Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 7

Misura di razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard

internazionale

1. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente:

«1. Le imprese con attivita’ internazionale hanno accesso ad una

procedura di ruling di standard internazionale, con principale

riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,

dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della

sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile

organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i

criteri previsti dall’articolo 162 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ dalle vigenti

Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia.»;

b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d’imposta successivi»

sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d’imposta

successivi»;

c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.

Art. 8

Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive

modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 128, dopo la lettera b) e’ inserita

la seguente:

«c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone

classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della

strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori

a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona,

indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro

per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei

danneggiati.»;

b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo

le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di

stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per

l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la

necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti

dall’attestato di rischio, nonche’ dell’identita’ del contraente e

dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese

richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione

obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione,

prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai

sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione

rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le

imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che

prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano

l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o

ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato

acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,

i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e

portabilita’ sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto

della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del

premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale

riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato,

non e’ inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla

somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia

nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella

stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di

un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entita’

della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta

in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non

puo’, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio

applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo

di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta

dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche

tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e

dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei

procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la

parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato

funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L’interoperabilita’ dei meccanismi elettronici che

registrano l’attivita’ del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1,

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ garantita dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un

servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione,

da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di

coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e

sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati

sull’attivita’ del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi

elettronici di bordo al suddetto centro, che ne e’ titolare e

responsabile ai fini dell’interoperabilita’. Le informazioni sono

successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun

veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di

assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione e’ titolare del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto

legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di

disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il

dispositivo installato. In caso di violazione da parte

dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del

premio di cui al presente articolo non e’ applicata per la durata

residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla

entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma,

sentito l’IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le

modalita’ e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al

presente comma.».

c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di

accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro

prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta di risarcimento

presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e

149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’

di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione

dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta

l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della

documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non

risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il

giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati

nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata

l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della

responsabilita’ e la quantificazione dei danni, il giudice verifica

la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia’ chiamati in altre

cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri,

anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui

all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu’ di tre cause negli

ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della

Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente

comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di

polizia che sono chiamati a testimoniare.».

d) dopo l’articolo 147 e’ inserito il seguente:

«Art. 147-bis. Risarcimento in forma specifica

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, e’ facolta’

delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilita’

concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo

idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita’ non

inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura

ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della

facolta’ di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20

dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio,

l’entita’ della riduzione del premio prevista in misura non inferiore

al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA

incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente

divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il

20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree

territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non

inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo

periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base

dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero

dei sinistri denunciati, entita’ dei rimborsi, numero dei casi

fraudolenti riscontrati dall’autorita’ giudiziaria. I dati sono

desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui

all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del

Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del

cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il

danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, puo’ comunque

rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa

convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una

diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non puo’

comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe

sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate

mediante impresa convenzionata, e’ versata direttamente all’impresa

che ha svolto l’attivita’ di autoriparazione, ovvero previa

presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del

danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il

costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del

bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento

non puo’ comunque superare il medesimo valore di mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre

e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel

comma 1 non puo’ esercitare la facolta’ nell’anno successivo.».

e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» e’

sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e’ soppresso.

2) al comma 2-bis, il quinto periodo e’ sostituito dai

seguenti:

«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri

indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di

cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi

elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di

perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno

dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio

prevista dall’articolo 145 e’ proponibile solo dopo la ricezione

delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo

spirare del termine di novanta giorni di sospensione della

procedura.»;

f) dopo l’articolo 150-bis e’ inserito il seguente:

«Art. 150-ter. Divieto di cessione del diritto al risarcimento

1. L’impresa di assicurazione ha la facolta’ di prevedere, in

deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V,

del codice civile, all’atto della stipula del contratto di

assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il

diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il

consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al

presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una

significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in

misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo

risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla

medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli

assicurati nella stessa Regione.».

2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole

contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni

di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e

remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul

proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente

all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa

riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque

non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma

dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia

nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella

stessa Regione.

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.

4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice

dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1,

lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l’applicazione alla

medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del

premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facolta’

di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne

comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del

contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo

contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS

una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile e’

sostituito dal seguente:

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei

veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni

caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di

risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso,

salvo i casi di forza maggiore.».

7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito

all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in

specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze

assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicita’ e di

comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al

Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito

dell’attivita’ svolta.

8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa

di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entita’ della

riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d)

ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicita’ che ne rendano

efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresi’ i

medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai

fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8

comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati

ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di

cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209.

11. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18

luglio 2006, n. 254, e’ abrogato.

12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a

decorrere dal 1° gennaio 2014.

13. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni

provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

previste a legislazione vigente.


Art. 9

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