Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 5

Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in

materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia

per start-up innovative, ricerca e studio

1. Al fine di potenziare l’azione in favore

dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione

dell’immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo

per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle

imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l’anno 2014 tramite

utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del

Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del

Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi»

1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all’entrata dello

Stato per essere riassegnate all’apposito capitolo dello stato di

previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello

sviluppo economico.

2. All’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,

n. 374, dopo le parole: «di transito.» e’ aggiunto il seguente

periodo: «Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui

l’operativita’ di cui al precedente periodo e’ assicurata anche per

l’espletamento dei controlli e delle formalita’ inerenti le merci che

circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che

nell’ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia

superiore a quella dell’anno precedente in misura tale da garantire

la copertura dell’orario prolungato.».

3. All’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate

le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle

seguenti: «, agroalimentari e agricole»;

b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono

inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;

c) al comma 6 dopo le parole: «piu’ favorevoli.» e’ inserito il

seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese

agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica,

nell’ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e

successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che

rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive

nella produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato I del

trattato CE».

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle

imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che,

esclusivamente ai fini dell’utilizzo in uno Stato estero, sono esenti

dall’imposta di bollo.

5. All’articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre

1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio

2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte

le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge

ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di

libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio

italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su

atti e dichiarazioni, a valere all’estero, in conformita’ alle

informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del

Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei

certificati rilasciati dalle camere di commercio. All’attuazione

delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

6. L’articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’

abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a

far data dall’entrata in vigore del presente decreto, con salvezza

degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai

soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati

decaduti ai sensi della predetta disposizione.

7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il

Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno e il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di

agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e

di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con

iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di

mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese,

universita’, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati

italiani.

8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»

sono soppresse;

b) all’articolo 27-ter, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e’

accertata e dichiarata da parte dell’istituto di ricerca nella

convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione

del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno

finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale,

di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso

assimilabile.»;

c) all’articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le

parole: «previste dall’articolo 29» sono aggiunte, in fine, le

seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del

comma 3 del medesimo articolo»;

d) all’articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della

relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;

e) all’articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola:

«relativa» e’ soppressa;

f) il comma 4 dell’articolo 39 e’ abrogato.

9. Dall’attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri

aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All’attuazione del

presente articolo le amministrazioni provvedono nell’ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione

vigente.


Art. 6

Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita’ delle

piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio

televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria

Redazione

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