Art. 4
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di
interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi
complessa del porto di Trieste
1. L’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 252-bis. Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche’ con il
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare
accordi di programma con uno o piu’ proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo
economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro
il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al
fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici
ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle
misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive
modificazioni.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita’, il
finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per
l’attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;
b) l’individuazione degli interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche
appositamente condotti da universita’ ed enti di ricerca
specializzati;
c) il piano economico finanziario dell’investimento e la durata
del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico
finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di
sostegno, e di risoluzione dell’accordo;
g) l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita’ di monitoraggio,
controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che
restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di
messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale.
3. La stipula dell’accordo di programma costituisce riconoscimento
dell’interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,
delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e
dichiarazione di pubblica utilita’.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della
contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo
economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e
di cariche direttive ricoperte nelle societa’ interessate o ad esse
collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i
proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la
contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti
dall’articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato l’inquinamento devono essere
antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall’allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di
riparazione del danno ambientale e’ determinato in base ad uno
specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato
tenendo conto dell’esigenza di non pregiudicare l’avvio e lo sviluppo
dell’iniziativa economica e di garantire la sostenibilita’ economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L’attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di
messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa
gestione, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma
esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e
riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti i
fatti antecedenti all’accordo medesimo.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione puo’ agire autonomamente nei
confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica individuati dall’accordo nonche’ per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l’attuazione del progetto integrato sono
autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di
Servizi indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano
tutti i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di programma o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita’
previste dall’accordo medesimo, nonche’ i soggetti interessati
proponenti. L’assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
9. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i
decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in
sicurezza e di bonifica nonche’ la costruzione e l’esercizio degli
impianti e delle opere connesse.
10. All’attuazione dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di
interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti
a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu’
societa’ “in house” individuate nell’accordo di programma, di intesa
tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
11. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome,
adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell’ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche’ a valere sulle risorse della
programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.».
2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui
all’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura
del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, e’
attribuito un credito d’imposta secondo le modalita’ di cui al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14,
a condizione che:
a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attivita’
risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;
c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che
hanno sottoscritto l’accordo;
d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell’ambito di unita’
produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale
localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese.
3. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensita’ di aiuto agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita’ regionale,
di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita’
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della
stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in
applicazione delle intensita’ di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2014-2020,
subordinatamente all’approvazione della stessa da parte della
Commissione europea. Il credito d’imposta non e’ cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili
anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/06.
4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l’acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione
di:
a) fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce B.II.1 dell’articolo 2424 del codice
civile, nell’ambito di strutture produttive localizzate nelle aree
territoriali di cui al comma 2;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili
nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci
B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al
comma 2;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa, utilizzati per l’attivita’ svolta
nell’unita’ produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l’attivita’ svolta nell’unita’ produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti
in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo
d’imposta.
5. Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento
agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni.
6. Il credito d’imposta e’ determinato con riferimento ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalita’ e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
7. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l’attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di
individuare tra l’altro modalita’ e termini per la concessione del
credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato
dalle risorse annue stanziate, l’ammontare dell’agevolazione
spettante a ciascun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle
Entrate, in via telematica, l’elenco dei soggetti beneficiari e
l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche’ le
eventuali revoche, anche parziali.
8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita’ individuate dal decreto di cui al
comma 7 del presente articolo.
9. L’agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui all’allegato
I del TFUE, dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita’ regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche’ ai
settori della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese
o attivita’ che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e’ riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove
prescritta, della Commissione europea.
10. L’efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo e’
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea
per l’attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
11. Al fine di assicurare l’attuazione dell’accordo di programma
quadro nonche’ la realizzazione degli interventi di cui al comma
7-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente
della Regione Friuli-Venezia Giulia e’ nominato, senza diritto ad
alcun compenso, indennita’, rimborso spese ed emolumento comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad
esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in
carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili.
12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso, puo’ avvalersi degli
uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali
marittime, non ricomprese nell’accordo di programma quadro di cui al
comma 11, nella circoscrizione dell’Autorita’ portuale restano
impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa
Autorita’, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni.
13. Ai fini dell’attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive
modificazioni.
14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l’anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l’anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro
annui per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per l’anno 2015 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di
euro per l’anno 2014 e l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni
di euro per l’anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2015
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 5
Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in
materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia
per start-up innovative, ricerca e studio