Capo V
ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI
ART. 18.
(Unioni e loro organi)
1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. All’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune »;
b) ilcomma4èsostituitodalseguente:«4.L’unionehapotestàstatutariaeregolamentareead essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni., i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione »;
c) dopoil comma5-bis è inserito il seguente:«5-ter.IlPresidentedell’unionedeicomunipuò avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell’unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
4. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente: « 28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 è sostituito dal seguente: « 31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».
5. All’articolo 16, comma 17, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.
5-bis. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 5 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al Titolo III, Capo IV (Status degli amministratori locali) della Prima parte del testo unico al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti..
6. All’articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.».
Art. 19.
(Statuto dell’unione).
SOPPRESSO
Art. 20.
(Gratuità delle cariche e status degli amministratori)
1. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo gratuito.
2. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
ART. 20-bis
(Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).
1. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che lo compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato
dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che lo
compongono;
c) le funzioni dell’organo di revisione per le unioni formate da comuni che
complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore,
per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione sono
attribuite dal presidente dell’unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’unione stessa.
ART. 20-bis
(Ulteriori disposizioni per favorire l’efficienza delle Unioni di Comuni).
1. Il presidente dell’unione:
a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sul territorio dei Pag. 300comuni che hanno conferito all’unione la funzione fondamentale della protezione civile;
b) ove previsto dallo statuto svolge le funzioni del sindaco di cui all’articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all’unione la funzione fondamentale della polizia municipale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell’articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l’unione esercita la funzione.
3. (soppresso)
4. In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell’unione.
5. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Art. 21.
(Fusione di comuni)
1. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
2. L’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«ART. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l’istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti
degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
4. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
5. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all’articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
6. I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
7. Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
8. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alladatadiistituzionedelnuovocomune,gliorganidirevisionecontabiledeicomuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto comune di maggiore dimensione demografica;
9. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 151, comma
1, del TUEL, entro novanta giorni dall’istituzione;
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell’anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
10 Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.
11 Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l’indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
12 L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali.
13 Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
ART. 21-bis
1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto viene integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.
Art. 22.
(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni)
1. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l’obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
2. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall’istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
3. Per il 2014 è data priorità nell’accesso alle risorse di cui all’articolo 18, comma 9, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.
ART. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VI
Art. 23.
(Norme finali)
1. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « e provinciali » sono soppresse.
2. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. (soppresso).
4. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
6. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.
7. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello provinciale o della città metropolitana per l’organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell’ente provincia o della città metropolitana.
8. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti a livello provinciale o della città metropolitana.
8-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l’assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle Camere di commercio.
9. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito in Conferenza unificata sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.
ART. 23-bis.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Allegato «A»
Criteri ed operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cui è commisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.
Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell’intera città metropolitana o provincia;
c) qualorailvalorepercentualedelrapportofralapopolazionediuncomuneelapopolazione dell’intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura
proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
e) si determina infine l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.