Art. 9
Misure per favorire la diffusione della lettura
1. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, e’
disposta l’istituzione di un credito di imposta sui redditi delle
persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d’imposta
determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri
muniti di codice ISBN.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei
limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per
ciascun anno nell’ambito del Programma operativo nazionale di
riferimento, e’ pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso
dell’anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di
euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed
universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.
3. L’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.
Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque
gia’ deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30
giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma
operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), le modalita’ per usufruire del credito d’imposta e
per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di
capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale
che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli
sulle spese nonche’ ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo di
risorse stanziate.
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in
essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla
Competitivita’ di responsabilita’ del Ministero dello sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello
sviluppo economico, e’ stabilito l’ammontare dell’intervento nella
misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari.
6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il
beneficio e’ maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita’ di spesa di cui al presente articolo, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 10
Tribunale delle societa’ con sede all’estero
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui
all’articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto
previsto dal comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le
controversie di cui all’articolo 3 nelle quali e’ parte, anche nel
caso di piu’ convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di
procedura civile, una societa’, in qualunque forma costituita, con
sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente
competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e
Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di
Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze,
L’Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano
(sezione distaccata), Trieste, Venezia.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del
presente articolo le amministrazioni provvedono nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
Art. 11
Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere
l’occupazione