Esame avvocato 2013: una possibile soluzione al parere civile sul fondo patrimoniale (traccia 2)

Si riporta una possibile soluzione alla traccia di diritto civile per l’esame avvocato 2013 relativa al fondo patrimoniale.

Svolgimento

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., consiste, nella imposizione convenzionale di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale si qualifica, dunque, come un vincolo di destinazione di uno o più beni, la cui funzione è quella di garantire i diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia.

Ai sensi dell’art. 167 c.c., il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi mediante atto pubblico, prima o durante il matrimonio, o da un terzo, anche per testamento.

I beni oggetto del fondo patrimoniale sono sottratti all’azione esecutiva dei creditori generali, in deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., e potranno essere aggrediti esclusivamente dai “creditori funzionali”, ossia quei creditori le cui ragioni di credito sono strettamente collegate allo scopo medesimo e all’utilizzazione dei beni costituenti il patrimonio dedicato.

Affinché il vincolo possa validamente essere opposto a terzi occorre, tuttavia, che l’atto di costituzione del fondo venga annotato a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, “ non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità-notizia” (Cassazione Civile, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 933; Cassazione civile, sez. III, 23/09/2013, n. 21725; Cassazione civile, sez. un., 13/10/2009, n. 21658).

Pertanto, la possibilità per il creditore extrafunzionale di aggredire i beni ricompresi nel fondo, qualora validamente annotato, è strettamente correlata al momento in cui abbia provveduto a trascrivere l’atto di pignoramento, poiché tale aggressione sarà consentita solo in presenza di un pignoramento trascritto in data antecedente alla annotazione del fondo.
Nel caso di specie, pur non essendo stato trascritto l’atto di pignoramento, risulta tuttavia che la banca creditrice avesse iscritto apposita ipoteca a garanzia del mutuo.

Costituendo l’ipoteca una garanzia di tipo reale che attribuisce al creditore il potere di aggredire il bene, pur laddove il debitore abbia posto in essere atti dispositivi, ne consegue in ogni caso la possibilità per il creditore ipotecario di aggredire il bene anche presso i soggetti terzi titolari del bene stesso e dunque, nel caso in esame, la possibilità per la banca di aggredire il bene, pur se confluito nell’ambito di un patrimonio c.d. separato.

La costituzione del fondo patrimoniale, dunque, “non avrà effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi” (sempre Cass. 24 gennaio 2012, n. 933).

Ciò però non basta per sostenere che il vincolo derivante dal fondo sia concretamente opponibile alla banca Alfa creditrice.
Ai sensi dell’art. 170 c.c., infatti, l’esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale “non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

I presupposti richiamati nella norma sono due: il primo, di natura oggettiva, consiste nell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità.

Riguardo all’estraneità del debito ai bisogni della famiglia sembra ragionevole ritenere che tale presupposto non sussista nel caso in esame, poichè l’acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità identifica i “bisogni della famiglia” ai fini dell’art. 170 c.c. nella “inerenza diretta ed immediata” degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è inoltre precisato che il concetto di “bisogni della famiglia” non deve essere inteso in senso restrittivo, come riferito alla sola soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare, dovendo invece essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134).

D’altro canto è altresì ragionevole escludere la sussistenza, nel caso di specie, del secondo presupposto, ossia la conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l’acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia.

Una recentissima sentenza ha peraltro sancito che: “L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. “(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011).

Per le suddette motivazioni, la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l’immobile di Tizio e Caia salvo che questi ultimi riescano a dimostrare che il fondo patrimoniale sia stato regolarmente costituito e che l’acquisto dell’immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui Tizio e Caia comprovino l’estraneità dell’acquisto dell’immobile ai cd. “bisogni familiari”, la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c..
Ai sensi della suddetta disposizione, il creditore può esperire l’azione revocatoria contro gli atti di disposizione del patrimonio esclusivamente quando sussistano il “periculum damni”, ossia il pregiudizio delle ragioni del creditore e il “consilium fraudis”, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore.

Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall’immissione nel fondo patrimoniale dell’immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; allo stesso modo è senz’altro ravvisabile anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca.
In conclusione, la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. attivando la procedura esecutiva per l’immobile vincolato nel fondo patrimoniale, sia tramite l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto recante pregiudizio alle ragioni della stessa Banca Alfa.

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Redazione

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