Capo III
LE PROVINCE
Art. 11.
(Disposizioni generali)
1. Le province, fermo restando quanto previsto nel capo II, esercitano le funzioni di cui all’articolo 15.
2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6, le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome a statuto speciale di Trento e di Bolzano e alla Regione Valle d’Aosta.
ART. 12.
(Organi delle province)
1. Sono organi delle province di cui all’articolo 11 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l’assemblea dei sindaci
Le regioni riconoscono alle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
2. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L’assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
4. Gli statuti delle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia)
1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
4. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L’elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.
6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell’articolo 5, commi 8 e 9.
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all’articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco ove avvenga per fine mandato.
8-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
ART. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale)
1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
4. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all’unità superiore. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
7. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui all’articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all’interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui all’articolo 12-bis, comma 4.
9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui all’articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell’articolo 5, comma 8. Pag. 293Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell’articolo 5, commi 7, 8 e 9.
11.L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità il candidato più giovane.
12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
ART. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’assemblea dei sindaci per l’elezione del presidente della provincia ai sensi dell’articolo 12-bis e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 12-ter sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:
a. entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni che si terranno nel 2014 per il rinnovo di sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Ove sia previsto il turno di ballottaggio anche solo per un comune della provincia nell’ambito delle predette elezioni i trenta giorni si computano dal predetto turno.
b. successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
2. L’assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 14.
(Disposizioni sugli incarichi)
1. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
ART. 15.
(Riordino delle funzioni delle Province).
1. Le province di cui all’articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
1-bis. Le province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) curadellosviluppostrategicodelterritorioegestioneinformaassociatadiserviziin base alle specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti
1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.
2. La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell’edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione e, nell’ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali;
4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate
misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con la Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell’alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l’eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
6-bis. In caso di non raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5 ovvero di non raggiungimento dell’intesa di cui al comma 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
6-ter. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati, fermo restando l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente disposizione non deve determinare oneri per la finanza pubblica.
7. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 5. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l’articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
8. (Soppresso)
9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare  inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell’unità giuridica ed economica del paese e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concerneneti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, ini comprese quelle di tutela ambientale, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;

ART. 15-bis.
(Requisiti per la nomina dei commissari e dei sub-commissari
1. Al commissario di cui all’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché ad eventuali sub commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
2. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell’Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all’ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
3. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
ART. 15-ter.
(Criteri per la nomina dei sub-commissari).
1. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all’ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
2. In applicazione di quanto previsto dal comma 1, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
ART. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall’articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all’articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
4. Fino alla consultazione elettorale amministrativa successiva alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica nella provincia di Roma il commissario governativo. Successivamente alla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti nella tornata elettorale di cui al primo periodo, la città metropolitana subentra alla provincia di Roma limitatamente al territorio di Roma capitale e dei comuni che, ai sensi del comma 3, siano stati con legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, assegnati all’ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale.
5. La provincia di Roma resta in funzione limitatamente al territorio residuo rispetto a quello della città metropolitana di Roma capitale. Si applicano alla provincia di Roma le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.
6. Successivamente al 28 febbraio 2014, constatato il numero di comuni che ha chiesto e deliberato di aderire alla città metropolitana, anche nelle more del perfezionamento del procedimento, alla città metropolitana di Roma capitale e alla provincia di Roma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.
Art. 17.
(Disciplina della città metropolitana di Roma capitale).
SOPPRESSO
Capo V
ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI