Art. 11
Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere
l’occupazione
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti integrazioni:
a) all’articolo 9, dopo le parole: «Ai finanziamenti del
Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle
societa’ finanziarie ai sensi dell’articolo 17, comma 5»;
b) all’articolo 17, comma 5, dopo le parole: «per la
realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In
deroga a quanto previsto dall’articolo 2522 del codice civile, le
societa’ finanziarie possono intervenire nelle societa’ cooperative
costituite da meno di nove soci.».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o
complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento,
concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto
di prelazione per l’affitto o per l’acquisto le societa’ cooperative
costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla
procedura.
3. L’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle
societa’ cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini
dell’applicazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l’applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento
salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze
della societa’ cooperativa.
Art. 12
Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi’ alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l’acquisto
di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli
rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili,
da parte della societa’ per la cartolarizzazione dei crediti
emittente i titoli.»;
b) all’articolo 2, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
c) all’articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le societa’ di cui al comma 1 possono aprire conti correnti
segregati presso i soggetti all’articolo 2, comma 3, lettera c), dove
vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche’
ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa’ ai
sensi delle operazioni accessorie condotte nell’ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti
dell’operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita’ di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche’ per il
pagamento degli altri costi dell’operazione. In caso di avvio nei
confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del
testo unico bancario, nonche’ di procedure concorsuali o di accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono
soggette a sospensione dei pagamenti.
2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3,
lettera c), nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove
vengano accreditate le somme incassate per conto della societa’
cessionaria o della societa’ emittente dai debitori ceduti. Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da
parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati
nell’articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l’eccedenza delle
somme incassate e dovute alla societa’ cessionaria o emittente. In
caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa’ cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3,
lettera c).»;
d) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all’articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, puo’ altresi’ applicarsi, su espressa
volonta’ delle parti, il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e
2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto
pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e’
esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i
crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e’ opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito
prima della pubblicazione della cessione.»;
2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l’articolo 65 e»;
3) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche’ le altre disposizioni che
richiedano formalita’ diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla
banca cedente e’ dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonche’ comunicazione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;
e) all’articolo 5, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. I titoli emessi nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, anche non
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura
delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L’investimento nei titoli di cui al presente comma e’ altresi’
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di
investimento di fondi pensione.»;
f) all’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un
fondo comune di investimento, i servizi indicati nell’articolo 2,
comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, dalla societa’ di gestione
del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente legge, nonche’ le restanti disposizioni della
presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-bis, si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi
menzionati ai fini dell’investimento nelle quote dei fondi di cui
all’articolo 7, comma 2-bis.»;
g) al comma 1 dell’articolo 7-bis, dopo le parole: «all’articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
h) dopo l’articolo 7-ter e’ inserito il seguente:
«Art. 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli
1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e
le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni,
ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari,
crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole
e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di
factoring, nonche’ di titoli emessi nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 7-bis adotta
anche disposizioni di attuazione del presente articolo con
riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo
regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al
comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.».
2. All’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 26 e’ aggiunto il seguente:
«26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente
articolo, le quote di fondi di investimento che investono
prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonche’ i
titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se
non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a
copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che
disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve
tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei
titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma e’ altresi’
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di
investimento di fondi pensione.».
3. All’articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell’ottenimento della data certa del pagamento
e’ sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita’ al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali e’
stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 17,»;
b) all’articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono
sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione,
possono» e dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «L’opzione
e’ esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento.»;
c) dopo l’articolo 20 e’ inserito il seguente:
«Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate
1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in
relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni
di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro
eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione alle stesse, nonche’ ai trasferimenti di
garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni,
nonche’ alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
2. L’opzione di cui all’articolo 17, primo comma, e’ esercitata
nella deliberazione di emissione.
3. L’imposta sostitutiva e’ dovuta dagli intermediari finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita’ di promozione e collocamento delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non
intervengano, dalle societa’ che emettono le obbligazioni o titoli
similari con riferimento ai quali e’ stata esercitata l’opzione. Il
soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari
per il pagamento dell’imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa’ emittenti tenute al
pagamento dell’imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita’
previste dall’articolo 20 del presente decreto e dall’articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l’ammontare delle
obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».
5. Dopo l’articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e’ inserito il seguente:
«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all’articolo 26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie,
corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori
qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito
prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali
finanziarie.».
6. All’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo’ essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi
da societa’ ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui
sottoscrizione e circolazione e’ riservata a investitori qualificati
ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»;
2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6)
dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483,
comma 3, del codice civile».
7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in
materia di trasporto aereo