Studi legali e legge 104: addio barriere architettoniche

I professionisti iscritti nelle liste dei difensori di ufficio e del patrocinio a spese dello Stato dovranno eliminare le barriere architettoniche dai propri studi legali e renderli accessibili anche ai disabili, destinatari della legge 104 del 1992.

Ciò è quanto stabilito dal Tar Emilia Romagna- Parma, con sentenza n. 303/2013, depositata il 6 novembre. Il T.A.R. Parma ha infatti riconosciuto la legittimità della prescrizione contenuta nel regolamento urbano ed edilizio del Comune di Parma il quale inserisce gli studi professionali degli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e al gratuito patrocinio tra gli edifici aperti al pubblico ed in quanto tali necessariamente visitabili, accessibili e adattabili.

A nulla sono valse, ai fini decisori, le difese dell’Ordine degli Avvocati di Parma, basate sul fatto che gli studi legali non possano essere considerati sic et sempliciter luoghi di accesso indiscriminato al pubblico, trattandosi comunque di proprietà privata, il cui ingresso può essere inibito o limitato dal professionista.

Queste infatti le parole del Tar emiliano: “L’avvocato, dunque, esercita in detti casi un munus pubblicum di particolare interesse per la collettività, al quale accede poiché iscritto in appositi elenchi, l’inserimento nel quale avviene a domanda dell’interessato e non certo d’ufficio, né in via autoritativa. L’appartenenza alle suddette categorie professionali, in definitiva, è il frutto di una libera scelta del professionista; scelta che, da una parte comporta il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato, dall’altra impone al professionista l’onere di adeguare il proprio studio professionale alla normativa statale finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche. (omissis) D’altra parte richiedere la visitabilità quale livello di fruizione degli edifici, anche con riguardo agli studi professionali e, segnatamente, delle con riguardo agli studi delle suindicate circoscritte categorie di avvocati, risulta in linea con la ratio della normativa in tema di abolizione delle barriere architettoniche, ditalchè l’impugnata disciplina regolamentare si profila immune anche dal proposto vizio di violazione di legge.

Non vi è dubbio che la ratio della legge sia quella di garantire anche al soggetto disabile la possibilità di usufruire, nella massima autonomia possibile, delle prestazioni rese dal professionista presso il proprio studio, senza che ciò incontri limiti o impedimenti derivanti dall’esistenza di barriere architettoniche”.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza 

Redazione

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