Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

In vigore da oggi il decreto sviluppo n. 145/2013. Si tratta del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Qui la relazione illustrativa provvisoria del Governo (IL TESTOLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEFINITIVA , LO SPECIALEla scheda dei lavori alla Camerail PDF con TESTO e RELAZIONE insieme)

Di seguito il testo, in 15 articoli.

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Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei

premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la

digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione

di opere pubbliche ed EXPO 2015

(G.U. del 23 dicembre 2013)

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare misure

per l’avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento

delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi

rc-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la

digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione

di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e

opportunita’ di arricchimento economico, culturale e civile e, nel

contempo, di rilancio della competitivita’ delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello

sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:


Art. 1

Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe

elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica,

in materia di certificazione energetica degli edifici e di

condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela

ambientale

1. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas aggiorna entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri

per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture

destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo

conto delle mutazioni intervenute nell’effettivo andamento orario dei

prezzi dell’energia elettrica sul mercato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti,

definiti dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ai fini

dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41,

della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto,

al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia

prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle

tariffe elettriche sull’energia prodotta.

3. Al fine di contenere l’onere annuo sui prezzi e sulle tariffe

elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare

l’apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti

impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili

titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di

certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio

possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il

periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni

decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,

interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno

diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso

ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle

tariffe dell’energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a

valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a

decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al

comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una

percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita

con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con

parere dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, entro 60

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per

un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo

dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7

anni. La specifica percentuale di riduzione e’ applicata:

1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente

moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre

2007, n. 244;

2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della

tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell’energia

elettrica definito dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas in

attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente;

3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa

premio.

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata

in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte

rinnovabile e dell’istituto incentivante, ed e’ determinata tenendo

conto dei costi indotti dall’operazione di rimodulazione degli

incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli

impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a

quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo

scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati

sullo stesso sito.

5. L’opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al

medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei

servizi energetici (Gse) resa con modalita’ definite dallo stesso Gse

entro 15 giorni dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:

a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del

Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale – serie generale – n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento

ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime

transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.

7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i

commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di

trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di

locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a

registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente

o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la

documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla

attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia

dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresi’

allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole

unita’ immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se

dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti

uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro

18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di

locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della

locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’.

L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla

Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei

contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai

fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi

dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,

la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6

del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi’ ai

richiedenti, in luogo di quella della nullita’ del contratto

anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis

dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore

del presente decreto, purche’ la nullita’ del contratto non sia gia’

stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui

alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ cosi’ integrata:

a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

determinati i requisiti necessari per esercitare l’attivita’ di

formazione degli amministratori di condominio nonche’ i criteri, i

contenuti e le modalita’ di svolgimento dei corsi della formazione

iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma,

lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile,

per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per

come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «,

per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono

soppresse;

c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per

come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:

«nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono

inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;

d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per

come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in

base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione

del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo’ essere

costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;

e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice

civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,

dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti:

«L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le

maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».

10. All’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,

dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:

«7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all’articolo 1, comma

7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all’articolo 57,

comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell’ambito

della determinazione degli indirizzi della politica energetica

nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse

geotermiche.».

11. L’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,

e successive modificazioni, e’ abrogato e cessa l’efficacia delle

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione

integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e

produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi

mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.

12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha

la facolta’ di bandire una gara per realizzare una centrale

termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per

la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta, da

realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimita’ del

giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita’ delle aree e

delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara e’

assicurato l’acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici

S.p.a. dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete

dall’impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di

mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base

della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena

capacita’ di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo

stoccaggio nonche’ rivalutato sulla base dell’inflazione calcolata

sull’indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra

l’ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di

investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le

proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e

nessun incentivo puo’ essere concesso prima della approvazione da

parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della

centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,

le emissioni di gas serra attribuite all’impianto sono incrementate

del 30%.

13. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12 sono a carico

del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante

corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalita’ di

esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri

tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di

distribuzione, definite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il

gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall’entrata

in vigore della presente legge.

14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione

delle offerte della gara di cui al comma 12 nonche’ le modalita’

dell’audit esterno cui il vincitore della gara e’ tenuto sottoporsi

per evitare sovra compensazioni. L’Autorita’ per l’energia elettrica

e il gas stabilisce le modalita’ con cui le risorse di cui al comma

13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a

copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell’incentivo

sull’energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

15. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «5%» e’ sostituita dalla

seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» e’

sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e puo’ essere

rideterminato l’obiettivo di cui al periodo precedente» sono

soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui

all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,

come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e’ determinata in una quota percentuale di tutto il

carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno

solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di

natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,

sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui

all’articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le

modalita’ di attuazione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 1, comma

368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 5-ter

dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell’elenco le

parole: «condotta all’interno degli stabilimenti di produzione del

biodiesel» sono soppresse; al terzo punto dell’elenco le parole:

«durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse; al

quarto punto dell’elenco le parole: «condotta nelle aziende

oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell’elenco dopo le

parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e

di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell’articolo 33 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «A decorrere dall’anno 2014, la misura massima sopra

indicata e’ pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare del

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico

consultivo biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5-sexies del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il

valore della misura massima sopra indicata.».

16. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a e b

dell’articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono

sostituite dalle seguenti: «con le modalita’ di calcolo di cui

all’articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente

comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di

localita’, valutati secondo la metodologia della regolazione

tariffaria vigente».


Art. 2

Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva

di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale

di rischio delle PMI

Redazione

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