Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 6

Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita’ delle

piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio

televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e

l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,

nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima

programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa

verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste

ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, sono

adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite

Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore

(«de minimis»), concessi ad imprese per l’acquisto di software,

hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza

aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita’ a

banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi’ finanziare la

formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette

piccole e medie imprese.

2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento

previste nella proposta nazionale relativa alla prossima

programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a

seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del

Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita’ di

responsabilita’ del Ministero dello sviluppo economico, con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico,

e’ stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 100

milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma

cosi’ individuata dal CIPE e’ ripartita tra le Regioni in misura

proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di

commercio operanti nelle singole Regioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti lo

schema standard di bando e le modalita’ di erogazione dei contributi

di cui al presente articolo.

4. All’articolo 1 dell’allegato n. 10 al codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00

euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un

numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e’ inserito il

seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o

inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00

euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un

numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e’ inserito il

seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o

inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

5. All’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30

giugno 2014».

6. All’articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data

dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica

amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti

stipulati mediante scrittura privata.».

7. Sono validi gli accordi di cui all’articolo 15, comma 2-bis,

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all’articolo

6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non

stipulati in modalita’ elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e

fino alle date in cui la stipula in modalita’ non elettronica diventa

obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma

2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato

decreto-legge n. 179 del 2012.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni

avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze

per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze

riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi

confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi

in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La

liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo

entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto

termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze,

l’Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla

disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della

polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del

Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione, entro il

31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione

di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura

compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l’erogazione dei

contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura

massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in

via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30

dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23

gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di

spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma

8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui

al primo periodo che residuino successivamente all’erogazione delle

misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo

possono essere utilizzate, per le stesse finalita’, per l’erogazione

di indennizzi eventualmente dovuti.

10. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della

prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,

previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa

previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea,

sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di

imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie

imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del

6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,

e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano

l’attivazione dei servizi di connettivita’ digitale con capacita’

uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e’ riconosciuto a

decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e

fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a

carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e

nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla

proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la

coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, da emanare entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento

all’interno del programma operativo nazionale di riferimento , sono

definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della

Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli

articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalita’ per

usufruire del credito d’imposta di cui al comma 10, inclusa la

certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e

le modalita’ di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle

verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei

controlli sulle spese nonche’ ogni altra disposizione necessaria per

il monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo

di risorse stanziate.

12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e’ cumulabile con

l’agevolazione prevista dal comma 1.

13. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il

beneficio e’ maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,

ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, ed e’ utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate

all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,

per le finalita’ di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito

programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico

comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16

aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti

a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio

dello Stato.

Art. 7

Misura di razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard

internazionale

Redazione

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