Decreto Legge IMU in Gazzetta, testo in vigore …

Decreto Legge IMU in Gazzetta, testo in vigore

Dal 30 novembre in vigore il decreto legge sulla seconda rata dell’IMU. Si tratta del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133. Qui il testo del comunicato del Governo.

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Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133

Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili

pubblici e la Banca d’Italia

(G.U. del 30 novembre 2013)
Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere in

materia di pagamento dell’imposta municipale propria di cui

all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

e successive modificazioni, nonche’ in materia di immobili pubblici;

Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre

nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca

d’Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi

dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze

interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed

al suo contenuto economico, anche in vista della imminente

partecipazione della Banca d’Italia al Sistema Unico Europeo di

Supervisione bancaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 27 novembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno e

del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:
Titolo I

Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

Art. 1

Abolizione della seconda rata dell’IMU

1. Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non

e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui

all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

per:

a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),

del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12-quinquies del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge

del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati, di cui

all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011,

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,

comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni

agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da

quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente

articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di

assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta

municipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del

decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata

dal comma 1 del presente articolo, e’ stanziato un aumento di risorse

di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro

2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto

ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro

87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale

Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di

Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro

1.729.412.036,11 e’ attribuita dal Ministero dell’interno

limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della

Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre

2013, nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto,

pari alla meta’ dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la

detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna

tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale

propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione

per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o

confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello

risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base

previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di

cui al medesimo comma 1 e’ versata dal contribuente, in misura pari

al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28

febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie

locali, e’ determinato a conguaglio il contributo compensativo

nell’importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla

differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai

sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzione,

con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla

base di una metodologia concordata con l’Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito

relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate

dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione deve, altresi’, tenere

conto di quanto gia’ corrisposto ai medesimi comuni con riferimento

alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo

1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2103, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare

complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad

esso spettante dall’applicazione delle aliquote e della detrazione

per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente

articolo, deliberate o confermate per l’anno 2013, l’eccedenza e’

destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali

dovute relativamente ai medesimi immobili per l’anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia

Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di

Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza

locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta municipale

propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente

articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l’importo

complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all’allegato A al presente

decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali, ai sensi dell’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati

all’abitazione principale dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma

10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2-bis del

decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai

commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per

l’assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa

del Ministero dell’interno, non siano completati entro il termine del

10 dicembre 2013, per l’erogazione del trasferimento compensativo ai

comuni e’ autorizzato il pagamento tramite anticipazione di

tesoreria. L’anticipazione e’ regolata entro novanta giorni dal

pagamento ai comuni.

11. In deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti locali,

approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni

beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono

autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro

il 15 dicembre 2013.

12. Per l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli

enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ incrementato, sino

alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per

interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori

anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono

rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, nel limite

massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita’ e termini

fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il

31 gennaio 2014.

 

Art. 2

Disposizioni in materia di acconti di imposte

1. All’articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo

il comma 20 e’ inserito il seguente comma:

“20-bis. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 15, comma 4,

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto

dell’imposta sul reddito delle societa’ per gli enti creditizi e

finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per

la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che esercitano

attivita’ assicurativa e’ aumentata al 128,5 per cento.”.

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per

il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti

creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 87, per la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che

esercitano attivita’ assicurativa, l’aliquota di cui all’articolo 77

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ applicata

con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L’addizionale non e’

dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione

dell’articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

3. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di

gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita’

di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui

all’articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il

proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 e

provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato,

in qualita’ di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di

cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio

reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 senza tener

conto del reddito imputato dalla societa’ partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito

delle societa’ dovuta per il periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza

fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale

prima rata di acconto, e’ versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero,

per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno

solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso

periodo d’imposta.

5. A decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta

sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre

1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del medesimo

decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun

anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100

per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi

undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo

articolo 6. Il versamento effettuato puo’ essere scomputato, a

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della

stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.

124 e’ sostituito dal seguente: “4. Il Ministero dell’economia e

delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle

lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un

andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di

maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro

dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro

il 2 dicembre 2013, stabilisce l’aumento della misura degli acconti

ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per i periodi d’imposta 2013 e

2014, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di

cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in

misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi

anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che

si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti.”.

