Art. 5
Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in
materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia
per start-up innovative, ricerca e studio
1. Al fine di potenziare l’azione in favore
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione
dell’immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo
per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l’anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del
Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del
Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all’entrata dello
Stato per essere riassegnate all’apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello
sviluppo economico.
2. All’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le parole: «di transito.» e’ aggiunto il seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui
l’operativita’ di cui al precedente periodo e’ assicurata anche per
l’espletamento dei controlli e delle formalita’ inerenti le merci che
circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che
nell’ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia
superiore a quella dell’anno precedente in misura tale da garantire
la copertura dell’orario prolungato.».
3. All’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle
seguenti: «, agroalimentari e agricole»;
b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
c) al comma 6 dopo le parole: «piu’ favorevoli.» e’ inserito il
seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica,
nell’ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e
successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che
rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive
nella produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato I del
trattato CE».
4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle
imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che,
esclusivamente ai fini dell’utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall’imposta di bollo.
5. All’articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di
libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su
atti e dichiarazioni, a valere all’estero, in conformita’ alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei
certificati rilasciati dalle camere di commercio. All’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
6. L’articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a
far data dall’entrata in vigore del presente decreto, con salvezza
degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai
soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione.
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il
Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e
di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con
iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di
mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese,
universita’, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati
italiani.
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse;
b) all’articolo 27-ter, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e’
accertata e dichiarata da parte dell’istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione
del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno
finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale,
di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso
assimilabile.»;
c) all’articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le
parole: «previste dall’articolo 29» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo»;
d) all’articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all’articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola:
«relativa» e’ soppressa;
f) il comma 4 dell’articolo 39 e’ abrogato.
9. Dall’attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All’attuazione del
presente articolo le amministrazioni provvedono nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita’ delle
piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria