Immigrazione: scadono alle ore 24 del 31 dicembre 2013 i termini per la presentazione delle istanze relative ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari non stagionali 2012 e per le conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Le modalità di presentazione delle istanze sono contenute nella Circolare Interno/Lavoro n. 4119 del 2013 sugli immigrati, che si riporta di seguito:
Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro
Circolare numero 4119 del 2013
Oggetto: Proroga termini istanze per 1) ingressi ex art. 23 T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 13 marzo 2012 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012” – art. 2); 2) conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi teni da altro Stato membro dell’Unione europea in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9-bis T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 16 ottobre 2012 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2012” – art. 4).
La quota di n. 4.000 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione, fissata dal DPCM 13.03.2012, in oggetto indicato, risulta essere stata utilizzata dagli sportelli unici per l’immigrazione (SUI) in misura fortemente ridotta (circa il 7% del totale della quota).
Si conviene, pertanto, sulla necessità che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze (v. Modello B-PS), già fissato al 30 giugno 2013 con nota di queste Amministrazioni del 26.11.2012, sia prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro – come già avvenuto finora – per le istanze di questo tipo inviate al SUI, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’assunzione provvederanno a segnalare alla Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. La Direzione Generale, dopo aver riscontrato che il nominativo dei lavoratori rientri tra quelli inseriti nelle liste predisposte sulla base delle comunicazioni pervenute a conclusione dei programmi svolti nei Paesi di origine, provvede all’attribuzione delle relative quote tramite il sistema informatizzato SILEN. La DTL rilascia a tal fine il parere di competenza necessario ai fini del successivo rilascio del nulla osta al lavoro per l’ingresso del lavoratore formato all’estero.
Alla stessa data del 31 dicembre 2013 è da intendersi prorogato il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell ‘Unione europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (n. 500) e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo (n. 250). Le relative quote sono state fissate dall’art. 4 del DPCM 16/10/2012 in oggetto indicato e risultano al momento utilizzate nella misura, rispettivamente, del 50% e del 5% circa.
Le domande (v. Modello LS: lavoro subordinato – LSI: lavoro domestico – LS2: lavoro autonomo) saranno presentate con le modalità telematiche e con le procedure già indicate con nota di queste Amministrazioni del 26.11.2012 a cui si rinvia.
Roma, 28 giugno 2013