Il Tar Sicilia, con sentenza n. 2497/13, richiamando espressamente il principio enunciato dalla V sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 2213 del 20 aprile 2010, ha stabilito che “Non può essere considerata irregolare ai fini contributi o assistenziali la posizione della impresa qualora sia pendente il termine per la proposizione della impugnazione o non sia, comunque, stato definito con sentenza passata in giudicato il contenzioso instaurato”.
Il caso di specie riguardava la revoca dell’affidamento dell’appalto della gestione dei centri di accoglienza per immigrati siti a Caltanissetta dal valore di oltre € 18.133.200,00, scaturita dalla circostanza che una delle due cooperative del RTI aggiudicatario non era risultata in regola con le posizioni assistenziali in seguito alla acquisizione del DURC. Il raggruppamento presentava ricorso al Tar Palermo contro la revoca invocando l’irrisorietà della irregolarità (pari ad € 462,00 rapportate ad un biennio) a fronte del consistente valore dell’appalto (€ 18.133.200,00), la violazione degli artt. 49, 56 e 101 del TFUE, poiché la nozione di “violazione contributiva grave” di cui all’art. 38 del codice degli appalti, in quanto rigida, contrasterebbe con i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza dagli stessi enunciati, e la non definitività dell’accertamento della irregolarità previsto dall’art. 38.
I giudici amministrativi siciliani hanno ritenuto infondato il primo motivo di ricorso relativo all’irrisorietà della violazione contributiva, accogliendo invece gli altri 2 motivi di ricorso.
In particolare hanno ritenuto fondata la questione della violazione degli artt. 49, 56 e 101 del TFUE, nel senso che consente la devoluzione alla Corte di Giustizia e non la disapplicazione della normativa nazionale, ritenendo tuttavia che nella fattispecie in esame tale devoluzione non sia necessaria, in virtù dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso con il quale si deduce che non sussisterebbe il presupposto della definitività dell’accertamento della irregolarità previsto dall’art. 38.
Il collegio, infatti, ha rilevato che il DURC costituente presupposto della revoca è stato impugnato innanzi al Tribunale del lavoro di Catania, che non si è ancora pronunciato e che da ciò ne consegue che la controversia non è stata definita con pronuncia passata in giudicato e che va esclusa pertanto la definitività dell’accertamento.
Per tali ragioni, il Tribunale Amministrativo palermitano ha accolto il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza