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IMU: il MEF ricorda le prossime scadenze

16 dicembre 2013
Scadenza per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (la prima rata dell’Imu era stata abolita per tutti i terreni agricoli, anche se non posseduti da coltivatori diretti o IAP).
Deve essere pagata la seconda rata IMU anche per i fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale (anche questa tipologia di immobili è stata esonerata dalla prima rata). Ovviamente devono pagare la seconda rata dell’IMU i possessori di abitazioni principali di particolare pregio, accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Modalità di calcolo e versamento
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale si deve fare riferimento alle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali entro il 9 dicembre 2013. Si calcola, quindi, l’imposta dovuta per tutto il 2013 e si sottrae quanto già corrisposto a titolo di prima rata. Per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da IAP si calcola l’imposta per l’intero anno e si sottrae l’importo che si sarebbe dovuto pagare a giugno come prima rata (e non si è pagato perché è intervenuto il decreto che l’ha abolita).

 

16 gennaio 2014
(il termine potrebbe essere posticipato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014) è la scadenza per versare la parte residua dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola e sui fabbricati rurali strumentali.
Si deve pagare anche la prima rata 2014 della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata 2014 della TARI (tassa sui rifiuti).
Entro lo stesso termine deve essere versata la maggiorazione TARES per il 2013, nel caso in cui il Comune non abbia inviato il relativo bollettino in tempo utile per far rispettare ai contribuenti la scadenza del 16 dicembre 2013.

Modalità di calcolo e versamento
A ai fini del versamento entro il 16 gennaio 2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base.
Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU. Per la prima rata della TASI (il tributo si paga in quattro rate), si deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e dividere per quattro. Nel 2014 i Comuni possono aumentare l’aliquota fino al 2,5 per mille, quindi ,con l’ultima rata si dovrà effettuare l’eventuale conguaglio. La Tari segue sostanzialmente la stessa modalità di calcolo della Tares (che è stata in vigore fino al 2013).

Redazione

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