Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 4

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di

interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi

complessa del porto di Trieste

1. L’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 252-bis. Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la

riconversione industriale

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione

territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche’ con il

Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per gli

aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli

di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare

accordi di programma con uno o piu’ proprietari di aree contaminate o

altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in

sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo

economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro

il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al

fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di

sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici

ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle

misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive

modificazioni.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il

coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita’, il

finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per

l’attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

a) l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e

bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione

validati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;

b) l’individuazione degli interventi di riconversione industriale

e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche

appositamente condotti da universita’ ed enti di ricerca

specializzati;

c) il piano economico finanziario dell’investimento e la durata

del relativo programma;

d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico

finanziario disponibili e attribuiti;

f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di

sostegno, e di risoluzione dell’accordo;

g) l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di

messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita’ di monitoraggio,

controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che

restano a carico del soggetto interessato;

h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di

messa in sicurezza e di bonifica;

i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e

aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi

da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi

di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati

a livello nazionale e regionale.

3. La stipula dell’accordo di programma costituisce riconoscimento

dell’interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,

delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli

obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e

dichiarazione di pubblica utilita’.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti

interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della

contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in

sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo

economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e

di cariche direttive ricoperte nelle societa’ interessate o ad esse

collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i

proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la

contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti

dall’articolo 245, comma 2.

5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere

stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al

comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

a) i fatti che hanno causato l’inquinamento devono essere

antecedenti al 30 aprile 2007;

b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono

essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale

disciplinati dall’allegato 3 alla Parte VI del presente;

c) termine finale per il completamento degli interventi di

riparazione del danno ambientale e’ determinato in base ad uno

specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato

tenendo conto dell’esigenza di non pregiudicare l’avvio e lo sviluppo

dell’iniziativa economica e di garantire la sostenibilita’ economica

di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

6. L’attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di

messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa

gestione, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma

esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e

riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti i

fatti antecedenti all’accordo medesimo.

7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del

comma 5, la pubblica amministrazione puo’ agire autonomamente nei

confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione

delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di

bonifica individuati dall’accordo nonche’ per gli ulteriori

interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme

e nei modi previsti dalla legge.

8. Gli interventi per l’attuazione del progetto integrato sono

autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo

economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di

Servizi indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della

legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano

tutti i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di programma o

titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque

denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita’

previste dall’accordo medesimo, nonche’ i soggetti interessati

proponenti. L’assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali

sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,

sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

9. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di valutazione

di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i

decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in

sicurezza e di bonifica nonche’ la costruzione e l’esercizio degli

impianti e delle opere connesse.

10. All’attuazione dei progetti integrati di bonifica,

riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di

interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti

a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu’

societa’ “in house” individuate nell’accordo di programma, di intesa

tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi

provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

11. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome,

adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze

professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in

materia di bonifica ambientale, finanziate, nell’ambito delle risorse

stanziate a legislazione vigente nonche’ a valere sulle risorse della

programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di

programma di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui

all’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura

del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, e’

attribuito un credito d’imposta secondo le modalita’ di cui al

presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14,

a condizione che:

a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto;

b) abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attivita’

risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;

c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che

hanno sottoscritto l’accordo;

d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell’ambito di unita’

produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale

localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste

dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree

qualora riferibili a piccole e medie imprese.

3. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura massima

consentita in applicazione delle intensita’ di aiuto agli

investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti

di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita’ regionale,

di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita’

regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della

stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in

applicazione delle intensita’ di aiuto previste dalla Carta italiana

degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2014-2020,

subordinatamente all’approvazione della stessa da parte della

Commissione europea. Il credito d’imposta non e’ cumulabile con altri

aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili

anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n.

1998/06.

4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l’acquisto,

anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente

ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione

di:

a) fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale

di cui al primo comma, voce B.II.1 dell’articolo 2424 del codice

civile, nell’ambito di strutture produttive localizzate nelle aree

territoriali di cui al comma 2;

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili

nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci

B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a

strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al

comma 2;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e

gestionali dell’impresa, utilizzati per l’attivita’ svolta

nell’unita’ produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di

prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati

per l’attivita’ svolta nell’unita’ produttiva; per le grandi imprese,

come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti

in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del

complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo

d’imposta.

5. Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo

complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti

dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei

beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione

degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento

agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in

funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di

locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per

l’acquisto dei beni.

6. Il credito d’imposta e’ determinato con riferimento ai nuovi

investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere

indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre

alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta

regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto

di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e’ utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il

modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate,

pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalita’ e

termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

7. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate

le disposizioni per l’attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di

individuare tra l’altro modalita’ e termini per la concessione del

credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al

Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo

economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato

dalle risorse annue stanziate, l’ammontare dell’agevolazione

spettante a ciascun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle

Entrate, in via telematica, l’elenco dei soggetti beneficiari e

l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche’ le

eventuali revoche, anche parziali.

8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta

di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e

l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di

competenza secondo le modalita’ individuate dal decreto di cui al

comma 7 del presente articolo.

9. L’agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che

operano nei settori della produzione di prodotti di cui all’allegato

I del TFUE, dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come

definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’

regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato

a finalita’ regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche’ ai

settori della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio,

finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese

o attivita’ che riguardano prodotti o appartengono ai settori

soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la

disciplina dei grandi progetti di investimento, e’ riconosciuto nel

rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle

predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove

prescritta, della Commissione europea.

10. L’efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo e’

subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea

per l’attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

11. Al fine di assicurare l’attuazione dell’accordo di programma

quadro nonche’ la realizzazione degli interventi di cui al comma

7-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente

della Regione Friuli-Venezia Giulia e’ nominato, senza diritto ad

alcun compenso, indennita’, rimborso spese ed emolumento comunque

denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad

esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo

1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio

1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in

carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle

attivita’ culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in

relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle

aree e sugli immobili.

12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione

dell’accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la

realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni

adempimento propedeutico o comunque connesso, puo’ avvalersi degli

uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,

regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali

marittime, non ricomprese nell’accordo di programma quadro di cui al

comma 11, nella circoscrizione dell’Autorita’ portuale restano

impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa

Autorita’, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e

successive modificazioni.

13. Ai fini dell’attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive

modificazioni.

14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, pari

complessivamente a 20 milioni di euro per l’anno 2014 ed a 50 milioni

di euro per l’anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro

annui per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per l’anno 2015 mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di

euro per l’anno 2014 e l’accantonamento relativo al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni

di euro per l’anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2015

mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

 

Art. 5

Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in

materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia

per start-up innovative, ricerca e studio

Redazione

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