Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 3

Credito d’imposta per attivita’ di ricerca e sviluppo

1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima

programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa

verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste

ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, e’ disposta

l’istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che

investono in attivita’ di ricerca e sviluppo, nel limite massimo

complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui

modalita’ operative e la cui decorrenza sono definite, nell’ambito

del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, ai sensi del comma 12.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto, fino ad

un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario

e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per

ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese,

indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,

dal settore economico in cui operano, nonche’ dal regime contabile

adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di

spesa nelle attivita’ di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno

dei periodi d’imposta con decorrenza dal periodo di imposta

determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura

del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che

siano sostenute spese per attivita’ di ricerca e sviluppo almeno pari

a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

3. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attivita’ di

ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale

finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di

fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,

processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di

sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad

esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle

conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e

commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per

prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo’

trattarsi anche di altre attivita’ destinate alla definizione

concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti

nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita’ possono

comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra

documentazione, purche’ non siano destinati a uso commerciale;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di

progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,

quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale

e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare

soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale,

ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti

pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi’

generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a

condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di

applicazioni industriali o per finalita’ commerciali.

4. Non si considerano attivita’ di ricerca e sviluppo le modifiche

ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,

processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in

corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono

ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attivita’ di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o

utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti

dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti

con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante

coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali

impiegati nell’esercizio di attivita’ commerciali, arti e

professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al

periodo di utilizzo per l’attivita’ di ricerca e sviluppo e comunque

con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le

universita’ e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le

competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da

fonti esterne.

6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il

beneficio e’ maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,

ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, ed e’ utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per fruire del contributo le imprese presentano un’istanza

telematica mediante le modalita’ tecniche predisposte dal Ministero

dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma

12.

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al

presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra’

avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa’ in house

ovvero di societa’ o enti in possesso dei necessari requisiti

tecnici, organizzativi e di terzieta’ scelti, sulla base di

un’apposita gara, secondo le modalita’ e le procedure di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della

convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno per cento delle

risorse di cui al successivo comma 14.

9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta

di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e

l’Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di

competenza secondo le modalita’ individuate dal decreto di cui al

comma 12 del presente articolo.

10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione

contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale

o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro

della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.

Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette

a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono

comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei

conti o di una societa’ di revisione legale dei conti iscritti quali

attivi nel registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della

revisione, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di

indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro

emanazione, dal codice etico dell’IFAC. Le spese sostenute per

l’attivita’ di certificazione contabile da parte delle imprese di cui

al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di

euro 5.000.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in

colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il

rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le

disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30

giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma

operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni

applicative necessarie, ivi comprese le modalita’ di iscrizione delle

spese in bilancio, le modalita’ di verifica e controllo

dell’effettivita’ delle spese sostenute e della coerenza delle stesse

con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche’ le

cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita’ di

restituzione dell’importo di cui l’impresa ha fruito indebitamente e

le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per

usufruire del credito d’imposta prevede una verifica ex ante sulla

conformita’ delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese

sostengono ed una ex post sull’effettiva entita’ delle spese

sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino

inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la

misura dell’agevolazione sara’ ridotta dal 50 per cento al 40 per

cento sempre che permanga la spesa incrementale.

13. Le risorse individuate nell’ambito del Programma Operativo

Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di

imposta del presente articolo sono versate all’entrata del bilancio

dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita’

di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero

dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui

all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi

comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da

versare all’entrata del bilancio dello Stato.


Art. 4

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di

interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi

complessa del porto di Trieste

Redazione

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