre 2013. Al fine di dare indicazioni univoche ed al fine di razionalizzare l’attività di indirizzo amministrativa e di informazione specifica alle stazioni appaltanti, la predetta circolare è integrata e sostituita dalla presente:
Art. 26
Proroghe in materia di appalti pubblici
Comma 2. “All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis; c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
Il comma 20-bis dell’art. 253 dispone che “Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28”; in sostanza, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.
Art. 26 bis
Suddivisione in lotti
1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.
2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.
3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis”.
Risulta chiaro l’intento del legislatore di favorire la partecipazione alle gare d’appalto delle piccole e medie imprese, ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.
Tuttavia tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.”
La suddivisione in lotti cioè non può avere lo scopo di eludere le norme comunitarie applicabili agli appalti di importi superiori alle soglie stabilite dall’art. 28 del codice (cinque milioni di euro per i lavori, duecentomila euro per le forniture di beni e servizi).
La disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 non consente di frazionare arbitrariamente l’appalto e pertanto ne consegue che la suddivisione in lotti funzionali deve essere comunque riferita ad un quadro economico complessivo dell’importo dell’appalto.
Il soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto nonché il soggetto preposto all’aggiudicazione della gara d’appalto, sono individuati sulla base dell’importo complessivo del progetto.
Art. 26-ter
Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
Trattasi di norma finalizzata a favorire le imprese che in questo momento storico si trovano a corto di liquidità; è chiaramente una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di analogia e circoscritta nell’ambito temporale previsto dalla norma stessa.
La corresponsione dell’anticipazione deve essere “prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto”, pertanto laddove nei bandi sono disciplinate le modalità di pagamento dovrà essere inserita anche tale clausola; ovviamente l’anticipazione dovrà essere prevista anche nel capitolato speciale d’appalto.
Qualora il bando o il capitolato speciale d’appalto non dovessero contemplare la clausola dell’anticipazione, considerato il tenore della disposizione che non pone una facoltà ma un obbligo per la stazione appaltante, in applicazione del principio dell’eterointegrazione automatica della lex specialis (mutuato dall’art. 1339 cod. civ.), la norma si applica in ogni caso ai contratti di appalto il cui bando di gara sia stato pubblicato dal 21 agosto 2013 in poi; pertanto ove non sia stato già previsto, quanto sopra comporta le necessarie rettifiche ed integrazioni del capitolato speciale d’appalto con inserimento delle succitate norme in sede di stipula del contratto.
Art. 31
Semplificazioni in materia di DURC
…omissis
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidata- rio e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente artico- lo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relati- va al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di paga- mento devono essere corredati dal documento unico di re- golarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o del- l’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento euro- peo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni. …omissis.
Tale norma, che ribadisce disposizioni in parte già previste dalla normativa vigente, ma che contiene anche rilevanti innovazioni in materia di DURC, è già stata oggetto di circolare esplicativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 36/2013), pertanto si rinvia a quanto contenuto in tale circolare, allegata alla presente.
In questa sede ci si limita a sottolineare solo le modifiche più rilevanti:
– durata del DURC (120 giorni dalla data di rilascio);
– utilizzo dello stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, anche per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, (sempre entro i 120 giorni di validità), con esclusione del pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC;
– possibilità di utilizzare lo stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Appare opportuno inoltre evidenziare che la circolare ministeriale precisa che “per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (dichiarazione sulla regolarità contributiva), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Infine, per quanto riguarda il comma 7 dell’articolo in esame “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico”; tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui al comma 14-bis dell’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, introdotto in sede di conversione, (Legge n. 106 del 12 luglio 2011), che stabilisce che “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni pro- cedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’arti- colo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
La citata disposizione, disciplinando un’ipotesi particolare (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro), non essendo stata espressamente abrogata dalla legge in esame ed essendo ancor più “semplificativa” rispetto a quanto previsto dall’art. 31 del “decreto del fare” (che ha per titolo appunto “Semplificazioni in materia di DURC”), si pone come lex specialis rispetto allo stesso articolo 31, pertanto solo per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro i titoli di pagamento potranno essere ancora corredati da dichiarazioni sostitutive in luogo del DURC, fatti salvi i controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni.
Art. 32, comma 7 bis
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
…Omissis
7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale norma reintroduce l’emendamento introdotto in sede di conversione del decreto sviluppo n. 70/2011 che integrava l’articolo 81 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con un comma 3-bis, che recitava : “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salaria- li definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale disposizione, allora contestatissima e che provocò addirittura un blocco delle gare d’appalto, fu presto abrogata dal decreto Monti (c.d. “Salva Italia”); in assenza di circolari interpretative, di spettanza del Ministero delle infrastrutture e che si auspica verranno emanate al più presto, al momento si evidenzia che la reintroduzione della disposizione avviene in maniera parzialmente diversa; infatti la norma viene collocata aggiungendo un comma nell’ambito dell’art.82 il cui titolo è “Criterio del prezzo più basso” mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell’ambito dell’art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”; inoltre la norma parla di “prezzo più basso” mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla “offerta migliore”; la collocazione della disposizione nell’ambito dell’art. 82 e la dizione “prezzo più basso” sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (disciplinato dal successivo art. 83).
Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo che il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con decreto 27 febbraio 2013 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse l’incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco, pertanto fra le somme non soggette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario.
Ai fini dell’applicazione, si ritiene utile sottolineare inoltre che il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. individua, in seno alla sezione IV progetto esecutivo, gli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo, ed in particolare fra essi (articolo 33, comma 1, lettera f) il quadro di incidenza della manodopera, i cui contenuti sono meglio esplicitati nel successivo articolo 39, comma 3, con espresso richiamo al costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. All’importo che deriva da tale documento, dovrà pertanto farsi riferimento per la compilazione del quadro economico affinchè venga evidenziato il costo del personale non soggetto a ribasso. Nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo (prima denominato “appalto integrato”, ora disciplinato dall’art. 169 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010) – sempreché il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso – il progettista, nel redigere il computo metrico-estimativo del progetto definitivo ex art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, applicando l’incidenza del costo manodopera indicata nelle voci di prezzo del prezzario regionale, ne determina il relativo costo non assoggettabile a ribasso e deve scorporare dallo stesso il relativo costo del personale al netto delle spese generali e dell’utile.
Pertanto ove non sia stato già determinato l’importo a base d’asta al netto del costo del personale, di cui all’art. 32 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 si dispone di procedere alle rettifiche ed integrazioni dei bandi con inserimento delle succitate norme e rinvio della data di gara precedentemente fissata con riapertura dei termini, effettuando le relative pubblicazioni, a salvaguardia sia degli interessi delle imprese partecipanti, facendone salve le istanze di partecipazione già prodotte con possibilità di integrazioni dell’offerta, sia della legittimità dei bandi di gara (indicazione a pag. 9 del documento Itaca: “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013”).
Art. 49 ter
Semplificazione per i contratti pubblici
1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’art. 49-ter del “decreto del fare” è stato abrogato dal D.L. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Conseguentemente, l’AVCP con comunicato del 30 ottobre scorso, ha confermato che il sistema dell’AVCpass entrerà in vigore l’1 gennaio 2014.
L’Assessore: Bartolotta