Decreto “Destinazione Italia”, testo in Gazzetta

Art. 11

Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere

l’occupazione

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all’articolo 9, dopo le parole: «Ai finanziamenti del

Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle

societa’ finanziarie ai sensi dell’articolo 17, comma 5»;

b) all’articolo 17, comma 5, dopo le parole: «per la

realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In

deroga a quanto previsto dall’articolo 2522 del codice civile, le

societa’ finanziarie possono intervenire nelle societa’ cooperative

costituite da meno di nove soci.».

2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o

complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento,

concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto

di prelazione per l’affitto o per l’acquisto le societa’ cooperative

costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla

procedura.

3. L’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle

societa’ cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini

dell’applicazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio

1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l’applicazione

delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento

salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze

della societa’ cooperativa.

Art. 12

Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. La presente legge si applica altresi’ alle operazioni di

cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l’acquisto

di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli

rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili,

da parte della societa’ per la cartolarizzazione dei crediti

emittente i titoli.»;

b) all’articolo 2, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di

cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi

dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i

titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».

c) all’articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le societa’ di cui al comma 1 possono aprire conti correnti

segregati presso i soggetti all’articolo 2, comma 3, lettera c), dove

vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche’

ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa’ ai

sensi delle operazioni accessorie condotte nell’ambito di ciascuna

operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti

dell’operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati

costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del

depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non

sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al

comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il

soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e

dalle controparti dei contratti derivati con finalita’ di copertura

dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche’ per il

pagamento degli altri costi dell’operazione. In caso di avvio nei

confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del

testo unico bancario, nonche’ di procedure concorsuali o di accordi

di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono

considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono

soggette a sospensione dei pagamenti.

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui

all’articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3,

lettera c), nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei

crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove

vengano accreditate le somme incassate per conto della societa’

cessionaria o della societa’ emittente dai debitori ceduti. Sulle

somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da

parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati

nell’articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l’eccedenza delle

somme incassate e dovute alla societa’ cessionaria o emittente. In

caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di

ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un

importo pari alle somme incassate e dovute alla societa’ cessionaria

o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio

del soggetto che svolge i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3,

lettera c).»;

d) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della

presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo

58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche

non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all’articolo 1 della

legge 21 febbraio 1991, n. 52, puo’ altresi’ applicarsi, su espressa

volonta’ delle parti, il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e

2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta

cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto

pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui

crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono

ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’articolo 1,

comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e’

esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i

crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data.

Dalla stessa data la cessione dei crediti e’ opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto

non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito

prima della pubblicazione della cessione.»;

2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite

dalle seguenti: «non si applicano l’articolo 65 e»;

3) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis. Alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di

cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche’ le altre disposizioni che

richiedano formalita’ diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui

alla presente legge. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni

di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla

banca cedente e’ dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale nonche’ comunicazione mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;

e) all’articolo 5, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. I titoli emessi nell’ambito di operazioni di

cartolarizzazione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, anche non

destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in

sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione

del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono

attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di

assicurazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni

dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un

regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura

delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.

L’investimento nei titoli di cui al presente comma e’ altresi’

compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di

investimento di fondi pensione.»;

f) all’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un

fondo comune di investimento, i servizi indicati nell’articolo 2,

comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai

soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, dalla societa’ di gestione

del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti

effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma

2, della presente legge, nonche’ le restanti disposizioni della

presente legge, in quanto compatibili.

2-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-bis, si

applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi

menzionati ai fini dell’investimento nelle quote dei fondi di cui

all’articolo 7, comma 2-bis.»;

g) al comma 1 dell’articolo 7-bis, dopo le parole: «all’articolo

3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;

h) dopo l’articolo 7-ter e’ inserito il seguente:

«Art. 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli

1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e

le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni,

ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari,

crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole

e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di

factoring, nonche’ di titoli emessi nell’ambito di operazioni di

cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

2. Il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 7-bis adotta

anche disposizioni di attuazione del presente articolo con

riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo

regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al

comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente

articolo.».

2. All’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

dopo il comma 26 e’ aggiunto il seguente:

«26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente

articolo, le quote di fondi di investimento che investono

prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonche’ i

titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad

oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se

non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in

sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione

del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a

copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di

cui all’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore

della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che

disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve

tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei

titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma e’ altresi’

compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di

investimento di fondi pensione.».

3. All’articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il

comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’ottenimento della data certa del pagamento

e’ sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del

cedente, in conformita’ al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24

novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali e’

stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 17,»;

b) all’articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono

sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione,

possono» e dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «L’opzione

e’ esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento.»;

c) dopo l’articolo 20 e’ inserito il seguente:

«Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate

1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di

qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in

relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni

di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui

all’articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro

eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e

cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito

stipulate in relazione alle stesse, nonche’ ai trasferimenti di

garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni,

nonche’ alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L’opzione di cui all’articolo 17, primo comma, e’ esercitata

nella deliberazione di emissione.

3. L’imposta sostitutiva e’ dovuta dagli intermediari finanziari

incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

delle attivita’ di promozione e collocamento delle operazioni di cui

al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non

intervengano, dalle societa’ che emettono le obbligazioni o titoli

similari con riferimento ai quali e’ stata esercitata l’opzione. Il

soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari

per il pagamento dell’imposta.

4. Gli intermediari finanziari e le societa’ emittenti tenute al

pagamento dell’imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita’

previste dall’articolo 20 del presente decreto e dall’articolo 8,

comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l’ammontare delle

obbligazioni collocate.

5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».

5. Dopo l’articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

e’ inserito il seguente:

«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all’articolo 26,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi

delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie,

corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori

mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori

qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito

prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali

finanziarie.».

6. All’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo’ essere

costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi

da societa’ ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice

civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui

sottoscrizione e circolazione e’ riservata a investitori qualificati

ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le

seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma

1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un

loro rappresentante»;

2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono

inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al

comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6)

dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483,

comma 3, del codice civile».

7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di

euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede mediante

corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui

all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico.


Art. 13

Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in

materia di trasporto aereo

Redazione

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