Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta


Art. 9


Misure per favorire la diffusione della lettura

 1. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della

prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,

previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa

previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, e’

disposta l’istituzione di un credito di imposta sui redditi delle

persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d’imposta

determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri

muniti di codice ISBN.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei

limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per

ciascun anno nell’ambito del Programma operativo nazionale di

riferimento, e’ pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso

dell’anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di

euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed

universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

3. L’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.

Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque

gia’ deducibili nella determinazione dei singoli redditi che

concorrono a formare il reddito complessivo.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30

giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma

operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore

(«de minimis»), le modalita’ per usufruire del credito d’imposta e

per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di

capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale

che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli

sulle spese nonche’ ogni altra disposizione necessaria per il

monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo di

risorse stanziate.

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in

essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della

Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla

Competitivita’ di responsabilita’ del Ministero dello sviluppo

economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro

per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello

sviluppo economico, e’ stabilito l’ammontare dell’intervento nella

misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta

nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi

strutturali comunitari.

6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il

beneficio e’ maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,

ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, ed e’ utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate

all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,

per le finalita’ di spesa di cui al presente articolo, ad apposito

programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico

comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16

aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti

a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio

dello Stato.

Art. 10

Tribunale delle societa’ con sede all’estero

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui

all’articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto

previsto dal comma 1-bis,»;

b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le

controversie di cui all’articolo 3 nelle quali e’ parte, anche nel

caso di piu’ convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di

procedura civile, una societa’, in qualunque forma costituita, con

sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza

stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari

criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni

normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate

dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente

competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per

gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce,

Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari

per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e

Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania

per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta,

Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per

gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per

gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per

gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di

Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per

gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze,

L’Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per

gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia

per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano

(sezione distaccata), Trieste, Venezia.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi

instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di

entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del

presente articolo le amministrazioni provvedono nell’ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione

vigente.

Art. 11

Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere

l’occupazione

Redazione

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