Con sentenza 302/2013 la Corte costituzionale ha sancito la costituzionalità della legge del 1999, che per l’accesso alle facoltà a numero chiuso (medicina, odontoiatria, professioni sanitarie, architettura) prevede un test d’ingresso a livello nazionale.
La Consulta ha infatti dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell’art. 4 comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui, per l’ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei.
I giudici di Palazzo Spada sostenevano che il sistema delle graduatorie di ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale sarebbe lesivo degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Infatti, a fronte di una prova unica nazionale, l’ammissione al corso di laurea non dipenderebbe dal merito del candidato, ma «da fattori casuali e affatto aleatori». Secondo l’ordinanza di rimessione, il fatto che la prova si svolga nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, unito alla circostanza che a ciascun candidato è data un’unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), realizza l’effetto pratico «che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo». E in ciò viene ravvisato un vulnus al principio d’uguaglianza.
Inoltre, il giudice remittente ritiene che questo sistema sia in contrasto non solo con l’eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio ma anche con «il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori».
La Consulta ha dichiarato la questione inammissibile perché fondata su un’interpretazione errata della disposizione censurata, che in realtà non impone, per l’accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, graduatorie locali. Al contrario, secondo l’interpretazione corretta nonché costituzionalmente orientata, la norma riserva all’amministrazione la scelta sul tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale. Tanto che lo stesso Ministero dell’Istruzione ha in passato fatto ricorso ad entrambe le soluzioni.
La decisione della Corte arriva quando il MIUR era già intervenuto sulla questione, e per garantire l’uguaglianza di trattamento, il diritto allo studio, la trasparenza e la valorizzazione del merito ha fatto varare le graduatorie uniche nazionali per i test di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.