Esame Avvocato 2013. Parere penale: riferimenti giurisprudenziali della traccia 1 (guida in stato di ebrezza)

Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.

Mevio decedeva sul colpo.

Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.

Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. pen., Sez. IV,  n. 13083/2009

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo “in re ipsa” per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo — e non volontario con dolo eventuale — il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano).

Cass. pen., Sez. I, n. 20465/2013

In occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l’alterazione psicofisica del responsabile dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale.

Si esclude infatti n radice la sussistenza dell’elemento rappresentativo del dolo. Anche se l’imputato si fosse concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona (paradossalmente anche di sé stesso), non si potrebbe affermare che lo sventurato automobilista si fosse «messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno»

Cass. pen., Sez. IV, n. 46441/2012

In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un’ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 84 c.p.

Redazione

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