In vigore da oggi il decreto sviluppo n. 145/2013. Si tratta del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”
Qui la relazione illustrativa provvisoria del Governo (IL TESTO, LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEFINITIVA , LO SPECIALE, la scheda dei lavori alla Camera, il PDF con TESTO e RELAZIONE insieme)
Di seguito il testo, in 15 articoli.
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Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015
(G.U. del 23 dicembre 2013)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare misure
per l’avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
rc-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione
di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e
opportunita’ di arricchimento economico, culturale e civile e, nel
contempo, di rilancio della competitivita’ delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello
sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica,
in materia di certificazione energetica degli edifici e di
condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale
1. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas aggiorna entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell’effettivo andamento orario dei
prezzi dell’energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti,
definiti dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ai fini
dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto,
al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia
prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle
tariffe elettriche sull’energia prodotta.
3. Al fine di contenere l’onere annuo sui prezzi e sulle tariffe
elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare
l’apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti
impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle
tariffe dell’energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a
valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al
comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una
percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
parere dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, entro 60
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7
anni. La specifica percentuale di riduzione e’ applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della
tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell’energia
elettrica definito dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas in
attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa
premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte
rinnovabile e dell’istituto incentivante, ed e’ determinata tenendo
conto dei costi indotti dall’operazione di rimodulazione degli
incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a
quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo
scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati
sullo stesso sito.
5. L’opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita’ definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime
transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.
7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a
registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente
o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresi’
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unita’ immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della
locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla
Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai
fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6
del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi’ ai
richiedenti, in luogo di quella della nullita’ del contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore
del presente decreto, purche’ la nullita’ del contratto non sia gia’
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ cosi’ integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinati i requisiti necessari per esercitare l’attivita’ di
formazione degli amministratori di condominio nonche’ i criteri, i
contenuti e le modalita’ di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma,
lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono
soppresse;
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo’ essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti:
«L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le
maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».
10. All’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all’articolo 1, comma
7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all’articolo 57,
comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell’ambito
della determinazione degli indirizzi della politica energetica
nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse
geotermiche.».
11. L’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e’ abrogato e cessa l’efficacia delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e
produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la facolta’ di bandire una gara per realizzare una centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per
la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta, da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimita’ del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita’ delle aree e
delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara e’
assicurato l’acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici
S.p.a. dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete
dall’impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base
della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena
capacita’ di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo
stoccaggio nonche’ rivalutato sulla base dell’inflazione calcolata
sull’indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra
l’ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo’ essere concesso prima della approvazione da
parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,
le emissioni di gas serra attribuite all’impianto sono incrementate
del 30%.
13. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12 sono a carico
del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalita’ di
esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri
tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di
distribuzione, definite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione
delle offerte della gara di cui al comma 12 nonche’ le modalita’
dell’audit esterno cui il vincitore della gara e’ tenuto sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L’Autorita’ per l’energia elettrica
e il gas stabilisce le modalita’ con cui le risorse di cui al comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a
copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell’incentivo
sull’energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
15. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «5%» e’ sostituita dalla
seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» e’
sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e puo’ essere
rideterminato l’obiettivo di cui al periodo precedente» sono
soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui
all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ determinata in una quota percentuale di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno
solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
all’articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le
modalita’ di attuazione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 1, comma
368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 5-ter
dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell’elenco le
parole: «condotta all’interno degli stabilimenti di produzione del
biodiesel» sono soppresse; al terzo punto dell’elenco le parole:
«durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse; al
quarto punto dell’elenco le parole: «condotta nelle aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell’elenco dopo le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell’articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dall’anno 2014, la misura massima sopra
indicata e’ pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico
consultivo biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5-sexies del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il
valore della misura massima sopra indicata.».
16. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a e b
dell’articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono
sostituite dalle seguenti: «con le modalita’ di calcolo di cui
all’articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente
comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di
localita’, valutati secondo la metodologia della regolazione
tariffaria vigente».
Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva
di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale
di rischio delle PMI