 

Art. 3

Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in

relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di

finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 40

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle

alienazioni di immobili di cui all’articolo 11-quinquies del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2

dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al

citato comma 6 dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

puo’ essere presentata entro un anno dall’atto di trasferimento

dell’immobile.

2. Al comma 1, dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole “i beni immobili ad uso

non”, e’ inserita la seguente: “prevalentemente”;

b) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:

“L’autorizzazione all’operazione puo’ ricomprendere anche immobili

degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni

dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati

individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli

immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al

Ministero dell’economia e delle finanze per l’inserimento nel decreto

dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

 

Titolo II

Disposizioni concernenti la Banca d’Italia

Art. 4 

Capitale della Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico, e’ la banca

centrale della Repubblica italiana, e’ parte integrante del Sistema

Europeo di Banche Centrali ed e’ autorita’ nazionale competente nel

meccanismo di vigilanza unico di cui all’articolo 6 del Regolamento

(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E’ indipendente

nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d’Italia e’ autorizzata ad aumentare il proprio

capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di

euro 7.500.000.000; a seguito dell’aumento il capitale e’

rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000

ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente

dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non

superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere

solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale

e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea

diverso dall’Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede

legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale

in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;

c) fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede

legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4,

comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi

pensione di cui all’articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.

252, del 2005, aventi soggettivita’ giuridica.

5. Ciascun partecipante non puo’ possedere, direttamente o

indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per

le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i

relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca

d’Italia.

6. La Banca d’Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di

partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, puo’

acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e

stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni

sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del

Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle

categorie di cui al comma 4, con modalita’ tali da assicurare

trasparenza e parita’ di trattamento. Per il periodo di tempo

limitato in cui le quote restano nella disponibilita’ della Banca

d’Italia, il relativo diritto di voto e’ sospeso e i dividendi sono

imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia.

 

Art. 5

Organi della Banca d’Italia

1. L’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della

Banca d’Italia non hanno ingerenza nelle materie relative

all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della

BCE, dalla normativa dell’Unione Europea e dalla legge alla Banca

d’Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita’

istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia si compone del

Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei

partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati

da un comitato costituito all’interno dello stesso Consiglio tra

persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilita’ e

professionalita’ previsti dallo Statuto della Banca d’Italia.

 

Art. 6

Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

1. L’articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di

emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e

successive modificazioni e’ sostituito dal seguente:

“Art. 114.

(Rappresentante del Governo)

1. La direzione generale della Banca d’Italia deve informare

volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell’Economia e delle

Finanze del giorno e dell’ora fissati per la convocazione

dell’assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del

Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli

affari da trattarsi.

2. Alle sedute dell’assemblea e del Consiglio superiore assiste

un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio’

delegato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.”.

2. Sono o restano abrogati l’articolo 115 del Testo unico delle

leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28

aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21

e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive

modificazioni.

3. E’ abrogato il comma 1 dell’articolo 5, del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

4. E’ abrogato il comma 3, dell’articolo 3, del decreto legislativo

10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell’articolo 19, della legge 28

dicembre 2005, n. 262.

5. Lo Statuto della Banca d’Italia e’ adattato, con le modalita’

stabilite all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo

1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi

dall’entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in

particolare dei seguenti principi:

a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita’,

in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono

limitati a quanto previsto all’articolo 1, commi 2 e 3;

c) anche al fine di facilitare l’equilibrata distribuzione delle

quote fra i partecipanti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, sia

previsto a decorrere dal completamento dell’aumento di capitale di

cui all’articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore

a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti

la soglia indicata all’articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di

voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle

quote, che puo’ avvenire solo fra investitori appartenenti alle

categorie indicate all’articolo 1, comma 4, ferma restando la

verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

6. A partire dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d’Italia

trasferiscono le quote, ove gia’ non incluse, nel comparto delle

attivita’ finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi

valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto

disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui

all’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

 

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7 

Disposizione di coordinamento

1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti

dall’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di

accisa di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall’articolo

25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori

incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore

dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31

dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito

internet della medesima Agenzia.

 

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente

a 2.163,097 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500,653 milioni di

euro per l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dal medesimo articolo 2.


Art. 9 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


Allegato A

Roma, addi’ 30 novembre 2013

Redazione

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