Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 13

Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in

materia di trasporto aereo

1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17

novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33

del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi

revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui

all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le

somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui,

ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell’articolo

30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate

all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per

essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri

di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le

risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita’

disponibili:

a) prioritariamente, per l’importo di 53,2 milioni di euro, alla

realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di

connessione indispensabili per lo svolgimento dell’Evento Expo 2015,

gia’ individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio

remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni

di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di

17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e

accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5

milioni di euro;

b) per l’importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per

l’accessibilita’ ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2;

c) per l’importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della

metropolitana di Milano.

2. L’importo di 42,8 milioni di euro per l’anno 2013 assegnato dal

CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse

dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a

favore della linea M4 della metropolitana di Milano e’ assegnato al

Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del

comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il

contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell’articolo 18, comma 3,

del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della

metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di

euro, e’ revocato, in caso di mancata stipula del contratto di

finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE

vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita’ di

monitoraggio.

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),

i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, ad avviare le procedure per l’affidamento dei

lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del

comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano

compatibilmente con le risorse iscritte sull’apposito capitolo di

bilancio. Il Commissario Unico di cui all’articolo 5 del

decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il

governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali

vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il

Commissario Unico adotta le deroghe per l’immediato avvio delle opere

e per la loro tempestiva realizzazione.

4. Le disponibilita’ derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non

utilizzate per le finalita’ ivi previste sono destinate alla

realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati

al miglioramento della competitivita’ dei porti italiani e a rendere

piu’ efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei

sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i

Paesi dell’Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni

interessate. Per le medesime finalita’ sono revocati i fondi statali

trasferiti o assegnati alle Autorita’ portuali, anche mediante

operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico

dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte

dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o

dall’assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per

l’assegnazione dei lavori. Le disponibilita’ derivanti dalle revoche

di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono

versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,

nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2014, ad apposito Fondo,

istituito nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati

mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a

carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le

medesime finalita’ e’ disposta la cessione ad altra Autorita’

portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il

soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca

mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in

relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale

risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la

finanza pubblica.

6. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse di cui al

comma 1 dell’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e’

assegnata a decorrere dall’anno 2014 alla realizzazione degli

interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento

della competitivita’ dei porti italiani e a rendere piu’ efficiente

il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi

portuali previsti al comma 4.

7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, d’intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno

2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6 contestualmente

all’approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di

mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo

precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito

il Presidente della Regione interessata, e’ nominato, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del

Governo per l’attuazione dell’intervento.

8. All’articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, la parola: «2008» e’ sostituita dalla seguente: «2010».

9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,

lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267,

il comune di Napoli e’ autorizzato a contrarre mutui necessari per il

perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la

realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

10. All’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il seguente:

«Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al

completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione

appaltante, per i contratti di appalto in corso puo’ provvedersi,

anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento

diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguiti.»;

b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. E’ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i

contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di

concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le

prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e

cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla

predetta procedura.».

11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona

esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all’articolo

237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano

a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche,

anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in

vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le

societa’ o enti comunque denominati di proprieta’ del Ministero

dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri

Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che

abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e’ fatto obbligo di

rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l’ammontare

complessivo della liquidita’ liberata e l’oggetto di destinazione

della stessa.

12. All’articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il

seguente:

«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai

carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora

circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a

carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per

l’immissione in circolazione.».

13. All’articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre

1995, n. 481, dopo le parole: «per l’energia elettrica» sono inserite

le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas»

sono soppresse.

14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni

altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione

dell’avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e

promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono

esperire procedure di scelta del beneficiario che siano

concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la piu’ ampia

partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo

modalita’ da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto.

15. I gestori aeroportuali comunicano all’Ente Nazionale per

l’Aviazione Civile l’esito delle procedure previste dal comma 14, ai

fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e

competitivita’.

16. L’addizionale comunale istituita dall’articolo 2, comma 11,

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi

disposti dall’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto

2008, n. 134, dall’articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e dall’articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno

2012, n. 92, non e’ dovuta dai passeggeri in transito negli scali

aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

17. L’addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui

all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in

transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di

quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9

milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione

dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all’Ente Nazionale

per l’Aviazione Civile, di cui all’articolo 11-decies del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle

predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si

provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e

delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il

Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare

con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri

interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Per l’anno 2014 le indennita’ di volo previste dalla legge o

dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito

ai fini contributivi. Le medesime indennita’ di cui al periodo

precedente concorrono alla determinazione della retribuzione

pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

20. Alla copertura dell’onere recato dal comma 19, pari a 28

milioni di euro per l’anno 2014, si provvede a valere sulle risorse

riscosse dall’ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione

aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal

fine, per il medesimo importo sono versate dall’ENAV stesso

all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2014. Il Ministro

dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle

occorrenti variazioni di bilancio.

21. All’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

22. All’articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la

lettera c) e’ abrogata.

23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 21, si provvede

mediante il corrispondente incremento dell’addizionale comunale sui

diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare

all’INPS. La misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui

diritti d’imbarco e’ fissata con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015,

alla cui adozione e’ subordinata l’efficacia della disposizione di

cui al comma 21.

24. Anche in vista dell’Expo 2015, al fine di promuovere la

valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la

capacita’ di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e

ambientali, nonche’ di servizi per l’attrattivita’ turistica, sono

finanziati progetti che individuino uno o piu’ interventi tra loro

coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni con

popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato

potra’ presentare un solo progetto articolato, in uno o piu’

interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento

che non potra’ essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni

di euro e purche’ in ordine agli interventi previsti sia assumibile

l’impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia

possibile la conclusione entro 15 mesi da quest’ultima data. Nel caso

in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di

euro, il soggetto interessato dovra’ indicare la copertura economica,

a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con

apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie e l’ANCI da approvare con decreto del Ministro per gli

affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per

l’utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24.

26. All’intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti

complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.

27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse

derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione,

secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 3, del

decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche’ con le risorse derivanti

dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni

responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della

programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere

disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,

potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei

relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26

destinabili all’intervento di cui al comma 24.

Art. 14

Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare

1. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto al fenomeno del

lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti

disposizioni:

a) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3

del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche’ delle somme

aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’ aumentato del 30%. Per la

violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22

febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

aprile 2002, n. 73, non e’ ammessa alla procedura di diffida di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e

4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,

con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del

medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;

c) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni

di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure

anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia

della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad

iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di

prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del

lavoro, nonche’ alle spese di missione del personale ispettivo e

quelle derivanti dall’adozione delle misure di cui alla lettera f). A

tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di

coordinamento dell’attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 3 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la

migliore e piu’ razionale impiego del personale ispettivo degli Enti

Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la

programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che

territoriale, da parte dei predetti Enti e’ sottoposta

all’approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’

autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale

ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita’ di cui duecento

nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di

ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del

centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti

assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente

al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita’ assunte e la

relativa spesa;

f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,

da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente

decreto, sono individuate forme di implementazione e

razionalizzazione nell’utilizzo del mezzo proprio in un’ottica di

economicita’ complessiva finalizzata all’ottimizzazione del servizio

reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla

lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per

l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di

euro 5 milioni per l’anno 2014, 7 milioni per l’anno 2015 e 10,2

milioni a decorrere dall’anno 2016.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Redazione

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