Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in
materia di trasporto aereo
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi
revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui
all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell’articolo
30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate
all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le
risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita’
disponibili:
a) prioritariamente, per l’importo di 53,2 milioni di euro, alla
realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell’Evento Expo 2015,
gia’ individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di
17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5
milioni di euro;
b) per l’importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per
l’accessibilita’ ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2;
c) per l’importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della
metropolitana di Milano.
2. L’importo di 42,8 milioni di euro per l’anno 2013 assegnato dal
CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse
dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e’ assegnato al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del
comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell’articolo 18, comma 3,
del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di
euro, e’ revocato, in caso di mancata stipula del contratto di
finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE
vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita’ di
monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per l’affidamento dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano
compatibilmente con le risorse iscritte sull’apposito capitolo di
bilancio. Il Commissario Unico di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il
governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il
Commissario Unico adotta le deroghe per l’immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita’ derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non
utilizzate per le finalita’ ivi previste sono destinate alla
realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati
al miglioramento della competitivita’ dei porti italiani e a rendere
piu’ efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i
Paesi dell’Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni
interessate. Per le medesime finalita’ sono revocati i fondi statali
trasferiti o assegnati alle Autorita’ portuali, anche mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico
dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte
dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o
dall’assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per
l’assegnazione dei lavori. Le disponibilita’ derivanti dalle revoche
di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le
medesime finalita’ e’ disposta la cessione ad altra Autorita’
portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca
mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in
relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la
finanza pubblica.
6. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse di cui al
comma 1 dell’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e’
assegnata a decorrere dall’anno 2014 alla realizzazione degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento
della competitivita’ dei porti italiani e a rendere piu’ efficiente
il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi
portuali previsti al comma 4.
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6 contestualmente
all’approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di
mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo
precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Presidente della Regione interessata, e’ nominato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del
Governo per l’attuazione dell’intervento.
8. All’articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «2008» e’ sostituita dalla seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267,
il comune di Napoli e’ autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.
10. All’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il seguente:
«Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al
completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione
appaltante, per i contratti di appalto in corso puo’ provvedersi,
anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento
diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguiti.»;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. E’ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i
contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di
concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le
prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e
cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla
predetta procedura.».
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona
esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all’articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano
a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in
vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le
societa’ o enti comunque denominati di proprieta’ del Ministero
dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e’ fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l’ammontare
complessivo della liquidita’ liberata e l’oggetto di destinazione
della stessa.
12. All’articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente:
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a
carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per
l’immissione in circolazione.».
13. All’articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l’energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas»
sono soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni
altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione
dell’avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e
promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono
esperire procedure di scelta del beneficiario che siano
concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la piu’ ampia
partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo
modalita’ da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
15. I gestori aeroportuali comunicano all’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile l’esito delle procedure previste dal comma 14, ai
fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e
competitivita’.
16. L’addizionale comunale istituita dall’articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi
disposti dall’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, dall’articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dall’articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno
2012, n. 92, non e’ dovuta dai passeggeri in transito negli scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
17. L’addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui
all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9
milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile, di cui all’articolo 11-decies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle
predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si
provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare
con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri
interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Per l’anno 2014 le indennita’ di volo previste dalla legge o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito
ai fini contributivi. Le medesime indennita’ di cui al periodo
precedente concorrono alla determinazione della retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell’onere recato dal comma 19, pari a 28
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede a valere sulle risorse
riscosse dall’ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal
fine, per il medesimo importo sono versate dall’ENAV stesso
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2014. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
21. All’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All’articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e’ abrogata.
23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 21, si provvede
mediante il corrispondente incremento dell’addizionale comunale sui
diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare
all’INPS. La misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui
diritti d’imbarco e’ fissata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015,
alla cui adozione e’ subordinata l’efficacia della disposizione di
cui al comma 21.
24. Anche in vista dell’Expo 2015, al fine di promuovere la
valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la
capacita’ di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e
ambientali, nonche’ di servizi per l’attrattivita’ turistica, sono
finanziati progetti che individuino uno o piu’ interventi tra loro
coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni con
popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato
potra’ presentare un solo progetto articolato, in uno o piu’
interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento
che non potra’ essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni
di euro e purche’ in ordine agli interventi previsti sia assumibile
l’impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia
possibile la conclusione entro 15 mesi da quest’ultima data. Nel caso
in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di
euro, il soggetto interessato dovra’ indicare la copertura economica,
a proprie spese, per la parte eccedente.
25. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con
apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e l’ANCI da approvare con decreto del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per
l’utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24.
26. All’intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse
derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione,
secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche’ con le risorse derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni
responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26
destinabili all’intervento di cui al comma 24.
Art. 14
Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto al fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche’ delle somme
aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’ aumentato del 30%. Per la
violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, non e’ ammessa alla procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e
4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
c) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni
di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure
anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad
iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del
lavoro, nonche’ alle spese di missione del personale ispettivo e
quelle derivanti dall’adozione delle misure di cui alla lettera f). A
tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di
coordinamento dell’attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la
migliore e piu’ razionale impiego del personale ispettivo degli Enti
Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la
programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che
territoriale, da parte dei predetti Enti e’ sottoposta
all’approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’
autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita’ di cui duecento
nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di
ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del
centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita’ assunte e la
relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto, sono individuate forme di implementazione e
razionalizzazione nell’utilizzo del mezzo proprio in un’ottica di
economicita’ complessiva finalizzata all’ottimizzazione del servizio
reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla
lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di
euro 5 milioni per l’anno 2014, 7 milioni per l’anno 2015 e 10,2
milioni a decorrere dall’anno 2016.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.