TESTO: città metropolitane province unioni comuni
(approvato dalla Camera il 21 dicembre)
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Disegno di legge n. 1542 AC
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni
Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2013. Il testo passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all’articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico ». I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia, a norma dell’articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, costituiscono unioni per l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 del citato articolo 14 e salvo il ricorso ad apposite convenzioni.
4-bis. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«33. Al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’ANCI comunica al Ministero dell’economia e finanza, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno. »
5. Nel caso di cui al primo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall’articolo 32 del testo unico, come da ultimo modificato dall’articolo 23 della presente legge. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni
6. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 ».

Capo II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Art. 2.
(Città metropolitane)
1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire città metropolitane nei rispettivi capoluoghi nonché nelle province già all’uopo individuate come metropolitane dalle rispettive leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle città metropolitane di cui al secondo periodo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
1-bis. Con le procedure di cui all’articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nelle province che sulla base dell’ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l’iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno un milione cinquecentomila abitanti, si applicano le procedure di cui al precedente periodo, a condizione che l’iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno trecentocinquantamila abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.
2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell’ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell’interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all’approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.
3. Sono organi della città metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana.
4. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.
4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.
6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:
a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all’articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un’assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l’elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.
2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all’articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 5; le liste sono presentate presso l’amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all’assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
4. L’incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.
5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014; indette le elezioni il comitato cessa da ogni attività. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall’insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell’articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
6. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, nella fase di transizione dalla Provincia al nuovo ente, degli uffici dell’amministrazione provinciale nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all’articolo 10. Fino all’approvazione dello statuto della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All’adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all’articolo 9.
8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell’eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia e il sindaco assume la rappresentanza legale dell’ente. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, a decorrere dal 30 settembre 2014 in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all’articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell’articolo 10; sulla base della predetta legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali si dispone ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l’obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, il 1° gennaio 2016 ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all’istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; Il termine del 1° novembre 2014 è sostituito dal duecentodecimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali
11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell’articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano)
1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
3bis Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L’elezione può avvenire successivamente all’approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell’articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.
3-ter. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60, comma 1:
1. all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2. il numero 12) è sostituito dal seguente: “12. sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione».
b) all’articolo 63, comma 1, dopo le parole: « consigliere comunale, » sono inserite le seguenti: « consigliere metropolitano,»;
c) all’articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione ».
4. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.
Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).
1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
2. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all’unità superiore. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.
4. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso 1’amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 4.
6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.
8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.
9. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell’Allegato «A» alla presente legge.
10.Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.
11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,… fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
12. L’ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.
13-bis. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.
Art. 6.
(Determinazione dei collegi e modalità attuative).
SOPPRESSO
Art. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati)
1. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dall’incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
2. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
Art. 8.
(Conferenza metropolitana)
1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2.
Art. 9.
(Funzioni della città metropolitana)
1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell’articolo 15, nonché, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell’area, anche rispetto all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;
b) pianificazioneterritorialegenerale,ivicompreselestrutturedicomunicazione,leretidi servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell’area;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.
Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana)
Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell’articolo 3, comma 9.
Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 1 maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
ART. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane)
1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Capo III
LE PROVINCE