Spesometro e P.A. Il direttore dell’Agenzia del…

Spesometro e P.A.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, prima di procedere alla proroga generalizzata al 31 gennaio 2014, ha escluso l’obbligo di comunicazione per Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico.

Di seguito il testo del provvedimento, non pubblicato in Gazzetta (la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate ha lo stesso effetto, ai sensi dell’articolo 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

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Agenzia delle Entrate
Provvedimento del direttore prot. 2013/128483

Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

Il Direttore dell’Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di “Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.”

1.1 Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi.

1.2 Il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto 2013 è soppresso.

Motivazioni

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che gli enti pubblici introducano progressivamente il piano dei conti integrato, insieme alle regole contabili di natura civilistica.

In base a questo nuovo sistema di contabilità le pubbliche amministrazioni potranno superare le difficoltà emergenti connesse all’individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Il provvedimento, tenuto conto dei necessari adeguamenti contabili e tecnici in via di realizzazione, prevede per lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico l’esclusione dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013.

I predetti soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi decreti.

I termini entro cui provvederanno alle suddette comunicazioni sono stabiliti a regime nel provvedimento del 2 agosto 2013.

Di conseguenza viene abrogato il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto 2013.

Riferimenti normativi

a) AttribuzionidelDirettoredell’AgenziadelleEntrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 21);

Decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Art. 2, comma 6; 3, comma 2-bis);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 32-bis, 74-ter);

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (Art. 6, commi 1 e 6);

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Art. 27, commi da 1 a 3);

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 1, commi da 96 a 116 e comma 361);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma, lettere a) e b); art. 7];

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Art. 6, comma 4);

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 (Art. 49);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3);

Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2010.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 novembre 2013

Attilio Befera

Redazione

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