Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 2

Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva

di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale

di rischio delle PMI

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) prima dell’articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo

0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita’ nei settori della

produzione dei beni e servizi»;

b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. Principi generali

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in

tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese

a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a

sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso

al credito.

Art. 2. Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo

sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso

pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non

superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei

limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15

dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del

trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e delle

eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili

modificative del predetto regolamento.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle

garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale,

acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo

le imprese:

a) costituite da non piu’ di sei mesi alla data di presentazione

della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione

contenuta nell’Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della

Commissione del 6 agosto 2008;

c) costituite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la

meta’ numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di

eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Art. 4. Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita’

stabiliti con il decreto di cui all’articolo 24 e fatti salvi le

esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative

disposizioni modificative di cui all’articolo 2, comma 1, le

iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,

relative alla produzione di beni nei settori dell’industria,

dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero

alla fornitura di servizi alle imprese, nonche’ le iniziative

relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo

sviluppo dell’imprenditoria giovanile individuati con il predetto

decreto.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4-bis. Risorse finanziarie disponibili

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e’

disposta a valere sulle disponibilita’ del Fondo rotativo previsto

dall’articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro

dell’economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui

concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita’

possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti

dalla programmazione nazionale e comunitaria.».

c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;

d) all’articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 3» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all’articolo 2»,

sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma

01»;

3) dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo

possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a

tasso agevolato.»;

e) all’articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa’

Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo

quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;

f) al comma 2 dell’articolo 23 dopo le parole: «della

programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente

al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo

economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il

Ministro dell’economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del

presente decreto»;

g) all’articolo 23, dopo il comma 4-bis, e’ aggiunto il

seguente:

«4-ter. Per l’attuazione degli interventi di cui al Titolo I,

Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2007, del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;

h) all’articolo 24, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, relativamente alle

disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche’ il Ministro

dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al

titolo II, fissano con uno o piu’ regolamenti, da emanarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita’

di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per

gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto

regolamento e’ emanato, entro i medesimi termini, con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze.».

2. All’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di

riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle

seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche

a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:

«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;

b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e’

sostituita dalla seguente: «anche»;

c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti

agevolati» fino a: «nell’ambito dei progetti di cui al comma 1» sono

sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per

l’incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile

1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio

1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di

finanziamento agevolato, e’ applicabile, prioritariamente nell’ambito

dei progetti di cui al comma 1, nonche’ per gli interventi di cui al

comma 8-bis,»;

d) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura

non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente

disposizione, disciplina le condizioni e le modalita’ per

l’attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli

5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come

successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali

diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui

al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo

sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione.».

Art. 3

Credito d’imposta per attivita’ di ricerca e sviluppo

Redazione

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